IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1.100;
  Vista  la  legge  23 agosto  1988, n. 400 e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il
testo unico delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  298,  del  21 ottobre  1994,
modificato con i decreti ministeriali n. 367 del 24 dicembre 1994, n.
106  del  28 marzo  1995,  n.  111  del  30 marzo  1995  e n. 233 del
10 luglio  1995,  con  il  quale  sono  stati individuati gli atti di
competenza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  e gli atti di
competenza  dei  dirigenti  generali e degli altri dirigenti preposti
agli uffici centrali di questo Ministero;
  Ritenuto  di  dover  delegare  l'adozione  di  alcuni degli atti di
propria  competenza ai Sottosegretari di Stato prof.ssa Nadia Masini,
sen.  prof.ssa  Carla Rocchi, sen. prof Giovanni Polidoro e on. dott.
Giuseppe Gambale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Resta   ferma   la   competenza   del   Ministro  sugli  atti  e
provvedimenti  per  i  quali  un'espressa  disposizione di legge o di
regolamento  escluda  la  possibilita' di delega, nonche' quelli che,
sebbene  delegati,  siano dal Ministro specificamente a se' avocati o
comunque direttamente compiuti;
  2. Resta  altresi'  ferma  la competenza del Ministro sugli atti di
natura  politica,  siano  essi  di  natura  legislativa siano essi di
natura  finanziaria, sugli atti d'indirizzo e di direttiva, come pure
sulla  verifica  dei  risultati  dell'azione amministrativa alla luce
delle direttive generali politico-amministrative impartite;
  3. Ferma  restando  la competenza sugli atti di cui ai commi 1 e 2,
ai  Sottosegretari  di  Stato  menzionati in premessa e' conferita la
delega  trattare,  sulla  base  delle  indicazioni  del Ministro, gli
affari  inerenti  alle  materie  per ciascuno indicate nei successivi
articoli 2, 3, 4, 5 e 6.