L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione del Consiglio del 5 aprile 2000; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307; Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Vista la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato; Vista la propria delibera n. 77/98 del 25 novembre 1998 istitutiva del Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali e considerati i documenti approvati da tale Comitato nella sua riunione del 20 giugno 1999; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in particolare l'art. 2, comma 2; Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, recante: "Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi"; Considerata la rapida evoluzione del settore, che richiede una normativa minima di garanzia per gli utenti senza, nel contempo, limitare lo sviluppo tecnologico; Considerato che la normativa europea ed in particolare la direttiva 95/47/CE implica che un decodificatore unico per la ricezione di tutte le offerte degli operatori di televisione a pagamento comporta la scelta per essi di essere compatibili tramite il sistema simulcrypt ovvero il sistema multicrypt; Considerato che in un mercato in continua evoluzione e' compito di tutte le parti di fornire una corretta, il piu' possibile completa e tempestiva informazione agli utenti che acquistano decodificatori o si abbonano ai servizi di televisione digitale a pagamento; Considerato che la direttiva 95/47/CE garantisce la ricezione dei programmi in chiaro e considerato che, dato l'elevato numero di canali digitali, una fruizione completa di tali programmi comporta che l'utente abbia a disposizione un aiuto di base. Tale funzione deve essere indipendente dal sistema di accesso condizionato e dal software proprietario ad esso connesso e deve permettere la sintonizzazione e la consultazione della lista dei canali e degli eventi. Considerato, inoltre, che gli operatori di accesso condizionato devono offrire, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, l'accesso delle emittenti televisive alla guida elettronica ai programmi se compatibile con la capacita' trasmissiva e con il formato da essi stabilito; Considerato che la moderna televisione digitale non si basa solamente sulle componenti audiovisive dell'informazione ma necessita di nuovi supporti multimediali basati sulla trasmissione e sulla visualizzazione di dati. Considerato che tali informazioni, per essere decodificate e presentate all'utente, richiedono l'accesso ad elementi di software residente o API che potrebbero essere totalmente proprietarie in quanto legate all'operatore di accesso condizionato o a fornitori ad esso collegati; Considerato che una fruizione completa dei programmi in chiaro non puo' prescindere dalla ricezione di tali nuovi supporti multimediali, anche interattivi, e considerato che se ricevuti attraverso decodificatori proprietari che non ne permettano l'utilizzo cio' diminuirebbe il valore complessivo della programmazione; Considerato che la possibilita' che tali funzioni software siano effettivamente accessibili implica che gli operatori di accesso condizionato assistano, a condizioni, eque, ragionevoli e non discriminatorie, le emittenti che ne facciano richiesta, fornendo, ad esempio, il necessario supporto tecnico ed i programmi di sviluppo delle applicazioni; Considerato che l'Autorita' alla luce dell'evoluzione del quadro normativo si riserva, in futuro, di esaminare se i decodificatori con software proprietario possano comportare una restrizione allo sviluppo di un mercato delle applicazioni multimediali interattive, ancorche' non strettamente riferite al mercato televisivo; Ritenuto, comunque, che il quadro normativo e regolamentare dovra' essere periodicamente aggiornato alla luce dell'evoluzione tecnica, laddove si possano prevedere soluzioni per lo sviluppo di servizi televisivi e multimediali basati su standard aperti ed in particolare tenendo conto dei progressi in sede DVB in tale direzione. Cio' anche alla luce del processo di revisione normativa comunitaria come evidenziato dalla comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, COM(1999) 539, "Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati. Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni"; Considerata la necessita' di avviare in tempi rapidi il mercato della televisione digitale terrestre e considerata la previsione di irradiare i canali digitali terrestri sia nella banda VHF sia in quella UHF nell'ottica di un efficiente uso dello spettro, e considerato che e' necessario garantire la migliore qualita' possibile a costi ragionevoli a tutti gli utenti. Considerato, inoltre, che il processo di pianificazione ed assegnazione delle frequenze da destinare alla radiodiffusione numerica puo' essere notevolmente semplificato da un decodificatore che permetta la risintonizzazione automatica dei canali e la ricezione dei canali UHF e VHF secondo la canalizzazione italiana ed europea; Vista la decisione assunta dal Consiglio nella riunione del 20 luglio 1999, con la quale e' stato approvato lo schema di provvedimento concernente "la determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato"; Considerato che il menzionato schema di provvedimento e' stato notificato alla Commissione europea secondo le modalita' previste dalla direttiva 98/34/CE ed alla luce della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Lo sviluppo del mercato della televisione digitale nell'Unione europea" COM(1999) 540; Tenuto conto del parere del Ministero delle comunicazioni del 23 novembre 1999; Tenuto conto del parere circostanziato espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, pervenuto in data 14 dicembre 1999; Considerato il favorevole accoglimento della Commissione europea della risposta italiana al sopracitato parere circostanziato, comunicato dalla Commissione europea con nota pervenuta in data 29 marzo 2000; Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si intende per: "Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249; "accesso condizionato": sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelligibile al servizio sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale; "DVB": acronimo di diffusione numerica di segnali televisivi (digital video broadcasting) utilizzato nella serie di norme tecniche che includono l'impiego dell'algoritmo MPEG-2 elaborate dal comitato tecnico congiunto (JTC) UER/ETSI/CENELEC (Unione europea di radiodiffusione/Istituto europeo di standardizzazione nelle telecomunicazioni/Comitato europeo per la normalizzazione nel settore elettrico); "decodificatore": apparecchiatura per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio terrestri, anche denominata set-top-box; "guida elettronica ai programmi": supporto multimediale che consente all'utente la consultazione, la selezione e la conoscenza della programmazione su base periodica, inclusiva di dettagli sugli eventi trasmessi; "API": Application Programme Interface, elementi di software residente che permettono di accedere alle funzioni di base del decodificatore al fine di gestire programmi applicativi scritti da terze parti come, ad esempio, la guida elettronica ai programmi; "SI": Service Information, informazioni sulle emittenti ed i programmi trasmesse contemporaneamente ai contenuti; "Simulcrypt": possibilita' per le emittenti di trasmettere un programma criptato con molteplicita' di chiavi di accesso relative a differenti sistemi di accesso condizionato; "Multicrypt": possibilita' per il ricevitore di accettare, tramite un alloggiamento (slot) normalizzato, chiamato interfaccia comune, l'inserimento di moduli che decodificano chiavi di sistemi di accesso condizionato differenti; "standard aperto": standard definito da un organismo internazionale di normalizzazione riconosciuto; "parti": le emittenti televisive, gli operatori di servizio di accesso condizionato, i costruttori di decodificatori, i distributori di servizi o apparati, i detentori di diritti di proprieta' industriale relativi ai sistemi di accesso condizionato.