L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 29 marzo 2000;
  Premesso che:
    il  combinato  disposto  dell'art.  3,  commi  1 e 5, del decreto
legislativo  16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n.
79/1999)  prevede  che  le attivita' di trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete
di  trasmissione  nazionale,  siano  svolte  dal  gestore  della rete
nazionale di trasmissione in regime di concessione;
    l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che
le  funzioni  di  gestore  della rete di trasmissione nazionale siano
assunte,   con   decorrenza   dalla   data  determinata  con  propria
provvedimento   dal   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,  da  una  societa'  per azioni costituita dall'Enel
S.p.a.;
    in  attuazione  del  disposto di cui al precedente alinea, l'Enel
S.p.a.,  in  data  20 agosto  1999,  ha  provveduto  a  costituire la
societa'  Gestore  della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a. (di
seguito:  Gestore)  e  ad  effettuare  i  conferimenti  di  beni e di
personale necessari per il suo funzionamento;
    l'art.  3,  comma  10, del decreto legislativo a 79/1999, prevede
che  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di seguito:
l'Autorita')  determina  la  misura del corrispettivo per l'accesso e
l'uso della rete di trasmissione nazionale e stabilisce, tra l'altro,
che  tale  corrispettivo  deve essere fissato "... considerando anche
gli  oneri  connessi  ai  compiti  previsti  dal comma 12" e che deve
essere  "...  tale  da  incentivare il gestore allo svolgimento delle
attivita'   di  propria  competenza  secondo  criteri  di  efficienza
economica";
    l'Autorita',  con delibera 11 maggio 1999, n. 65/1999, ha avviato
un'istruttoria  conoscitiva  ai  fini  della  acquisizione  di dati e
informazioni  utili  alla  definizione degli interventi di competenza
dell'Autorita'  ai  sensi  dell'art.  3,  commi  10 e 11, del decreto
legislativo  n.  79/1999,  in  tema  di corrispettivi per l'accesso e
l'uso della rete di trasmissione nazionale;
    con   deliberazione   dell'Autorita'   del  20 ottobre  1999,  n.
157/1999,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, - serie generale - n.
269 del 16 novembre 1999 (di seguito deliberazione n. 157/1999), sono
state  adottate  disposizioni provvisorie in materia di finanziamento
del Gestore;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  21 gennaio  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 21 del 27 gennaio 2000 (di seguito
decreto  del  Ministro  dell'industria 21 gennaio 2000) prevede che a
decorrere  dal  1o  aprile  2000  la  societa'  Gestore della rete di
trasmissione  nazionale S.p.a. assume la titolarita' e le funzioni di
gestore della rete di trasmissione nazionale;
  Visti:
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991);
    la  legge  14  novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il decreto legislativo n. 79/1999;
  Visto  il  provvedimento  del Comitato interministeriale dei prezzi
(di  seguito:  CIP)  29 aprile  1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito:
provvedimento CIP n. 6/92);
  Visto il decreto del Ministro dell'industria 21 gennaio 2000;
  Viste:
    la   deliberazione  dell'Autorita'  18 febbraio  1999,  n.  13/99
recante   la   disciplina  delle  condizioni  tecnico-economiche  del
servizio  di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi
di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99);
    la deliberazione dell'Autorita' n. 157/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n.  204/99
recante  regolazione  della tariffa base, dei parametri e degli altri
elementi  di  riferimento  per  la  determinazione  delle tariffe dei
servizi  di  distribuzione  e  di  vendita  dell'energia elettrica ai
clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera
e),  della  legge  n. 481/1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario
n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 205/99,
recante   la  definizione  delle  tariffe  di  cessione  dell'energia
elettrica    alle   imprese   distributrici,   l'integrazione   della
deliberazione    dell'Autorita'    n.   13/99,   e   la   definizione
dell'ulteriore  componente  di ricavo concernente l'energia elettrica
prodotta  dalle  imprese  distributrici  e  destinata  ai clienti del
mercato  vincolato,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale  - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235
(di seguito: deliberazione n. 205/99);
  Considerato che:
    ai  sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99
il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, con
proprio  provvedimento,  determina  la  cessione  dei diritti e delle
obbligazioni  relative  all'acquisto  di  energia elettrica, comunque
prodotta  da  altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al
Gestore.  Il  Gestore  ritira  altresi' l'energia elettrica di cui al
comma  3 dell'art. 22 della legge n. 9/1991, offerta dai produttori e
che,  con  apposite  convenzioni,  previa autorizzazione del Ministro
dell'industria, sentita l'Autorita', sono altresi' ceduti al Gestore,
da parte delle imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica
e   i  relativi  diritti  di  cui  al  titolo  IV,  lettera  B),  del
provvedimento CIP n. 6/92;
    ai  sensi  dell'art.  2  della deliberazione n. 157/99 sono stati
richiesti al Gestore i bilanci previsionali dettagliati relativi agli
esercizi 1999 e 2000, nonche' ogni altra documentazione utile al fine
di  quantificare  le  risorse finanziarie necessarie allo svolgimento
delle attivita' di competenza del Gestore in detti esercizi;
    in  adempimento  alla  richiesta  di cui al precedente alinea, il
Gestore,  con  lettere in data 29 ottobre 1999, protocollo AD/P990070
(prot.  Autorita'  n.  12679  del  2 novembre  1999)  e, a seguito di
ulteriore  richiesta  degli  uffici  dell'Autorita'  con nota in data
19 novembre  1999,  prot.  AP/M99/1737,  in  data  26 novembre  1999,
protocollo  AD/P990102  (prot.  Autorita'  n.  14213  del 30 novembre
1999),  ha  trasmesso  la  documentazione  richiesta  comprensiva del
bilancio preconsuntivo per l'esercizio 1999;
    con  nota  in  data 24 febbraio 2000, prot. AP/M00/291 gli uffici
dell'Autorita'  hanno  richiesto  ulteriori informazioni di dettaglio
circa  la  natura  delle voci economiche e patrimoniali relative alle
attivita' svolte dal Gestore;
    in  adempimento  alla  richiesta  di cui al precedente alinea, il
Gestore,  con  lettera in data 15 marzo 2000, protocollo AD/P20000028
(prot.  Autorita' n. 4027 del 16 marzo 2000) ha trasmesso l'ulteriore
documentazione richiesta;
  Considerato  che  i costi riconosciuti per le attivita' relative ai
servizi  di  trasporto sulle reti di trasmissione e di dispacciamento
dell'energia  elettrica  sono  finanziati  attraverso  il gettito dei
corrispettivi  per  il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di
trasmissione  nazionale a carico delle imprese distributrici ai sensi
della  deliberazione n. 205/99 e dei corrispettivi per il servizio di
vettoriamento  dell'energia  elettrica  di  cui alla deliberazione n.
