IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, e successive modifiche,
concernente la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio  1995 (pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale n.   203   del   21 agosto  1995)  e  successive
modificazioni  recante  la  disciplina  del rilascio delle licenze di
pesca;
  Visto  il  regolamento  (CE) del Consiglio n. 65/98 del 19 dicembre
1997 che stabilisce la quota per i Paesi comunitari, Italia compresa,
per il 1998;
  Visto  il  regolamento  (CE) del Consiglio n. 49/99 del 18 dicembre
1998 che stabilisce la quota per i Paesi comunitari, Italia compresa,
per il 1999;
  Visto il ricorso presentato dal Governo italiano innanzi alla Corte
di   giustizia   delle   Comunita'  europee  per  l'annullamento  del
regolamento  (CE)  n,  49/99  del  Consiglio del 18 dicembre 1998 che
stabilisce,  per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie,
il  totale  ammissibile  di catture per il 1999, la loro ripartizione
sotto  forma  di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni
per la pesca di questi stock;
  Considerato  che,  nelle  more, permangono gli obblighi di rispetto
del regolamento comunitario e delle altre norme ICCAT;
  Visto   il   decreto  14 gennaio  1999  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  76  del  1o aprile  1999  concernente le dichiarazioni
statistiche sulle catture del tonno rosso;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  14 settembre 1999 pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 che suddivide la
quota di cattura del tonno rosso assegnata all'Italia, tra sistemi di
pesca e tra singoli natanti;
  Considerato  che  lo  stesso  decreto  ministeriale  prevede che le
organizzazioni   nazionali   professionali   possano   promuovere  la
costituzione  di  un  organismo  nazionale  tra i produttori di tonno
rosso per la gestione delle quote;
  Ritenuto  opportuno  coinvolgere  i  produttori  di tonno e le loro
associazioni nella gestione della pesca del tonno rosso, cosi come e'
stato fatto per i pescatori di vongole con i consorzi molluschi;
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio n 2742 del 17 dicembre 1999
che stabilisce, per il 2000, le possibilita' di pesca e le condizioni
ad  essa  associate  per  alcuni  stock  o  gruppi  di  stock ittici,
applicabili  nelle  acque  comunitarie e, per le navi comunitarie, in
altre  acque  dove  sono  imposti limiti di cattura e che modifica il
regolamento (CE) n. 66/98;
  Sentiti il comitato nazionale per la gestione e conservazione delle
risorse  biologiche del mare e la commissione consultiva centrale che
nella seduta del 19 gennaio 2000 hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art.1.
  1.  Ai  fini  della  gestione,  secondo  le  modalita' indicate nei
successivi   articoli,   delle  quote  di  cattura  del  tonno  rosso
attribuite  all'Italia da parte dell'U.E. il Direttore generale della
pesca  e  dell'acquacoltura riconosce, su istanza dei medesimi, uno o
piu' soggetti.
  2.   I   Soggetti,   di  seguito  denominati  "Soggetti",  sono  le
associazioni  di  produttori gia' riconosciute ai sensi della vigente
normativa  ovvero  i  consorzi  costituiti per le finalita' di cui al
presente decreto.