IL DIRETTORE GENERALE del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio l 963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il regolamento CE n. 2238/1993, del 26 luglio 1993; Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1999, recante, tra l'altro, disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Trentino" e successive modifiche; Vista la domanda presentata dall'Associazione Trentino vini, legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Trentino"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2000; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino"; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trentino", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successive modifiche, e' sostituito, relativamente agli articoli 2, 5 e 10, con il testo annesso al presente decreto, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.