IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti; Visto il decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 1999, che stabilisce le modalita' per la comunicazione all'anagrafe tributaria - su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti - degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari; Visto in particolare che del predetto decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999 costituiscono parte integrante gli allegati A (recante la nota di accompagnamento da utilizzarsi per la trasmissione dei dati registrati su supporti magnetici) e B (recante le specifiche tecniche concernenti le modalita' di comunicazione dei dati mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze); Considerata la necessita' di apportare alcune modifiche alle specifiche tecniche stabilite nell'allegato B al citato decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, al fine di rendere piu' agevole la comunicazione dei dati; Ritenuta in particolare la necessita' di sostituire i punti 3 (denominato "Caratteristiche dei files contenenti le comunicazioni") e 4 (denominato "Caratteristiche dei files esiti") di cui al citato allegato B al decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. 1. I punti 3 (denominato "Caratteristiche dei files contenenti le comunicazioni") e 4 (denominato "Caratteristiche dei files esiti") di cui all'allegato B al decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 1999 - concernente le modalita' per la comunicazione all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari - sono sostituiti dai corrispondenti punti 3 e 4 del testo allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2000 Il direttore generale: Romano