L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 16 marzo 2000; Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori; l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali; Visti: la legge n. 481/1995; la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, recante istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire una imposta regionale sulla benzina per autotrazione; l'art. 56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, relative sanzioni amministrative e penali; il decreto legislativo 27 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; il titolo I, art. 10, comma 1, il titolo II, art. 21, il titolo IV, art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alle unita' di misura; il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1980 recante particolari modalita' di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni relative alla somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento; la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 gennaio 2000, 1999/103/CE di modifica della direttiva 80/181/CEE riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alle unita' di misura; il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 agosto 1961, n. 941, recante unificazione delle tariffe per l'energia elettrica in tutto il territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 30 agosto 1961; il capitolo X del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 22 dicembre 1981, n. 47, recante modificazioni ai provvedimenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura dell'energia elettrica e di contributi di allacciamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 358 del 31 dicembre 1981; il punto 1 delle disposizioni finali del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, recante modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia elettrica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, con cui sono state approvate disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione di decisioni di competenza dell'Autorita'; la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 1997, n. 81/97, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 12, lettere g) e h) della legge 14 novembre 1995, n. 481, in tema di qualita' del servizio elettrico; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99 recante direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 235 del 31 dicembre 1999; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 201/99 recante direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 235 del 31 dicembre 1999; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 202/999 recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualita' relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 235 del 31 dicembre 1999; la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99 recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 235 del 31 dicembre 1999; la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, n. 4/2000 recante integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000; la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, n. 5/2000 recante rettifica di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204 e n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000. Considerati gli esiti del procedimento avviato con la delibera n. 81/97 e in particolare le osservazioni dei soggetti interessati e gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni; Considerato che: i documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica rappresentano uno strumento diretto e continuativo di relazione tra i soggetti esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica e i clienti del mercato vincolato; i documenti di fatturazione attualmente utilizzati dai soggetti esercenti i servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica risultano differenziati sia nella forma che nei contenuti; tali documenti spesso non riportano informazioni che consentano ai clienti del mercato vincolato un'agevole comprensione dei contenuti e delle modalita' fatturazione; Ritenuta: l'opportunita' di procedere alla emanazione di una direttiva sulla forma e sui contenuti dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica dei clienti del mercato vincolato al fine di migliorarne la trasparenza; l'opportunita' di escludere dalla applicazione della presente direttiva coloro che acquistano energia elettrica in alta tensione e quelli che utilizzano l'energia elettrica per scopi di illuminazione pubblica in ragione delle particolari caratteristiche della loro fornitura; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; b) "clienti del mercato vincolato" o "clienti" sono i clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei; c) "cliente potenzialmente idoneo" e' il cliente finale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attribuzione del diritto alla qualifica di cliente idoneo che non abbia esercitato tale diritto ovvero, avendolo esercitato, che si sia avvalso della facolta' prevista dall'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo; d) "esercente" e' il soggetto che svolge i servizi di pubblica utilita' di distribuzione e di vendita o anche il solo servizio di vendita al fine della fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale; e) "esercente multiservizio" e' l'esercente che eroga, oltre ai servizi di cui sopra, anche altri servizi di pubblica utilita'; t) "bolletta" o "documento di fatturazione" e' il documento che l'esercente trasmette periodicamente al cliente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e di vendita per la fornitura dell'energia elettrica o di altri servizi di pubblica utilita'; g) "bolletta di acconto" e' il documento attraverso il quale l'esercente fattura i consumi di energia elettrica determinati su base presuntiva, di norma sulla base dei consumi storici del cliente; h) "opzione tariffaria" e' l'insieme di corrispettivi unitari che determina l'esborso a carico del cliente per la fornitura dell'energia elettrica, al netto degli oneri fiscali; i) "opzione tariffaria base" e' l'opzione tariffaria offerta ai clienti ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' del 29 dicembre 1999, n. 204/1999 e successivi aggiornamenti e modificazioni; j) "caratteristiche della fornitura" sono i parametri elettrici che caratterizzano la fornitura dell'energia elettrica ad un cliente quali, a titolo di esempio, la tensione di alimentazione, l'energia prelevata e, ove rilevanti, la distribuzione temporale del prelievo e la potenza elettrica; k) "potenza impegnata" e': la potenza elettrica contrattualmente impegnata, per i clienti con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non siano installati gruppi di misura in grado di registrare la potenza massima prelevata; il valore massimo della potenza prelevata nell'anno per tutti gli altri clienti; l) "lettura" e' la rilevazione effettuata dall'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura; m) "autolettura" e' la rilevazione effettuata dal cliente e la conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura; n) "scaglioni di consumo" identificano quantita' di energia elettrica consumata a cui si applicano corrispettivi omogenei ai sensi della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successivi aggiornamenti e modificazioni.