IL DIRETTORE GENERALE
              del Comitato nazionale per la tutela e la
            valorizzazione delle denominazioni di origine
          e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999
sulla   nuova  denominazione  del  ministero  e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n.  193  con  la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto  il  decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280 con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Colli  Pesaresi"  ed  e'  stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3 ottobre  1994 con il quale sono
state  apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra
citato;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  consorzio  per la tutela della
denominazione di origine controllata dei vini "Colli Pesaresi" intesa
ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  favorevole  della  regione  Marche  sulla citata
domanda;
  Visti  il  parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta
di  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  controllata dei vini "Colli Pesaresi" formulati dal comitato
stesso,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale n. 5
dell'8 gennaio 2000;
  Vista  l'istanza  presentata dal consorzio per la tutela dei vini a
denominazio'ne   controllata   "Colli   Pesaresi"  tesa  ad  ottenere
correzioni  al disposto dell'art. 2 della proposta di disciplinare di
produzione   dei   vini  di  che  trattasi,  per  quanto  attiene  la
composizione   della   base   ampelografica  della  tipologia  "Colli
Pesaresi" "Focara" (rosso), tale da renderne inattuabile lo stesso;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,   ulteriori   istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli
interessati  avverso  il  parere  e la proposta di disciplinare sopra
citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario doversi procedere alla' modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  "Colli  Pesaresi",  in conformita' al parere espresso ed
alla proposta formulata dal sopra citato comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento, concernente la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione   dei  disciplinari  di  produzione,  prevede  che  le
denominazioni   di   origine   vengano  riconosciute  ed  i  relativi
disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                               Decreta
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  "Colli  Pesaresi",  approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  2 giugno  1972,  e  successivamente modificato con
decreto  ministeriale  3 ottobre  1994,  e' sostituito per intero dal
testo  annesso  al presente decreto le cui misure entrano in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2000.