IL DIRETTORE
          della direzione provinciale del lavoro di Matera
  Visto  l'art.  2544, comma primo, seconda parte, del codice civile,
cosi' come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
che  prevede  come le societa' cooperative edilizie di abitazione e i
loro  consorzi,  che  non  hanno  depositato  presso  la C.C.I.A.A. -
Registro  delle  imprese,  nei  termini prescritti i bilanci relativi
agli  ultimi  due  anni,  sono  sciolte  di  diritto dalla competente
autorita' governativa e perdono la personalita' giuridica;
  Atteso  che l'autorita' governativa per le societa' cooperative e i
loro  consorzi  si  identifica,  ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Presidente  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il  decreto  del Direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996,  con  il  quale  e'  stata  decentrata  alle  competenti
direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione  del provvedimento di
scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del
codice civile, primo comma;
  Visto  il  verbale  di  ispezione del 19 novembre 1999, redatto nei
confronti  della  cooperativa  a r.l. "Itaca", con sede in Tursi, nel
quale   e'  attestato  che  la  cooperativa  medesima  ha  omesso  di
depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;
                              Decreta:
  Dalla  data del presente decreto la cooperativa a r.l. "Itaca", con
sede  in  Tursi,  e' sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e
perde la personalita' giuridica.
    Matera, 9 marzo 2000
                                              Il direttore: Marseglia