IL DIRETTORE GENERALE

                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita'
per  la  presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi   all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542,   recante   modificazioni   alle   disposizioni   relative  alla
presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;

Visto  l'art.  1,  comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dal predetto
decreto  n.  542  del  1999  in base al quale le dichiarazioni devono
essere  redatte  a  pena di nullita', su stampati conformi ai modelli
approvati  con  decreto  dirigenziale  da  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale  e  da  utilizzare  per  le dichiarazioni dei redditi e del
valore  della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso
di  periodo  d'imposta  non  coincidente  con  l'anno  solare, per il
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  del  31 dicembre dell'anno
precedente a quello di approvazione;

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;

Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;

Visto  l'art.  10  del  predetto  decreto n. 241 del 1997, in base al
quale   i   soggetti   iscritti  all'INPS  per  i  propri  contributi
previdenziali,   ad   eccezione   dei   coltivatori  diretti,  devono
determinare l'ammontare dei contributi dovuti nella dichiarazione dei
redditi;

Visto  il  decreto  legislativo  28 dicembre 1998, n. 490, contenente
disposizioni  integrative  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,   concernenti  la  revisione  della  disciplina  dei  centri  di
assistenza fiscale;

Visto   il  decreto  31  maggio  1999,  n.  164,  recante  norme  per
l'assistenza  fiscale  resa  dai  centri di assistenza fiscale per le
imprese   e   per   i  dipendenti,  dai  sostituti  d'imposta  e  dai
professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;

Visto  il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme
in  materia  di  armonizzazione,  razionalizzazione e semplificazione
delle  disposizioni  fiscali e previdenziali concernenti i redditi di
lavoro  dipendente  e dei relativi adempimenti da parte dei datori di
lavoro;

Visto  il  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,  che  ha istituito l'imposta regionale sulle attivita'
produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la
riforma  delle  sanzioni  tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto  il  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni,   concernente  disposizioni  generali  in  materia  di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Visto  l'art.  10  della  legge  8  maggio  1998, n. 146, concernente
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento;

Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Visto   il   decreto   dirigenziale  31  luglio  1998,  e  successive
modificazioni,  concernente  le  modalita'  tecniche  di trasmissione
telematica delle dichiarazioni;

Vista  la  legge  13  maggio  1999,  n.  133, recante disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Vista  la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto  il  decreto  legislativo  23  dicembre  1999,  n. 505, recante
disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti  legislativi 2
settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997,
n.  466  e  n.  467,  in  materia  di redditi di capitale, di imposta
sostitutiva  della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro
dipendente; dente;

Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1999, n. 506 concernente
disposizioni  integrative  e  correttive  de;  decreti legislativi 15
dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472;

Visto  il  decreto  20  dicembre  1999,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 231 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999,
di  approvazione  del  modello  770/2000 concernente la dichiarazione
agli  effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi
e relative istruzioni;

Visto  il  decreto  30  dicembre  1999,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  7 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2000, di
approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1999
e relative istruzioni;

Vista,  in  particolare,  la  normativa  contenente agevolazioni agli
effetti  delle  imposte sui redditi a seguito di calamita' naturali o
di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti
d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Vista  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;

Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e  16, del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato dal decreto legislativo 31
marzo   1998,   n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto  il  parere  formulato  dal  Garante per la protezione dei dati
personali,  con  nota  n.  960  del  3  febbraio 2000, in ordine alla
informativa  da  rendere  agli interessati ed alla manifestazione del
consenso per il trattamento dei dati sensibili;

Considerato che occorre stabilire le modalita' di predisposizione dei
dati   delle   dichiarazioni   da   trasmettere   all'Amministrazione
finanziaria in via telematica;

Considerato  che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la
stampa   dei   modelli  da  utilizzare  per  la  compilazione,  anche
meccanografica,  delle  dichiarazioni  e per l'utilizzo di sistemi di
lettura ottica automatica ai fini di una piu' celere acquisizione dei
dati da parte dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato   che   occorre   stabilire   le  modalita'  tecniche  di
trasmissione via Internet delle dichiarazioni e di documenti;

Considerata  l'opportunita' di modificare la struttura e il contenuto
della  dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui redditi, compresa
quella  unificata,  al  fine di adeguarla alla vigente normativa e di
semplificarne la Compilazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Modelli di dichiarazione unificata
               delle societa' di persone ed equiparate

1.  E' approvato, con le relative istruzioni, integrate da Istruzioni
particolari  per  la  compilazione  della  dichiarazione IVA 2000, il
modello  "Unico  2000 - Persone fisiche" da presentare nell'anno 2000
da parte delle persone fisiche.

2. Il modello e' composto da:

a)  il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC RD RE, RF, RG, RH, RI, RJ,
RL,  RM,  RN, RP RQ, RS, RT, RU, RV, RX, RY, nonche' il prospetto dei
familiari  a  carico,  concernenti  la  dichiarazione  dei contributi
previdenziali dovuti all'INPS dai soggetti iscritti alle gestioni dei
contributi  e delle prestazioni Previdenziali degli artigiani e degli
esercenti   attivita'   commerciali,  il  modulo  RW,  concernente  i
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari,
oggetto  di approvazione del presente decreto. I predetti quadri sono
contenuti in tre distinti fascicoli cosi' composti:

"Fascicolo  1  - Modello base", contenente il frontespizio e i quadri
RA,  RB,  RC,  RN,  RP,  RV  RX, nonche' il prospetto dei familiari a
carico;

"Fascicolo  2",  riservato  ai contribuenti non obbligati alla tenuta
delle  scritture  contabili,  contenente i quadri RE, RH, RI, RM, RR,
RT, nonche' il modulo RW;

b)   i   quadri   costituenti  il  modello  IVA/2000  concernente  la
dichiarazione   annuale   agli   effetti   dell'imposta   sul  valore
aggiunto--con   esclusione  del  frontespizio  e  del  quadro  VX  --
approvato con il decreto 30 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2000;

c)  i  quadri  costituenti  il  modello  770/2000, con esclusione del
frontespizio,   concernente   la  dichiarazione  agli  effetti  delle
ritenute,  dei  contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione
degli  amministratori  dei condomini nonche' i moduli per la consegna
alle  banche  convenzionate, alle agenzie postali e agli intermediari
abilitati,  dei  modelli  730  e  delle  scelte  per  la destinazione
dell'otto  per mille dell'IRPEF, approvati con il decreto 20 dicembre
1999,  pubblicato  nel  supplemento n. 231 alla Gazzetta Ufficiale n.
305 del 30 dicembre 1999;

d)  il  modello  concernente  la  dichiarazione  ai fini dell'imposta
regionale  sulle attivita' produttive (IRAP) da utilizzare per l'anno
1999, da approvare con successivo decreto;

e)  i  modelli  da utilizzare per la comunicazione dei dati di natura
extra  contabile  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di
settore,  che  sono  approvati  con apposito decreto. Con il medesimo
decreto  sono  individuati  altresi'  gli elementi contabili ed extra
contabili  rilevanti  agli stessi fini, oggetto dell'asseverazione di
cui  all'art.  35,  comma  1,  lettera  b), del decreto legislativo 9
luglio  1997,  n.  241,  come  modificato  dal decreto legislativo 28
dicembre 1998, n. 490.

3.  E'  altresi'  approvata  la  scheda  da utilizzare, ai tini della
scelta  della  destinazione  dell'otto per mille dell'IRPEF, da parte
dei  soggetti  indicati nell'art. 1, comma 4, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.