IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, 27 ottobre 1999 e 5 novembre 1999, concernente dichiarazione e proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamita'; Viste le ordinanze n. 3027/99 e 3028/99 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 in data 24 dicembre 1999; Vista l'ordinanza n. 2977/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 in data 26 aprile 1999; Ravvisata la necessita' di disporre di ulteriori misure straordinarie per favorire il superamento della situazione di emergenza in atto; Viste le segnalazioni pervenute dalle regioni interessate; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari provvisoriamente alloggiati in strutture prefabbricate i cui edifici rientrano nei piani integrati di recupero o che richiedono interventi di ricostruzione di lunga durata, le amministrazioni comunali possono conferire priorita' agli interventi su unita' abitative a condizione che il proprietario si impegni di affittare l'immobile a famiglie attualmente ospitate nei moduli abitativi e che tali interventi sono realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2000. Le amministrazioni comunali possono stipulare intese con le organizzazioni rappresentative dei proprietari di immobili per agevolare la locazione degli immobili. 2. Il limite del 10% dell'ammontare complessivo dei fondi gia' attribuiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza 3028 del 20 dicembre 1999, e' incrementato al 30%.