IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, relativa alla delega al Governo per il conferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni e agli enti locali, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999 concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1o gennaio 2000; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, relativo alla disciplina dei titoli e marchi dei metalli preziosi; Visto l'art. 25 del regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 novembre 1945, n. 831 e dagli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1954, n. 600, istitutivo del corso di tirocinio teoricopratico per esercitare le funzioni inerenti l'attivita' ispettiva in materia di metrologia legale; Visto il regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, art. 7, istitutivo del Comitato centrale metrico; Acquisite le proposte del Comitato centrale metrico nella seduta dell'11 giugno 1999 sulle materie di insegnamento del corso di tirocinio in argomento; Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio, di seguito denominata Unioncamere, di cui alla nota n. 3947 del 23 dicembre u.s.; Considerato: che il personale destinato a prestare servizio presso gli uffici metrici provinciali, per poter esercitare le funzioni inerenti l'attivita' ispettiva e conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nell'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme in materia di metrologia legale e della disciplina dei metalli preziosi, doveva conseguire l'esito favorevole dell'esame di un apposito tirocinio teorico-pratico presso il Ministero dell'industria, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regio decreto n. 242/1909; che tali corsi erano istituiti con decreto del Ministro dell'industria, previa autorizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione; che la normativa e la procedura sopra indicate, indirizzate a personale statale, non sono applicabili al personale delle camere di commercio; che pertanto e' necessario che sia assicurata la formazione di nuovo personale da adibire alle funzioni ispettive, mediante apposita regolamentazione delle modalita' di svolgimento dei corsi; che e' necessario garantire come per il passato modalita' omogenee di formazione del personale su tutto il territorio nazionale; E m a n a la seguente direttiva: Art. 1. L'esercizio da parte del personale delle camere di commercio delle funzioni in materia di metrologia legale e della disciplina dei metalli preziosi con l'acquisizione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e' subordinato all'esito favorevole di un apposito corso nazionale di formazione di durata complessiva, anche non continuativa, non inferiore a due mesi.