IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  dicembre  1999  che  delega  le  funzioni del coordinamento della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 30 dicembre 1999, con il quale
vengono  delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visti  i  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18  giugno  1999,  27  ottobre  1999  e  5 novembre 1999, concernente
dichiarazione  e proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni
derivanti da calamita';
  Viste  le  ordinanze n. 3027/99 e 3028/99 pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 in data 24 dicembre 1999;
  Vista  l'ordinanza  n.  2977/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 96 in data 26 aprile 1999;
  Ravvisata   la   necessita'   di   disporre   di  ulteriori  misure
straordinarie   per  favorire  il  superamento  della  situazione  di
emergenza in atto;
  Viste le segnalazioni pervenute dalle regioni interessate;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato prof. Franco Barberi,
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Al  fine  di favorire il rientro nelle abitazioni principali dei
nuclei    familiari    provvisoriamente   alloggiati   in   strutture
prefabbricate i cui edifici rientrano nei piani integrati di recupero
o  che  richiedono  interventi  di  ricostruzione di lunga durata, le
amministrazioni  comunali possono conferire priorita' agli interventi
su  unita'  abitative  a condizione che il proprietario si impegni di
affittare  l'immobile  a  famiglie  attualmente  ospitate  nei moduli
abitativi  e che tali interventi sono realizzati entro e non oltre il
30  settembre  2000.  Le  amministrazioni  comunali possono stipulare
intese  con  le  organizzazioni  rappresentative  dei  proprietari di
immobili per agevolare la locazione degli immobili.
  2. Il  limite  del  10%  dell'ammontare  complessivo dei fondi gia'
attribuiti  ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza 3028 del 20
dicembre 1999, e' incrementato al 30%.