L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
                              E IL GAS
  Nella riunione del 16 marzo 2000;
  Premesso che:
    l'art.  2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n.
481  (di  seguito:  legge  n.  481/1995)  prevede che l'Autorita' per
l'energia   elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita')  emani
direttive  concernenti  la  produzione  e l'erogazione dei servizi da
parte  dei  soggetti  esercenti,  sentiti  i  soggetti  esercenti  il
servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
    l'art.  2,  comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna
all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza
dello  svolgimento  dei  servizi  dalla  stessa  regolati  al fine di
garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la  possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e
finali;
  Visti:
    la legge n. 481/1995;
    la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
    il   decreto  legislativo  21  dicembre  1990,  n.  398,  recante
istituzione   e  disciplina  dell'addizionale  regionale  all'imposta
erariale  di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952,
e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di
consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di imposta sostitutiva
dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a statuto
ordinario  di  istituire  una  imposta  regionale  sulla  benzina per
autotrazione;
    l'art.  56  del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995, n. 504,
recante  testo  unico  delle  disposizioni legislative concernenti le
imposte   sulla   produzione   e   sui   consumi,  relative  sanzioni
amministrative e penali;
    il   decreto   legislativo   27  giugno  1998,  n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della
direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato interno
dell'energia elettrica;
    il  titolo  I, art. 10, comma 1, il titolo II, art. 21, il titolo
IV,  art.  73  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633,  recante  istituzione  e  disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12 agosto 1982, n.
802,  recante  attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 riguardante
l'armonizzazione  delle legislazioni degli Stati membri relativamente
alle unita' di misura;
    il  decreto  del  Ministro delle finanze 16 dicembre 1980 recante
particolari   modalita'   di  applicazione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  per  le operazioni relative alla somministrazione di acqua,
gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
    la  direttiva  del  Parlamento europeo e del Consiglio 24 gennaio
2000,  1999/103/CE di modifica della direttiva 80/181/CEE riguardante
l'armonizzazione  delle legislazioni degli Stati membri relativamente
alle unita' di misura;
    il  provvedimento  del  Comitato  interministeriale dei prezzi 29
agosto 1961, n. 941, recante unificazione delle tariffe per l'energia
elettrica in tutto il territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 214 del 30 agosto 1961;
    il  capitolo  X  del provvedimento del Comitato interministeriale
dei  prezzi  22  dicembre  1981,  n.  47,  recante  modificazioni  ai
provvedimenti  in  materia  di  prezzi,  di  condizioni  di fornitura
dell'energia  elettrica  e di contributi di allacciamento, pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  358  del  31
dicembre 1981;
    il  punto  1  delle  disposizioni  finali  del  provvedimento del
Comitato  interministeriale  dei  prezzi  19  dicembre  1990,  n. 45,
recante  modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe
e  condizioni  di fornitura per l'energia elettrica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;
  Viste:
    la deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, con cui
sono  state approvate disposizioni generali in materia di svolgimento
dei  procedimenti  per  la  formazione  di  decisioni  di  competenza
dell'Autorita';
    la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 1997, n. 81/97, recante
avvio  di  procedimento  per  la  formazione  di provvedimenti di cui
all'art.  2,  comma 12, lettere g) e h) della legge 14 novembre 1995,
n. 481, in tema di qualita' del servizio elettrico;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  1999,  n. 200/99
recante   direttiva   concernente   l'erogazione   dei   servizi   di
distribuzione  e  di  vendita  dell'energia  elettrica  a clienti del
mercato  vincolato  ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
supplemento ordinario - n. 235 del 31 dicembre 1999;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  1999,  n. 201/99
recante  direttiva  concernente la disciplina dei livelli specifici e
generali  di  qualita'  commerciale dei servizi di distribuzione e di
vendita  dell'energia  elettrica,  ai  sensi  dell'art.  2, comma 12,
lettere  g)  ed  h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  supplemento  ordinario  -  n.  235 del
31 dicembre 1999;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  1999, n. 202/999
recante  direttiva  concernente la disciplina dei livelli generali di
qualita'  relativi  alle  interruzioni  senza  preavviso  lunghe  del
servizio  di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'art.
2,  comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 235
del 31 dicembre 1999;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29  dicembre  1999,  n. 204/99
recante  regolazione  della tariffa base, dei parametri e degli altri
elementi  di  riferimento  per  la  determinazione  delle tariffe dei
servizi  di  distribuzione  e  di  vendita  dell'energia elettrica ai
clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera
e),  della  legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - supplemento ordinario - n. 235 del 31 dicembre 1999;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27  gennaio  2000,  n.  4/2000
recante integrazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  29  dicembre 1999,  n.  204,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27  gennaio  2000,  n.  5/2000
recante   rettifica   di   errori   materiali   nelle   deliberazioni
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204  e n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 24 del 31 gennaio 2000.
