IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  legge  25 maggio  1970,  n.  352,  recante  "Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo", e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 33 emessa in data
3 febbraio  2000  e depositata in cancelleria in data 7 febbraio 2000
comunicata  in  data  7 febbraio  2000  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  -  prima  serie  speciale  - n. 7 dell'11 febbraio 2000, a
norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale e'
stata  dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione  di  talune  disposizioni  del  testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel
testo   risultante   dalle  modificazioni  ed  integrazioni  ad  esso
successivamente  apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n.  277,  e  dal  decreto  legislativo  20 dicembre 1993, n. 534, nei
termini in detta sentenza indicati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:

  E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione del testo unico
delle  leggi  recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n.  361,  nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad
esso  successivamente  apportate, in particolare dalla legge 4 agosto
1993,  n.  277,  e  dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534,
limitatamente alle seguenti parti:
    Articolo  1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione
dei  seggi  attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli
articoli  77,  83  e  84,  si  effettua  in  sede di Ufficio centrale
nazionale.";   comma   4,  limitatamente  alle  parole:  "in  ragione
proporzionale  mediante  riparto  tra  le liste concorrenti", nonche'
alla parola: ", 83";
    Articolo  4,  comma  2,  n.  1),  limitatamente alle parole: "per
l'elezione  del  candidato  nel  collegio  uninominale"  nonche' alle
parole:  ",  comma  1", e n 2): "un voto per la scelta della lista ai
fini   dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale,  da
esprimere  su  una  diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco
dei  candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna
lista  non  puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in
ragione   proporzionale   alla   circoscrizione   con  arrotondamento
all'unita' superiore.";
    Articolo  14,  comma  1,  limitatamente  alle parole: "o liste di
candidati"  e  alle  parole:  "o  le  liste  medesime  nelle  singole
circoscrizioni";  comma  2, limitatamente alle parole: "le loro liste
con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a
candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
    Articolo  16,  comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole:
"e  delle  liste",  e  secondo periodo, limitatamente alle parole: "e
delle liste";
    Articolo  17,  comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista
dei candidati";
    Articolo  18,  comma  1,  limitatamente  alle parole: "i quali si
collegano  a  liste  di  cui  all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi
aderiscono  con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di
collegamento  deve  essere accompagnata dall'accettazione scritta del
rappresentante,  di  cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il
deposito  della  lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega,  attestante  la  conoscenza degli eventuali collegamenti con
altre  liste.  Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono
essere  i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa
la  circoscrizione.  Nell'ipotesi  di collegamento con piu' liste, il
candidato,  nella  stessa  dichiarazione  di  collegamento, indica il
contrassegno  o  i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale": comma 2, limitatamente alle parole:
",  nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai
fini  di  cui  all'  articolo  77,  comma  1,  numero  2). Qualora il
contrassegno  o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale
siano  gli  stessi  di  una  lista  o  di  piu'  liste presentate per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di
cui  al  presente  articolo  e'  effettuato,  in ogni caso, d'ufficio
dall'Ufficio  centrale  circoscrizionale, senza che si tenga conto di
dichiarazioni  ed  accettazioni  difformi.  Le istanze di depositanti
altra   lista   avverso   il   mancato  collegamento  d'ufficio  sono
presentate,  entro  le  ventiquattro ore successive alla scadenza dei
termini  per  la  presentazione  delle  liste,  all'Ufficio  centrale
nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore.";
    Articolo 18-bis;
    Articolo 19;
    Articolo  20,  comma  1, limitatamente alle parole: "Le liste dei
candidati  o";  comma  2,  limitatamente  alle  parole: "le liste dei
candidati  o",  alle  parole:  "e della lista dei candidati", nonche'
alle  parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere
allegata  la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione
di   cui  all'articolo  18";  comma  3,  limitatamente  alle  parole:
"l'iscrizione  nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le
candidature  nei  collegi  uninominali,"; comma 5, limitatamente alle
parole:  "di  lista", nonche' alle parole: "Le stesse disposizioni si
applicano  alle  candidature  nei  collegi  uninominali.";  comma  6,
limitatamente  alle  parole:  "piu'  di  una lista di candidati ne'";
comma  7,  limitatamente  alle parole: "della lista dei candidati o",
nonche'  alle  parole:  "la lista o", e comma 8: "La dichiarazione di
presentazione  della  lista  dei candidati deve contenere, infine, la
indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";
    Articolo  21,  comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista
dei candidati presentata", nonche' alle parole: "e a ciascuna lista";
    Articolo  22,  comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei  candidati":  n.  1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n.
