LA CONFERENZA UNIFICATA
  Visto  il  decreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  e in
particolare   il   comma  1  dell'articolo  1,  con  il  quale  viene
disciplinato,  ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59,   come   modificato  dalla  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  il
conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti
relativi   al  collocamento  e  alle  politiche  attive  del  lavoro,
nell'ambito   di   un  ruolo  generale  di  indirizzo,  promozione  e
coordinamento dello Stato;
  Vista  la proposta di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale relativamente all'individuazione
degli  standard  minimi  di  funzionamento dei servizi per l'impiego,
sulla  quale  sono  state  consultate  le  parti sociali maggiormente
rappresentative, trasmesso il 13 dicembre nella stesura definitiva, a
seguito  di  quanto  concordato  nella  sede tecnica Stato-regioni ed
autonomie locali del 6 dicembre;
  Visto   il   decreto   legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  che
all'articolo  8,  comma  1  dispone che la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali  sia  unificata  per  le  materie  ed  i compiti di
interesse  comuni  delle  regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane con la Conferenza Stato-regioni;
  Visto  l'articolo 9, comma 2, lettera c), che prevede tra i compiti
attribuiti  a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire
accordi  tra  Governo,  regioni, province, comuni e comunita' montane
nonche'  di  svolgere,  in  collaborazione,  attivita'  di  interesse
comune;
  Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane;
                    Sancisce il seguente accordo
nell'ambito   del   ruolo   generale   di   indirizzo,  promozione  e
coordinamento  dello  Stato  relativo  alle  politiche  attive per il
lavoro,  tra  il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni,  le  province,  i  comuni  e  comunita' montane, nei termini
sottoindicati:
    a) accompagnare   il  processo  di  decentramento  amministrativo
definito  dal  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 da azioni
integrate  dirette  alla complessiva riqualificazione del sistema dei
servizi  per  il  lavoro ed alla realizzazione di un'efficace rete di
strutture di sostegno all'inserimento lavorativo;
    b) individuare  gli  standard  minimi  di  funzionamento, secondo
l'allegato  sub  A  al  presente  accordo,  che  ne costituisce parte
essenziale  ed integrante, per la realizzazione, nei diversi contesti
locali,  dei  servizi  per  il lavoro conferiti alle competenze delle
regioni  ed  attribuiti alle province, ai sensi delle leggi regionali
di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469;
    c) il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale si impegna
a  realizzare  azioni  di  supporto  e  di qualificazione dei servizi
alfine di sopportare l'implementazione degli standard richiamati e di
consentire una complessiva qualificazione del sistema dei servizi per
il lavoro;
    d) le  regioni e le province autonome e le province si impegnano,
per quanto di competenza, a raccordare il proprio intervento con tali
azioni  di  sistema  ed  a sostenere i processi di qualificazione dei
servizi per il lavoro;
    e) la  Conferenza  unificata sara' periodicamente informata circa
la   realizzazione  dei  servizi  pubblici  dell'impiego,  come  pure
dell'andamento   del   raggiungimento   degli   standard   minimi  di
funzionamento   e   del  raggiungimento  degli  obiettivi  del  Piano
nazionale di azione.
                            Il presidente
                              Bellillo
            Il segretario della Conferenza Stato-regioni
                         e province autonome
                               Carpani
             Il segretario della Conferenza Stato-citta'
                         ed autonomie locali
                              Granelli