  Considerati  gli  esiti del procedimento avviato con la delibera n.
81/97 e in particolare le osservazioni dei soggetti interessati e gli
elementi acquisiti nel corso delle audizioni;
  Considerato che:
    i  documenti  di  fatturazione  dei  consumi di energia elettrica
rappresentano uno strumento diretto e continuativo di relazione tra i
soggetti   esercenti  il  servizio  di  distribuzione  e  di  vendita
dell'energia elettrica e i clienti del mercato vincolato;
    i  documenti  di fatturazione attualmente utilizzati dai soggetti
esercenti  i  servizi  di  distribuzione  e  di  vendita dell'energia
elettrica risultano differenziati sia nella forma che nei contenuti;
    tali  documenti  spesso non riportano informazioni che consentano
ai   clienti   del  mercato  vincolato  un'agevole  comprensione  dei
contenuti e delle modalita' fatturazione;
  Ritenuta:
    l'opportunita'  di  procedere  alla  emanazione  di una direttiva
sulla forma e sui contenuti dei documenti di fatturazione dei consumi
di  energia  elettrica  dei  clienti del mercato vincolato al fine di
migliorarne la trasparenza;
    l'opportunita'  di  escludere  dalla  applicazione della presente
direttiva  coloro che acquistano energia elettrica in alta tensione e
quelli  che utilizzano l'energia elettrica per scopi di illuminazione
pubblica  in  ragione  delle  particolari  caratteristiche della loro
fornitura;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  Ai   fini   della  presente  direttiva  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
    a) "Autorita'"  e'  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
    b) "clienti  del  mercato  vincolato"  o "clienti" sono i clienti
vincolati e i clienti potenzialmente idonei;
    c) "cliente  potenzialmente  idoneo"  e'  il  cliente  finale  in
possesso  dei requisiti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo
16  marzo  1999, n. 79, per l'attribuzione del diritto alla qualifica
di  cliente  idoneo  che  non  abbia  esercitato tale diritto ovvero,
avendolo  esercitato,  che  si  sia  avvalso  della facolta' prevista
dall'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
    d) "esercente"  e'  il  soggetto che svolge i servizi di pubblica
utilita'  di  distribuzione  e di vendita o anche il solo servizio di
vendita al fine della fornitura dell'energia elettrica ai clienti del
mercato vincolato in un'area territoriale;
    e) "esercente  multiservizio"  e' l'esercente che eroga, oltre ai
servizi di cui sopra, anche altri servizi di pubblica utilita';
    t) "bolletta"  o  "documento di fatturazione" e' il documento che
l'esercente  trasmette periodicamente al cliente al fine di fatturare
i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e di vendita per
la  fornitura  dell'energia  elettrica o di altri servizi di pubblica
utilita';
    g) "bolletta  di  acconto"  e'  il  documento attraverso il quale
l'esercente  fattura  i  consumi  di energia elettrica determinati su
base presuntiva, di norma sulla base dei consumi storici del cliente;
    h) "opzione tariffaria" e' l'insieme di corrispettivi unitari che
determina   l'esborso   a   carico   del  cliente  per  la  fornitura
dell'energia elettrica, al netto degli oneri fiscali;
    i) "opzione  tariffaria  base" e' l'opzione tariffaria offerta ai
clienti   ai   sensi   dell'art.  5,  comma  1,  della  deliberazione
dell'Autorita'  del  29  dicembre  1999,  n.  204/1999  e  successivi
aggiornamenti e modificazioni;
    j) "caratteristiche  della  fornitura" sono i parametri elettrici
che  caratterizzano la fornitura dell'energia elettrica ad un cliente
quali,  a  titolo di esempio, la tensione di alimentazione, l'energia
prelevata e, ove rilevanti, la distribuzione temporale del prelievo e
la potenza elettrica;
    k) "potenza impegnata" e':
        la   potenza  elettrica  contrattualmente  impegnata,  per  i
clienti con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data
di  entrata in vigore del presente provvedimento non siano installati
gruppi di misura in grado di registrare la potenza massima prelevata;
        il valore massimo della potenza prelevata nell'anno per tutti
gli altri clienti;
    l) "lettura" e' la rilevazione effettuata dall'esercente dei dati
espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura;
    m) "autolettura"  e'  la  rilevazione effettuata dal cliente e la
conseguente   comunicazione   all'esercente  dei  dati  espressi  dal
totalizzatore numerico del gruppo di misura;
    n) "scaglioni  di  consumo"  identificano  quantita'  di  energia
elettrica  consumata  a  cui  si  applicano corrispettivi omogenei ai
sensi  della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99
e successivi aggiornamenti e modificazioni.