LA CONFERENZA UNIFICATA Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e in particolare il comma 1 dell'articolo 1, con il quale viene disciplinato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato; Vista la proposta di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativamente all'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego, sulla quale sono state consultate le parti sociali maggiormente rappresentative, trasmesso il 13 dicembre nella stesura definitiva, a seguito di quanto concordato nella sede tecnica Stato-regioni ed autonomie locali del 6 dicembre; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'articolo 8, comma 1 dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sia unificata per le materie ed i compiti di interesse comuni delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane con la Conferenza Stato-regioni; Visto l'articolo 9, comma 2, lettera c), che prevede tra i compiti attribuiti a questa Conferenza, anche quello di promuovere e sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nonche' di svolgere, in collaborazione, attivita' di interesse comune; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e province autonome, delle province, dei comuni e delle comunita' montane; Sancisce il seguente accordo nell'ambito del ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato relativo alle politiche attive per il lavoro, tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, i comuni e comunita' montane, nei termini sottoindicati: a) accompagnare il processo di decentramento amministrativo definito dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 da azioni integrate dirette alla complessiva riqualificazione del sistema dei servizi per il lavoro ed alla realizzazione di un'efficace rete di strutture di sostegno all'inserimento lavorativo; b) individuare gli standard minimi di funzionamento, secondo l'allegato sub A al presente accordo, che ne costituisce parte essenziale ed integrante, per la realizzazione, nei diversi contesti locali, dei servizi per il lavoro conferiti alle competenze delle regioni ed attribuiti alle province, ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si impegna a realizzare azioni di supporto e di qualificazione dei servizi alfine di sopportare l'implementazione degli standard richiamati e di consentire una complessiva qualificazione del sistema dei servizi per il lavoro; d) le regioni e le province autonome e le province si impegnano, per quanto di competenza, a raccordare il proprio intervento con tali azioni di sistema ed a sostenere i processi di qualificazione dei servizi per il lavoro; e) la Conferenza unificata sara' periodicamente informata circa la realizzazione dei servizi pubblici dell'impiego, come pure dell'andamento del raggiungimento degli standard minimi di funzionamento e del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di azione. Il presidente Bellillo Il segretario della Conferenza Stato-regioni e province autonome Carpani Il segretario della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali Granelli