LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a) Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) Visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997; c) Viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; d) Vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parita' d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica; ritenuta, in sede di prima applicazione della legge, l'urgenza di dare attuazione immediata e specifica alle disposizioni che disciplinano i periodi elettorali, rinviando ad altro provvedimento la restante disciplina; considerando che le modalita' di prima applicazione della legge n. 28/2000 presentano necessariamente profili anche sperimentali; e) Tenuto conto che il 16 aprile 2000 si terra' una rilevante tornata elettorale riguardante tutte le regioni a statuto ordinario; considerato peraltro che in alcune regioni a statuto speciale non sono previste consultazioni elettorali, e che in altre sono previste esclusivamente elezioni provinciali e comunali; f) Viste, quanto alla disciplina delle prossime consultazioni elettorali, la legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, l'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (elezioni regionali); la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni (elezioni provinciali e comunali); g) Tenuto conto della propria prassi in materia di elezioni, e dei relativi provvedimenti, tra i quali, da ultimi, quelli approvati il 27 aprile 1999, il 6 ottobre 1998, il 2 aprile 1998, il 9 ottobre 1997, il 13 marzo ed il 3 aprile 1997, il 29 marzo 1995; h) Tenuto conto che imminente l'indizione di referendum abrogativi di norme di legge, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, in riferimento ai quali la Commissione adottera' un successivo, specifico provvedimento; i) Ritenuta la propria potesta' di individuare, per le ipotesi nelle quali gli spazi radiotelevisivi disponibili risultino obiettivamente insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente piu' rilevanti in determinate circostanze; l) Consultata, nella seduta del 24 febbraio 2000, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla consultazione regionale ed amministrativa del 16 e del 30 aprile 2000, e si applicano a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, salva diversa previsione di legge. Se tale data non coincide per tutti gli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni, si fa riferimento alla prima data in ordine di tempo per tutto il territorio nazionale, salvo quanto prevede il comma 3. 2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alla consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle votazioni del primo turno la Commissione puo', con le modalita' di cui all'art. 11, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni puo' cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge. 3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio delle regioni nelle quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale. 4. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalita' non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente. 5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento puo' essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della RAI, la possibilita' di riferirsi alle consultazioni referendarie previste per la primavera del 2000. I responsabili o i conduttori dei programmi curano che sia attribuito pari spazio alle opinioni favorevoli ed a quelle contrarie a ciascun quesito menzionato.