IL DIRETTORE GENERALE
del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
                                vini
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio l 963,
n.  930,  contenente  le  norme  per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 193 recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il regolamento CE n. 2238/1993, del 26 luglio 1993;
  Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1999, recante, tra l'altro,
disposizioni  sui  recipienti  in  cui  sono  confezionati  i  vini a
denominazione di origine;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Trentino" e successive modifiche;
  Vista   la  domanda  presentata  dall'Associazione  Trentino  vini,
legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  20 aprile  1994,  n.  348  intesa  ad  ottenere la
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini "Trentino";
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  sulla  sopra  indicata  domanda e la
proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini
a  denominazione  di  origine controllata "Trentino" pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 5 dell'8 gennaio
2000;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Trentino";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  "Trentino",  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  4 agosto  1971  e  successive  modifiche,  e' sostituito,
relativamente  agli  articoli  2,  5  e  10,  con il testo annesso al
presente  decreto,  le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.