IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
in  data  28 giugno  1995  con  la  quale  il presidente della giunta
regionale  e'  stato  nominato,  ai  sensi  dell'art.  5  della legge
24 febbraio  1992,  n.  225,  commissario governativo per l'emergenza
idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche
ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
16 dicembre  1999  con  il  quale  e' stato prorogato, per ultimo, lo
stato  di  emergenza  idrica in Sardegna fino alla data del 30 giugno
2000;
  Vista  la  propria ordinanza n. 179 del 6 marzo 2000, con la quale,
tra  l'altro,  e'  stata  autorizzata la programmazione dei volumi di
risorsa  derivabili  dal  Sistema Flumendosa-Campidano sino alla data
del 31 dicembre 2000 tra cui 33 Mmc per uso agricolo;
  Atteso  che  l'art. 6, della suddetta ordinanza, stante l'esiguita'
del  predetto  volume  di  risorsa  ha  definito  alcune piu' urgenti
priorita'  di  utilizzo  rinviando  a  successivo  approfondimento la
definizione delle ulteriori priorita';
  Atteso  che  allo scopo di approfondire l'argomento si e' svolta in
data  21 marzo  2000,  una riunione presso il commissario governativo
per l'emergenza idrica in Sardegna alla quale hanno preso parte:
    l'assessore regionale dell'agricoltura;
    l'assessorato regionale dell'industria;
    il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale;
    i   componenti   di   espressione   regionale  della  commissione
scientifica  nominata,  con provvedimento dello Stato, a supporto del
commissario governativo per l'emergenza idrica;
    i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali agricole;
  Atteso  che  a  seguito di tale incontro e' emersa la necessita' di
dare,  quale  ulteriore priorita' di utilizzo, rispetto a quelle gia'
definite  con  l'ordinanza  n. 179/2000, quella inerente alle colture
agro-industriali  e, la necessita', quindi, di integrare in tal senso
l'ordinanza n. 179/2000 medesima;
  Atteso altresi' che con riferimento a quanto disposto con la citata
ordinanza  n.  179/2000, relativamente all'assegnazione del volume di
10 Mmc al comparto industriale, il Tecnocasic S.p.a., destinatario di
tali volumi di risorsa ha posto alcune problematiche;
  Atteso  che  per l'esame di tali problematiche si e' tenuta in data
21 marzo  2000  una  riunione  presso  il commissario governativo per
l'emergenza idrica in Sardegna, alla quale hanno preso parte:
    l'assessorato regionale dell'industria;
    l'Ente autonomo del Flumendosa (E.A.F.);
    l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.);
    i   componenti   di   espressione   regionale  della  commissione
scientifica  nominata,  con provvedimento dello Stato, a supporto del
commissario governativo per l'emergenza idrica;
    il Tecnocasic S.p.a.;
  Atteso  che, nel corso di tale riunione e' emersa la necessita', al
fine  di  garantire  la sicurezza degli stabilimenti e la continuita'
produttiva,  fermo  restando  il volume assegnato per usi industriali
pari  a  10 Mmc (dal 1o marzo 2000 al 31 dicembre 2000) di assicurare
una portata costante di 388 l/s;
  Ritenuto  di  dover  procedere,  conformemente  alle  risultanze di
quanto concordato nel corso degli incontri sopramenzionati;

                             O r d i n a
                      con decorrenza immediata:

                               Art. 1.
  1.    Fermo   restando   quant'altro   disposto   con   l'ordinanza
commissariale n. 179 del 6 marzo 2000, citata in premessa, il secondo
comma dell'art. 6 dell'ordinanza stessa e' sostituito dal seguente:
  "2.   Stante   l'esiguita'   della   risorsa   idrica  del  Sistema
Flumendosa-Campidano-Cixerri  (Genna  Is Abis), del volume di risorsa
disponibile  per  uso irriguo pari a 33 Mmc indicato nella tabella di
cui al precedente art. 5 e' utilizzabile per le seguenti priorita':
    abbeveraggio del bestiame;
    sopravvivenza delle colture arboree;
    colture agro-industriali".
  2.  L'assessore  regionale  dell'agricoltura, nell'ambito delle sue
competenze  istituzionali,  provvedera' di concerto, ove occorra, con
l'assessore    dell'industria,    alle    ulteriori    specificazioni
eventualmente necessarie.
  3.  E'  abrogato  il  terzo  comma  dell'art.  6  dell'ordinanza n.
179/2000.