13/99;
  Considerato   che   i  dati  contabili  disponibili  relativi  alle
attivita' di competenza del Gestore si riferiscono prevalentemente ad
una  gestione  delle attivita' stesse da parte dell'Enel S.p.a. e che
tali  dati  non riflettono le modalita' di svolgimento delle medesime
attivita' da parte del Gestore;
  Ritenuto che:
    il criterio di riconoscimento dei costi sostenuti dal Gestore per
le  attivita'  di  propria  competenza  debba  essere  coerente con i
criteri utilizzati ai fini della determinazione dei corrispettivi per
il  trasporto  dell'energia  elettrica  sulla  rete  di  trasmissione
nazionale   pagati   dalle   imprese  distributrici  ai  sensi  della
deliberazione  n.  205/99  e  dei  corrispettivi  per  il servizio di
vettoriamento  dell'energia  elettrica  di  cui alla deliberazione n.
13/99;
    sia  necessario  adottare  determinazioni  provvisorie per l'anno
2000,  a  motivo  dell'attuale incertezza in ordine alle modalita' di
svolgimento   da   parte  del  Gestore  delle  attivita'  di  propria
competenza  e  delle  risorse  per  queste  necessarie,  rinviando  a
successiva  determinazione  la  fissazione del medesimo corrispettivo
per gli anni seguenti;
    per   la   determinazione   della   quota  del  corrispettivo  da
riconoscere  al  Gestore  per  le attivita' di propria competenza nel
periodo 1o aprile-31 dicembre 2000 si possa fare riferimento ai costi
evidenziati  nel  bilancio  preconsuntivo  per l'esercizio 1999 e nel
bilancio previsionale per l'esercizio 2000;
    sia  necessario  rinviare  altresi' la determinazione della quota
del  corrispettivo  per  l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale  a  copertura  degli  oneri  connessi  ai  compiti previsti
all'art.   3,   comma   12,   del  decreto  legislativo  n.  79/1999,
successivamente   all'adozione   del   provvedimento   del   Ministro
dell'industria di cui al medesimo articolo e comma;
    ai   fini   delle   successive   determinazioni   in  materia  di
corrispettivo  riconosciuto  al  Gestore  per le attivita' di propria
competenza,   sia   opportuno  prevedere  che  il  Gestore  comunichi
all'Autorita',  entro  il  31 ottobre 2000, il bilancio preconsuntivo
per l'anno 2000 ed il bilancio previsionale per l'anno 2001;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Disposizioni  in  materia  di finanziamento del Gestore della rete di
                    trasmissione nazionale S.p.a.
  1.1. Al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui
all'art.   3  del  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  e'
riconosciuta,  a  copertura  dei  costi  riconosciuti  per il proprio
funzionamento:
    a) in  relazione  all'energia  elettrica destinata ai clienti del
mercato vincolato, una quota del corrispettivo per il trasporto sulla
rete  di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 della deliberazione
dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99;
    b) in    relazione   all'energia   elettrica   vettoriata,   sino
all'emanazione  del  provvedimento  previsto  dall'art. 6, comma 6.2,
della  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
18 febbraio  1999,  n.  13, una quota del corrispettivo di potenza di
cui all'art. 7 della medesima deliberazione, relativo alla componente
del  percorso  convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui
all'art.  6,  comma  6.3,  lettera e),  della  deliberazione  stessa,
nonche'  la  componente  del  corrispettivo  per  l'uso del sistema a
copertura  dei  costi di dispacciamento di cui all'art. 8, comma 8.1,
lettera c), della medesima deliberazione.
  1.2.  La  quota  di  cui al precedente comma 1.1, lettera b), viene
versata   dai   soggetti   di   cui  all'art.  4,  comma  4.3,  della
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
18 febbraio  1999, n. 13/99 entro trenta giorni dalla riscossione del
corrispettivo   di   potenza   di   cui  all'art.  7  della  medesima
deliberazione,  relativo  alla  componente del percorso convenzionale
dell'energia  elettrica  vettoriata  di  cui  all'art.  6, comma 6.3,
lettera  e),  della  deliberazione  stessa, nonche' dalla riscossione
della  componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura
dei costi di dispacciamento di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera c),
della medesima deliberazione.
  1.3.  Fino  al 31 dicembre 2000 le quote di cui al precedente comma
1.1, lettere a) e b) sono rispettivamente pari a 0,50 lire/kWh e 0,20
lire/kW/ora.