IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 1, comma 15 della legge 14 gennaio 1999, n. 4; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 80 del 16 gennaio 1998 concernente "Iniziative per la formazione degli insegnanti - determinazione della sede amministrativa regionale"; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 6 marzo 1998, n. 267 concernente "Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000"; Visto il decreto 26 maggio 1998, emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, recante "Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria"; Visto il decreto rettorale n. 622 del 1o settembre 1999 con il quale e' stata autorizzata la stipula della convenzione tra le universita' statali della Sicilia, ed e' stato approvato l'atto costitutivo ed il regolamento didattico della scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per la formazione di insegnanti di scuola secondaria; Vista la delibera adottata dal senato accademico nella seduta del 7 settembre 1999; Decreta: Viene istituita la scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per la formazione di insegnanti di scuola secondaria. Art. 1. 1. La "Scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per l'insegnamento secondario" e' articolata in piu' sezioni dotate ciascuna di autonomia didattica e gestionale. Nel presente regolamento essa sara' denominata "Scuola". Tale scuola ha sede centrale presso l'universita' di Palermo. Le universita' partecipanti alla scuola sono quelle di Palermo, Messina a Catania, in ciascuna delle quali viene costituita una sezione della scuola. 2. Obiettivo della scuola e' la formazione professionale degli insegnanti della scuola secondaria. Tale obiettivo si articola nell'acquisizione di competenze specifiche: a) nella scienza dell'educazione; b) nel campo storico ed epistemologico, relativamente alle discipline caratterizzanti ciascuna delle abilitazioni conseguibili per la scuola secondaria; c) nella didattica delle discipline specifiche di ciascuna abilitazione, anche mediante laboratori di didattica delle discipline medesime; d) nella pratica effettiva dell'insegnamento mediante il ricorso al tirocinio; e) nelle metodologie necessarie a operare nel settore dell'handicap per la formazione di insegnanti di sostegno. 3. Gli insegnamenti e le attivita' previsti in funzione di quanto indicato nel comma precedente sono propri della scuola e da essa promossi e coordinati. 4. La durata complessiva degli studi della scuola e' di due anni accademici, ciascuno articolato in due semestri per la formazione di insegnanti di sostegno e' previsto un anno aggiuntivo. 5. A conclusione degli studi, la scuola rilascia un diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore di esame di Stato. Le abilitazioni conseguite sono menzionate nel diploma.