IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  relativa alla delega al
Governo per il conferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni
e agli enti locali, ed in particolare l'art. 8;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il
quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento
relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e
50,   che   conferisce   funzioni  e  compiti  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1
dispone  che  il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di
organizzazione  e  le  attivita' connesse e strumentali all'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999
concernente  l'individuazione  dei  beni e delle risorse degli uffici
metrici   provinciali  da  trasferire  alle  camere  di  commercio  a
decorrere dal 1o gennaio 2000;
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modifiche;
  Visto  il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, relativo alla
disciplina dei titoli e marchi dei metalli preziosi;
  Visto  l'art. 25 del regolamento sul servizio metrico approvato con
regio  decreto  31 gennaio  1909,  n. 242, modificato dall'art. 1 del
decreto-legge  30 novembre  1945, n. 831 e dagli articoli 3 e 4 della
legge  17 luglio  1954,  n.  600,  istitutivo  del corso di tirocinio
teoricopratico   per  esercitare  le  funzioni  inerenti  l'attivita'
ispettiva in materia di metrologia legale;
  Visto  il  regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, art. 7, istitutivo
del Comitato centrale metrico;
  Acquisite  le  proposte  del Comitato centrale metrico nella seduta
dell'11 giugno  1999  sulle  materie  di  insegnamento  del  corso di
tirocinio in argomento;
  Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio,
di  seguito  denominata  Unioncamere,  di  cui  alla nota n. 3947 del
23 dicembre u.s.;
  Considerato:
    che  il personale destinato a prestare servizio presso gli uffici
metrici  provinciali,  per  poter  esercitare  le  funzioni  inerenti
l'attivita'  ispettiva  e  conseguire  la  qualifica  di ufficiale di
polizia  giudiziaria  nell'espletamento e nei limiti del servizio per
l'applicazione  delle  norme  in materia di metrologia legale e della
disciplina dei metalli preziosi, doveva conseguire l'esito favorevole
dell'esame   di  un  apposito  tirocinio  teorico-pratico  presso  il
Ministero  dell'industria,  ai sensi degli articoli 25 e 26 del regio
decreto n. 242/1909;
    che   tali   corsi  erano  istituiti  con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  previa  autorizzazione  della Scuola superiore della
pubblica amministrazione;
    che  la  normativa  e  la procedura sopra indicate, indirizzate a
personale  statale, non sono applicabili al personale delle camere di
commercio;
    che  pertanto  e'  necessario che sia assicurata la formazione di
nuovo personale da adibire alle funzioni ispettive, mediante apposita
regolamentazione delle modalita' di svolgimento dei corsi;
    che  e'  necessario  garantire  come  per  il  passato  modalita'
omogenee   di   formazione  del  personale  su  tutto  il  territorio
nazionale;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  L'esercizio  da parte del personale delle camere di commercio delle
funzioni  in  materia  di  metrologia  legale  e della disciplina dei
metalli  preziosi  con  l'acquisizione della qualifica di ufficiale o
agente  di polizia giudiziaria e' subordinato all'esito favorevole di
un  apposito  corso  nazionale  di  formazione di durata complessiva,
anche non continuativa, non inferiore a due mesi.