IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  in  particolare  l'art.  14,  comma  17,  della citata legge
21 dicembre  1999,  n. 526, che prevede che, con decreti del Ministro
delle  politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni
generali   relative   ai   requisiti  di  rappresentativita'  per  il
riconoscimento   dei   consorzi  di  tutela  nonche'  i  criteri  che
assicurino   una   equilibrata  rappresentanza  delle  categorie  dei
produttori  e  dei  trasformatori  interessati  alle denominazioni di
origine  protette  (DOP),  indicazioni  geografiche  protette (IGP) e
specialita'  tradizionali  garantite  (STG)  negli organi sociali dei
consorzi stessi;
  Considerato  che  i  prodotti  registrati  come  STG  ai  sensi del
regolamento  (CEE)  n.  2082/92  possono  essere ottenuti su tutto il
territorio  comunitario  e  che  pertanto  i  requisiti relativi alla
rappresentativita'  dei corrispondenti consorzi di tutela non possono
essere  determinati  con  modalita' analoghe a quelle dei Consorzi di
tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;
  Considerato  che  attualmente l'Italia ha ottenuto la registrazione
ai  sensi  del  regolamento (CEE) n. 2082/92 per un solo prodotto STG
del quale non risulta ancora rivendicata la produzione;
  Considerato  pertanto  che  in  questa  prima fase appare possibile
determinare  i  requisiti  di rappresentativita' esclusivamente per i
consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;
  Considerato  che l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha
individuato  rispettivamente ai commi 17 e 16 due distinte categorie:
quella  dei  "produttori  e trasformatori interessati alle DOP e alle
IGP"  e  quella dei "produttori ed utilizzatori" ed ha posto a carico
di  tutti  i  soggetti  che compongono quest'ultima categoria i costi
derivanti  dalle  attivita' contemplate al comma 15 dello stesso art.
14;
  Considerato  pertanto  che,  ai  fini  del  presente  decreto e del
regolamento  che  stabilisce  i  criteri  dell'attribuzione dei costi
derivanti  dalle attivita' contemplate al comma 15 dell'art. 14 della
legge  n.  526/1999, occorre individuare la categoria dei "produttori
ed utilizzatori";
  Ritenuto  che, per l'individuazione della categoria dei "produttori
ed   utilizzatori"   di  cui  all'art.  14,  comma  16,  della  legge
21 dicembre  1999,  n.  526, si debba tener conto di quei soggetti la
cui   attivita',   all'interno   della   filiera,   assume  un  ruolo
insostituibile nel conferire al prodotto le caratteristiche peculiari
della DOP o IGP;
  Ritenuto  che  la  categoria  di  cui al precedente capoverso possa
essere  individuata,  per  i  prodotti trasformati, come quella degli
elaboratori  della  materia  prima  e,  per  gli altri prodotti, come
quella dei produttori della materia prima;
  Ritenuto  quindi  che  i  requisiti  di  rappresentativita'  per il
riconoscimento  dei  consorzi  di tutela delle DOP e delle IGP devono
tener  conto della categoria dei "produttori ed utilizzatori" sia per
il   ruolo   insostituibile   svolto  nella  caratterizzazione  della
produzione  tutelata,  sia  per  l'onere  finanziario che la legge n.
526/1999 pone a loro carico, anche in assenza di una loro adesione al
consorzio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  consorzi  di  tutela delle DOP e delle IGP sono costituiti ai
sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile.
  2. Svolgono,  su incarico conferito con decreto del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali,  le  funzioni  di  cui al comma 15
dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.