Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali, esaminata
l'istanza   intesa   ad  ottenere  la  modifica  al  disciplinare  di
produzione  della  indicazione  geografica  protetta  "Bresaola della
Valtellina",  registrata  con  regolamento  della Commissione (CE) n.
1263/96 del 1 giugno 1996, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92,
presentata  dal  consorzio  per  la  tutela  del nome "Bresaola della
Valtellina", con sede in Sondrio, mediante correzione ed integrazione
di  detto  disciplinare,  esprime  parere favorevole alla proposta di
modifica dello stesso disciplinare nel testo in appresso indicato.
    In  considerazione  del fatto che il regolamento (CEE) n. 2081/92
prevede  la  facolta',  ai  sensi  dell'art.  9, da parte degli Stati
membri  di  proporre  modifiche  ai  disciplinari  di produzione gia'
approvati  in  ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla
pubblicazione della suddetta proposta di modifica.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   direzione   generale   delle  politiche  agricole  ed
agroindustriali  nazionali  -  ufficio  tutela  qualita' dei prodotti
agricoli  - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,   dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di
opportuna   valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche
agricole   e  forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta
proposta alla Commissione europea.
    Il   disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica
protetta  "Bresaola  della  Valtellina",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  5 dell'8 gennaio 1999, e'
modificato come di seguito indicato:
      all'art.  4,  comma  2,  dopo  la  frase  "nitrito di sodio e/o
potassio,  nella  dose max di 195 p.p.m.", e' da inserire il seguente
testo:   "quale   limite   della   quantita'  introdotta  o  comunque
assorbita,";
      all'art.  5,  comma  1,  al  secondo  periodo, la frase "ad una
temperatura  media  tra  i  12  ed  15 oC."  e'  da sostituire con il
seguente testo: "ad una temperatura media tra i 12 ed i 18 oC:";
      all'art.   5,   comma   1,   il  terzo  periodo  "Il  tempo  di
stagionatura,  che comprende anche il tempo di asciugamento, varia da
4  a  8  settimane  in  funzione  della pezzatura del prodotto, delle
richieste di mercato e dei tipi di confezionamento" e' sostituito dal
seguente  testo:  "Il  tempo  di stagionatura, che comprende anche il
tempo  di  asciugamento,  varia  da 4 a 8 settimane in funzione della
pezzatura  del prodotto e delle richieste di mercato. Per il prodotto
commercializzato  allo  stato  sfuso,  non  sottovuoto,  il  tempo di
stagionatura puo' essere ridotto a 3 settimane.";
      all'art.  6,  ultimo  comma,  il  testo  della  lettera b): "b)
bresaola  di  punta  d'anca: non inferiore a kg 2,500;" e' sostituito
dal seguente testo:
      "b) bresaola di punta d'anca:
      b-1) destinata alla commercializzazione intera o in tranci:
          non inferiore a kg 2,500;
      b-2)destinata  al  preconfezionamento  per l'affettamento sotto
          vuoto o in atmosfera protetta:
          non inferiore a kg 2,00;".