2),  limitatamente  alle  parole:  "e le liste": n. 3), limitatamente
alle parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto
le  liste  contenenti  un  numero  di  candidati  superiore  a quello
stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;";
n. 4), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n.
5), limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6:
"cancella   i  nomi  dei  candidati  compresi  in  altra  lista  gia'
presentata   nella  circoscrizione;";  comma  2,  limitatamente  alle
parole:  "e  di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni
da  questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole:
"e delle liste contestate o modificate";
    Articolo  23,  comma  1, limitatamente alle parole: "e di lista";
comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di
lista";
    Articolo  24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle
liste";  n.  2),  limitatamente alle parole: "e delle liste", nonche'
alle  parole:  "analogamente  si procede per la stampa delle schede e
del  manifesto  delle  liste  e  dei  relativi  contrassegni;"; n 3),
limitatamente  alle  parole:  "di lista e"; n. 4), limitatamente alle
parole:  "e  le  liste";  n.  5), limitatamente alle parole: "e delle
liste";
    Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20",
nonche'  alle  parole:  "o  della lista"; ultimo comma, limitatamente
alle   parole:  "e  di  lista",  alle  parole:  "e  delle  liste  dei
candidati",  alle parole: "e di lista", nonche' alle parole: "e delle
liste";
    Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista
di candidati";
    Articolo  30,  comma  1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre
copie   del   manifesto  contenente  le  liste  dei  candidati  della
circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
    Articolo  31,  comma  1,  limitatamente alle parole: ", di tipo e
colore  diverso  per  i collegi uninominali e per la circoscrizione",
alla  parola  ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonche' alle
parole:  "nella  circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole:
"per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole:
"Le  schede  per  l'attribuzione  dei  seggi in ragione proporzionale
riportano  accanto  ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della
rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";
    Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
    Articolo  41,  comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
    Articolo  42,  comma  4, limitatamente alle parole: "e di lista";
comma   7,  limitatamente  alle  parole:  "due  copie  del  manifesto
contenente le liste dei candidati nonche'";
  Articolo  45,  comma  8:  "Le operazioni di cui ai commi precedenti
sono  compiute  prima  per le schede per l'elezione dei candidati nei
collegi   uninominali   e   successivamente   per   le   schede   per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
    Articolo  48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e"
e alle parole: "o della circoscrizione";
    Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
    Articolo  58,  comma  1, limitatamente alla parola: "rispettive",
nonche'  alle  parole:  "per  l'elezione  del  candidato del collegio
uninominale   e  una  scheda  per  la  scelta  della  lista  ai  fini
dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale";  comma 2,
limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale",  nonche'  alle  parole:  "e, sulla scheda per la scelta
della   lista   un  solo  segno,  comunque  apposto,  nel  rettangolo
contenente  il  contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei
candidati   corrispondenti   alla  lista  prescelta";  comma  6:  "Le
disposizioni  di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia
per  le  schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale
sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale.";
    Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la
scelta della lista rappresenta un voto di lista." e alle parole: "per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale";
    Articolo  67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle
liste   dei   candidati"   e   n.   3),  limitatamente  alla  parola:
"rispettive";
    Articolo  68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione
del  candidato  nel  collegio  uninominale";  comma  3:  "Compiute le
operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei
collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio
delle  schede  per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
Uno  scrutatore  designato  mediante sorteggio estrae successivamente
ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei
seggi  in  ragione  proporzionale e la consegna al presidente. Questi
enuncia  ad  alta  voce  il  contrassegno  della lista a cui e' stato
attribuito  il  voto.  Passa  quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale,  insieme  con  il segretario, prende nota dei voti di ciascuna
lista.";  comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di
lista.  Un  terzo  scrutatore  pone  le schede, i cui voti sono stati
spogliati,  nella  cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le
