IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  5,  comma  2,  lettera  b),  e)  ed  f), della legge
23 agosto 1988, n. 400;
  Visti   la   legge   ed  il  regolamento  sull'amministrazione  del
patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato approvati,
rispettivamente,  con  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Vista  la  legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
  Vista  la  legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, l'art. 3,
in  base  al  quale  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione   economica,   esamina  lo  stato  di  attuazione  dei
programmi  in  corso,  ai  fini  della  proposta  di conservazione in
bilancio, come residui, delle somme gia' stanziate per spese in conto
capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio;
  Visto   il  decreto  legislativo  7 agosto  1997,  n.  279,  ed  in
particolare l'art. 2;
  Vista  la  direttiva  16 gennaio  1998,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  21  del  27 gennaio  1998, concernente disposizioni in
materia   di  formazione  dei  residui  di  stanziamento  emanata  in
relazione   alle   esigenze   di   contenimento   della  spesa  e  di
stabilizzazione  e  consolidamento  della finanza pubblica ed al fine
anche  di  dare maggiore certezza al conseguimento degli obiettivi di
finanza   pubblica,  di  definire  in  modo  uniforme  per  tutte  le
amministrazioni  dello  Stato  principi,  obiettivi  e  modalita' per
l'accertamento dei residui di stanziamento;
  Considerato che la direttiva medesima, prevede, tra l'altro, che il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sottopone   annualmente   al  Consiglio  dei  Ministri  un  prospetto
contenente  lo schema di conservazione dei residui e che tale schema,
complessivamente, dovra' comunque realizzare l'obiettivo di mantenere
i  residui  entro la percentuale fissata dal Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica, calcolata sulle somme astrattamente
conservabili per l'intero bilancio dello Stato;
  Considerato  che  il  Consiglio  dei  Ministri,  nella  seduta  del
14 marzo 2000, ha deliberato l'esclusione dall'obiettivo di riduzione
dei  residui  di  stanziamento  delle  dotazioni  da riferire alla ex
gestione  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in relazione al
perseguimento  di interventi qualificanti ritenuti irrinunciabili per
gli  aspetti socio-economici e politici particolarmente rilevanti, in
presenza  di  eventi  eccezionali  anche  di  carattere  religioso  e
umanitario  (Giubileo 2000, lotta alla droga, volontariato, emergenza
e  protezione  civile,  ecc.);  nonche'  delle  dotazioni disposte da
provvedimenti   legislativi  pubblicati  negli  ultimi  quattro  mesi
dell'anno,  in  relazione  alla  concreta  impossibilita' di utilizzo
entro l'esercizio;
  Considerata  altresi' l'opportunita' di consentire, per particolari
esigenze  di talune amministrazioni, il superamento della percentuale
massima   di   conservazione   dei   residui   di  stanziamento,  con
corrispondente  compensazione  a  carico di altre amministrazioni, in
modo  da  assicurare  il raggiungimento dell'obiettivo di mantenere i
residui  di  stanziamento  per l'intero bilancio dello Stato entro la
percentuale medesima;
  Visto  il  prospetto  sottoposto  al  Consiglio  dei  Ministri  dal
Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica
contenente  lo  schema  di  conservazione  dei residui dell'esercizio
1999,  con  il  quale  viene  realizzato  l'obiettivo  di mantenere i
residui entro la percentuale del 70 per cento;
  Vista  l'approvazione  del  Consiglio  dei  Ministri adottata nella
riunione  del  14 marzo  2000  del  detto schema di conservazione dei
residui di stanziamento;
                              Delibera:
  E'  stabilita  nel  70 per cento, globalmente per l'intero bilancio
dello  Stato,  la percentuale massima di conservazione dei residui di
stanziamento  al  31 dicembre 1999, con esclusione degli stanziamenti
relativi  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  di quelli
destinati  alle  aree  depresse,  alla  cooperazione  allo  sviluppo,
all'esecuzione  di accordi internazionali, ad eventuali trasferimenti
di  funzioni  alle  regioni  e  di  quelli derivanti da provvedimenti
legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi del 1999, secondo le
indicazioni   della  direttiva  del  16 gennaio  1998,  recepite  nel
prospetto concernente lo schema di conservazione dei residui medesimi
predisposto   dal   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  Le  amministrazioni  potranno individuare gli importi da conservare
per  ciascun  capitolo  in  maniera  da  assicurare,  in  ogni  caso,
complessivamente  la detta percentuale, con eventuali compensazioni a
carico di altre amministrazioni.
  In  assenza  di indicazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvedera' alla decurtazione lineare,
nella   misura   indicata,   di   tutti  i  residui  di  stanziamento
conservabili, con eliminazione prioritaria di quelli piu' remoti.
  I   decreti   di   accertamento  dei  residui  saranno  emanati  in
conformita' con l'indicato prospetto di conservazione.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 14 marzo 2000
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 186

    CONSERVAZIONI DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO AL 1o GENNAIO 2000
                        (in miliardi di lire)
               (Al netto delle regolazioni contabili)