IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  in  particolare  l'art.  14,  comma  17,  della citata legge
21 dicembre  1999,  n. 526, che prevede che, con decreti del Ministro
delle  politiche agricole e forestali, sono stabilite le disposizioni
generali   relative   ai   requisiti  di  rappresentativita'  per  il
riconoscimento   dei   consorzi  di  tutela  nonche'  i  criteri  che
assicurino   una   equilibrata  rappresentanza  delle  categorie  dei
produttori  e  dei  trasformatori  interessati  alle denominazioni di
origine  protette  (DOP),  indicazioni  geografiche  protette (IGP) e
specialita'  tradizionali  garantite  (STG)  negli organi sociali dei
consorzi stessi;
  Considerato  che  i  prodotti  registrati  come  STG  ai  sensi del
regolamento  (CEE)  n.  2082/92  possono  essere ottenuti su tutto il
territorio  comunitario  e  che  pertanto  i  requisiti relativi alla
rappresentanza  negli  organi  sociali dei corrispondenti consorzi di
tutela non possono essere determinati con modalita' analoghe a quelle
dei consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;
  Considerato  che  attualmente l'Italia ha ottenuto la registrazione
ai  sensi  del  Reg.  (CEE) n. 2082/92 e per un solo prodotto STG del
quale non risulta ancora rivendicata la produzione;
  Considerato  pertanto  che  in  questa  prima fase appare possibile
determinare  i  requisiti  di  rappresentanza  negli  organi  sociali
esclusivamente per i consorzi di tutela dei prodotti a DOP e ad IGP;
  Visto  il  decreto  ministeriale "disposizioni generali relative ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei consorzi di tutela delle DOP e
delle IGP";
  Considerato   che   ai  fini  dell'individuazione  dei  criteri  di
equilibrata  rappresentanza  negli  organi  sociali  dei  consorzi di
tutela,  bisogna  tener  conto  della categoria "dei produttori e dei
trasformatori interessati alle DOP alle IGP" che si differenzia dalla
categoria  "dei  produttori  ed  utilizzatori  della DOP o della IGP"
individuata  nell'art.  4  del  decreto ministeriale sopra citato, in
quanto   comprende  l'universo  dei  soggetti  che  partecipano  alla
produzione della DOP o della IGP;
  Considerato  che, ai fini della determinazione della percentuale di
rappresentanza,  negli  organi  sociali  dei  Consorzi  di tutela, di
ciascuna   categoria   presente  nella  filiera  produttiva,  risulta
necessario   attribuire   un  peso  particolare  alla  categoria  dei
"produttori ed utilizzatori", di cui al predetto art. 4;
  Ritenuto che, per le categorie dei "produttori ed utilizzatori" sia
da  considerare  equa  una  percentuale  di  rappresentativita' negli
organi  sociali pari al 66% per le motivazioni addotte ed in coerenza
con quanto previsto nel decreto ministeriale citato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  criteri  di  rappresentativita'  fissati nel presente decreto si
applicano  ai  consorzi incaricati delle funzioni di cui all'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.