schede   non   utilizzate.  Quando  la  scheda  non  contiene  alcuna
espressione  di  voto,  sul  retro  della  scheda stessa viene subito
impresso  il  timbro  della  sezione.";  comma  7, limitatamente alle
parole:  "La  disposizione si applica sia con riferimento alle schede
scrutinate  per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia
alle   schede   scrutinate   per   la  scelta  della  lista  ai  fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
    Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti
di  lista  e";  comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole
liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
    Articolo  72,  comma  2:  "Nei  plichi di cui al comma precedente
devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione
del  candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
    Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
  Articolo  74,  comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";
  Articolo 75, comma 1, limitatamente alla parole: "e delle liste";
  Articolo  77,  comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra
elettorale  circoscrizionale  di ogni lista. Tale cifra e' data dalla
somma  dei  voti  conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali  della  circoscrizione,  detratto, per ciascun collegio in
cui  e'  stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato
alla  medesima  lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal
candidato  immediatamente  successivo  per  numero di voti, aumentati
dell'unita'  e  comunque  non  inferiore al venticinque per cento dei
voti  validamente  espressi  nel  medesimo  collegio, sempreche' tale
cifra  non  risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato
eletto;  qualora  il  candidato  eletto sia collegato a piu' liste di
candidati,  la  detrazione  avviene pro quota in misura proporzionale
alla  somma  dei  voti  ottenuti  da  ciascuna  delle  liste suddette
nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale
circoscrizionale  moltiplica  il  totale  dei  voti  conseguiti nelle
singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale  dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo
periodo,  alle  liste  collegate,  e divide il prodotto per il numero
complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero
dei  voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera dei
quozienti  cosi'  ottenuti;";  al  n.  4), limitatamente alle parole:
"collegati  ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista",
nonche'  alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con piu'
liste,  i  candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a
ciascuna  delle  liste con cui e' stato dichiarato il collegamento" e
al  n.  5):  "comunica  all'  Ufficio  centrale nazionale, a mezzo di
estratto   del  verbale,  la  cifra  elettorale  circoscrizionale  di
ciascuna  lista  nonche',  ai  fini  di cui all'articolo 83, comma 1,
numero  2),  il  totale  dei  voti  validi della circoscrizione ed il
totale  dei  voti  validi  ottenuti  nella circoscrizione da ciascuna
lista.";
  Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati";  comma  6,  limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati";
  Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
  Articolo 83;
  Articolo  84,  comma  1,  limitatamente alle parole: "Il presidente
dell'Ufficio    centrale    circoscrizionale,   ricevute   da   parte
dell'Ufficio  centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83,  comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
lista  ha  diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine
progressivo  di  presentazione.  Se  qualcuno  tra essi e' gia' stato
proclamato  eletto  ai  sensi  dell'articolo  77, comma 1, numero 1),
proclama  eletti  i  candidati che seguono nell'ordine progressivo di
presentazione.  Qualora  ad  una  lista spettino piu' posti di quanti
siano  i  suoi  candidati,",  alle  parole:  "spettanti  alla lista",
nonche' alle parole: ", che non risultino gia' proclamati eletti. Nel
caso  di  graduatorie  relative a piu' liste collegate con gli stessi
candidati  nei  collegi  uninominali,  si  procede alla proclamazione
degli  eletti  partendo  dalla  lista  con  la  cifra elettorale piu'
elevata.  Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi
del  terzo  e  del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei
seggi   ad   una   lista,   il   presidente   dell'Ufficio   centrale
circoscrizionale  ne da' comunicazione all'Ufficio centrale nazionale
affinche'  si  proceda  ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4)
ultimo periodo.";
  Articolo 85;
  Articolo  86,  comma  4,  limitatamente  alle  parole: "nella lista
nonche'  alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una lista
abbia  gia'  esaurito i propri candidati, si procede con le modalita'
di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.".
  I  relativi  comizi  sono  convocati  per  il  giorno  di  domenica
21 maggio 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Dato a Roma, addi' 29 marzo 2000
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Bianco, Ministro dell'interno
                                  Diliberto, Ministro della giustizia