IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunita' europee n. 89/622 e 92/41 CEE; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale e' stato soppresso, dal 1o luglio 1999, il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Considerato che occorre inserire nella tabella B allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, alcuni prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale, espressamente richiesti dai fornitori esteri; Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE (in conformita' ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato B, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76; Ritenuto che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice, ad inserire tra i sigaretti naturali una marca estera di tabacchi lavorati, gia' iscritta nella tariffa di vendita tra i sigari naturali e non ancora commercializzata; Ritenuto, inoltre che occorre provvedere, su richiesta delle ditte fornitrici, alla variazione di denominazione nella tariffa di vendita di alcune marche di sigari e sigaretti; Considerato che occorre provvedere, in conformita' al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori, alla variazione ed all'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato B al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 che fissa la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76; Decreta: Art. 1. Nella tabella B allegata al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 sono inseriti i prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione: Sigari e Sigaretti ----> Vedere tabella <----