Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge
citato  in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.
8,  comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblia  italiana,  approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217.
    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
                               Art. 1.
  1.  Al  fine  di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie
assicurate  in  Bari  dalle  strutture  della  S.r.l.  "Case  di cura
riunite"  di  Bari  in  amministrazione  straordinaria, il termine di
scadenza  della  autorizzazione  alla continuazione dell'esercizio di
detta  impresa,  disposto  ai  sensi dell'articolo 52, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' differito al 14 maggio 2000.
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  del  comma  4 dell'art. 52 della legge 23
          dicembre  1998,  n.  448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente:
              "4.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge, il Ministro dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il
          perseguimento   delle   finalita'   di  salvaguardia  delle
          attivita'  produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto
          conto  dell'interesse  dei  creditori,  puo' autorizzare la
          prosecuzione  dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore
          anno,  oltre  i  termini di cui al primo e al secondo comma
          dell'art.  2  del  decreto-legge  30  gennaio  1979, n. 26,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
          n.  95,  e  successive  modificazioni.  Detta previsione si
          applica    anche    nei    confronti   delle   imprese   in
          amministrazione  straordinaria  per  le  quali  la scadenza
          dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998".