IL  DIRETTORE  GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
                                Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991
e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita',
con  i  quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per
il   condizionamento  e  l'etichettatura  dei  prodotti  del  tabacco
conformemente  alle  prescrizioni delle direttive del Consiglio delle
comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale e' stato
soppresso,  dal  1o  luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei
monopoli di Stato;
  Considerato  che  occorre  inserire  nella  tabella  B  allegata al
decreto  direttoriale  13 gennaio  1999,  alcuni prezzi di vendita al
pubblico  per kg convenzionale, espressamente richiesti dai fornitori
esteri;
  Ritenuto,  che,  ai  sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio
1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre  provvedere
all'inserimento,  nella  tariffa  di  vendita,  di  varie  marche  di
tabacchi  lavorati  di  provenienza  UE  (in  conformita'  ai  prezzi
richiesti  dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni
dei  prezzi  di  vendita di cui alla tabella, allegato B, fissate dal
decreto  ministeriale  previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985,
n. 76;
  Ritenuto   che   occorre   provvedere,  su  richiesta  della  ditta
fornitrice,  ad inserire tra i sigaretti naturali una marca estera di
tabacchi  lavorati,  gia'  iscritta  nella  tariffa  di vendita tra i
sigari naturali e non ancora commercializzata;
  Ritenuto,  inoltre che occorre provvedere, su richiesta delle ditte
fornitrici, alla variazione di denominazione nella tariffa di vendita
di alcune marche di sigari e sigaretti;
  Considerato  che  occorre  provvedere,  in  conformita'  al  prezzo
richiesto  dai  fabbricanti  e  dagli importatori, alla variazione ed
all'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi
lavorati  esteri  di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi
di  cui  alla  tabella  allegato B al decreto direttoriale 13 gennaio
1999 che fissa la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge
7 marzo 1985, n. 76;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nella  tabella  B  allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999
sono  inseriti  i  prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale
con la seguente ripartizione:

                         Sigari e Sigaretti
                    ---->  Vedere tabella  <----