L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 29 marzo 2000,
  Premesso che:
    ai   sensi   dell'art.   5,   comma   5.4,   della  deliberazione
dell'Autorita'   per   l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito
l'Autorita')  29 dicembre  1999,  n.  204/99,  recante  norme  per la
regolamentazione  della  tariffa  base,  dei  parametri e degli altri
elementi  di  riferimento  per  la  determinazione  delle tariffe dei
servizi  di  distribuzione  e  di  vendita  dell'energia elettrica ai
clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera
e),  della  legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento
ordinario  n.  235 (di seguito deliberazione n. 204/99) gli esercenti
presentano  all'Autorita',  ai fini della verifica di cui all'art. 3,
comma  4,  della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/95), le opzioni tariffarie base e speciali che intendono offrire;
    ai sensi dell'art. 18, comma 18.4, della deliberazione n. 204/99,
le  opzioni  tariffarie  base  relative all'anno 2000, da presentarsi
congiuntamente   all'autocertificazione   della   compatibilita'   di
ciascuna  opzione  tariffaria base con il vincolo V2, di cui all'art.
8,  comma  8.1  della medesima deliberazione, entro il 31 marzo 2000,
devono  essere  offerte da ciascun esercente a far data dal 1o luglio
2000,  e  che  a decorrere da tale data cessa l'offerta delle tariffe
applicate  fino  al 30 giugno 2000 ai sensi dell'art. 18, comma 18.2,
della medesima deliberazione;
    numerosi  esercenti  il  servizio  di  distribuzione e di vendita
dell'energia  elettrica  a  clienti  del  mercato  vincolato, nonche'
alcune  associazioni  rappresentative  degli  stessi  esercenti hanno
rappresentato   l'esigenza   di  una  proroga  del  termine  previsto
dall'art. 18, comma 18.4, della sopra richiamata deliberazione;
  Vista la legge n. 481/1995;
  Viste:
    la deliberazione n. 204/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 205/99,
recante  definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica
alle  imprese  distributrici  per  l'integrazione della deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n.
13/99,  e  per  la  definizione  dell'ulteriore  componente di ricavo
concernente  l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici
e  destinata  ai  clienti  del  mercato  vincolato,  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999,
supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 205/99);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre 1999, n. 206/99 in
materia di aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il
bimestre   gennaio-febbraio   2000,   ai  sensi  della  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.
70/1997,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
306  del  31 dicembre  1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito
deliberazione n. 206/99);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, n. 4/00, recante
integrazione   della   deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  29 dicembre  1999, n. 204/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;
    la  deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000 n. 5/00, recante
rettifica  di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e n. 205/99,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 24 del
31 gennaio 2000;
    la   comunicazione   dell'Autorita'   27 gennaio   2000,  recante
modalita'  applicative  della deliberazione n. 204/99, come integrata
dalla  deliberazione  n. 04/00; della deliberazione n. 205/99 e della
deliberazione n. 206/99;
  Considerato  che  a  sostegno  della richiesta di proroga di cui in
premessa,  le  imprese  esercenti  hanno  rilevato  la  necessita' di
effettuare  simulazioni  tariffarie  ed  approfondite verifiche degli
aspetti  applicativi,  in  particolare  di  fatturazione, inerenti le
opzioni   tariffarie   e  che  analoga  esigenza  e'  stata  altresi'
rappresentata  da  alcune  associazioni  di  esercenti il servizio di
distribuzione  e  di  vendita  dell'energia  elettrica  a clienti del
mercato vincolato;
  Ritenuto che sia opportuno prorogare il termine di cui all'art. 18,
comma  18.4,  della deliberazione n. 204/99, al fine di consentire ai
soggetti   esercenti  il  servizio  di  distribuzione  e  di  vendita
dell'energia  elettrica  a  clienti  del  mercato vincolato ulteriori
approfondimenti  ed  elaborazioni  per  la  formulazione  di  opzioni
tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000;
                              Delibera:
  Di  prorogare  sino  al  30  (trenta) aprile 2000 il termine di cui
all'art.  18,  comma  18.4,  della deliberazione 29 dicembre 1999, n.
204/99   entro   cui   le   imprese   esercenti  dovranno  presentare
all'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas le opzioni tariffarie
base  relative all'anno 2000 e l'autocertificazione di compatibilita'
con il vincolo V2 delle medesime opzioni.
  La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 30 marzo 2000.
    Milano, 29 marzo 2000
                                                 Il presidente: Ranci