LA  COMMISSIONE  PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza
                     dei servizi radiotelevisivi
  a) Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla
RAI  e  di disciplinare direttamente le "tribune", gli articoli 1 e 4
della legge 14 aprile 1975, n. 103;
  b) Visti,  quanto  alla  tutela del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e  della apertura alle diverse
forze  politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' la tutela delle
pari  opportunita'  tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive,
l'art.  1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2,
del   decreto-legge   6 dicembre   1984,   n.  807,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2,
della  legge  6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio
2000,  n.  28,  l'art.  1,  comma 3, della vigente convenzione tra il
Ministero  delle  comunicazioni  e  la  RAI,  gli  atti  di indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
  c) Viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive
in  periodo  elettorale  e le relative potesta' della Commissione, la
legge  10 dicembre  1993,  n.  515,  e  le  successive modificazioni;
nonche',  per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale,
l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
  d) Vista  in  particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante
disposizioni per la parita' d'accesso ai mezzi d'informazione durante
le   campagne  elettorali  e  referendarie  e  per  la  comunicazione
politica;  ritenuta,  in  sede  di  prima  applicazione  della legge,
l'urgenza  di dare attuazione immediata e specifica alle disposizioni
che   disciplinano   i   periodi   elettorali,   rinviando  ad  altro
provvedimento  la  restante disciplina; considerando che le modalita'
di   prima   applicazione   della   legge   n.   28/2000   presentano
necessariamente profili anche sperimentali;
  e) Tenuto  conto  che  il  16 aprile  2000  si terra' una rilevante
tornata  elettorale riguardante tutte le regioni a statuto ordinario;
considerato  peraltro  che  in  alcune regioni a statuto speciale non
sono  previste consultazioni elettorali, e che in altre sono previste
esclusivamente elezioni provinciali e comunali;
  f) Viste,  quanto  alla  disciplina  delle  prossime  consultazioni
elettorali,   la   legge  17 febbraio  1968,  n.  108,  e  successive
modificazioni, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, l'art. 5 della legge
costituzionale  22 novembre 1999, n. 1 (elezioni regionali); la legge
25 marzo   1993,   n.   81,   e  successive  modificazioni  (elezioni
provinciali e comunali);
  g) Tenuto  conto della propria prassi in materia di elezioni, e dei
relativi  provvedimenti,  tra i quali, da ultimi, quelli approvati il
27 aprile  1999,  il  6 ottobre  1998, il 2 aprile 1998, il 9 ottobre
1997, il 13 marzo ed il 3 aprile 1997, il 29 marzo 1995;
  h) Tenuto  conto che imminente l'indizione di referendum abrogativi
di  norme  di  legge,  ai  sensi  dell'art. 75 della Costituzione, in
riferimento   ai   quali  la  Commissione  adottera'  un  successivo,
specifico provvedimento;
  i) Ritenuta  la  propria  potesta'  di  individuare, per le ipotesi
nelle   quali   gli   spazi   radiotelevisivi  disponibili  risultino
obiettivamente  insufficienti ed inadeguati, i soggetti politicamente
piu' rilevanti in determinate circostanze;
  l) Consultata,  nella  seduta del 24 febbraio 2000, l'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni;
                               Dispone
nei   confronti   della   RAI   Radiotelevisione  italiana,  societa'
concessionaria   del   servizio  radiotelevisivo  pubblico,  come  di
seguito:
                               Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni
  1.  Le  disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla
consultazione  regionale  ed  amministrativa  del  16 e del 30 aprile
2000,  e si applicano a partire dalla data di convocazione dei comizi
elettorali,  salva  diversa  previsione  di  legge.  Se tale data non
coincide   per   tutti  gli  ambiti  territoriali  interessati  dalle
consultazioni,  si  fa riferimento alla prima data in ordine di tempo
per tutto il territorio nazionale, salvo quanto prevede il comma 3.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento cessano di avere
efficacia   il  giorno  successivo  alle  votazioni  di  ballottaggio
relative  alla  consultazione di cui al comma 1. Successivamente alle
votazioni  del  primo  turno la Commissione puo', con le modalita' di
cui   all'art.   11,  indicare  gli  ambiti  territoriali  nei  quali
l'efficacia  del presente provvedimento o di sue singole disposizioni
puo' cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano  ai  programmi  ed  alle  trasmissioni  destinati ad essere
trasmessi esclusivamente nel territorio delle regioni nelle quali non
e' prevista alcuna consultazione elettorale.
  4.  La  RAI  cura  che alcune delle trasmissioni di cui al presente
provvedimento  siano  organizzate  con modalita' che ne consentano la
comprensione   anche   da  parte  dei  non  udenti.  Per  i  messaggi
autogestiti  tali  modalita'  non  possono  essere  attivate senza il
consenso della forza politica richiedente.
  5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento puo'
essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della
RAI,  la  possibilita'  di  riferirsi alle consultazioni referendarie
previste per la primavera del 2000. I responsabili o i conduttori dei
programmi  curano  che  sia  attribuito  pari  spazio  alle  opinioni
favorevoli ed a quelle contrarie a ciascun quesito menzionato.