IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1.100; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto ministeriale n. 298, del 21 ottobre 1994, modificato con i decreti ministeriali n. 367 del 24 dicembre 1994, n. 106 del 28 marzo 1995, n. 111 del 30 marzo 1995 e n. 233 del 10 luglio 1995, con il quale sono stati individuati gli atti di competenza del Ministro della pubblica istruzione e gli atti di competenza dei dirigenti generali e degli altri dirigenti preposti agli uffici centrali di questo Ministero; Ritenuto di dover delegare l'adozione di alcuni degli atti di propria competenza ai Sottosegretari di Stato prof.ssa Nadia Masini, sen. prof.ssa Carla Rocchi, sen. prof Giovanni Polidoro e on. dott. Giuseppe Gambale; Decreta: Art. 1. 1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega, nonche' quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a se' avocati o comunque direttamente compiuti; 2. Resta altresi' ferma la competenza del Ministro sugli atti di natura politica, siano essi di natura legislativa siano essi di natura finanziaria, sugli atti d'indirizzo e di direttiva, come pure sulla verifica dei risultati dell'azione amministrativa alla luce delle direttive generali politico-amministrative impartite; 3. Ferma restando la competenza sugli atti di cui ai commi 1 e 2, ai Sottosegretari di Stato menzionati in premessa e' conferita la delega trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti alle materie per ciascuno indicate nei successivi articoli 2, 3, 4, 5 e 6.