L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione del Consiglio del 5 aprile 2000;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante: "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista  la direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di
segnali televisivi;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
25 luglio 1997, n. 307;
  Vista  la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  22  giugno  1998,  che  prevede una procedura d'informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
  Vista  la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del   20 novembre   1998,   sulla   tutela  dei  servizi  ad  accesso
condizionato e dei servizi di accesso condizionato;
  Vista  la propria delibera n. 77/98 del 25 novembre 1998 istitutiva
del  Comitato  per  lo  sviluppo dei sistemi digitali e considerati i
documenti approvati da tale Comitato nella sua riunione del 20 giugno
1999;
  Visto   il   decreto-legge   30 gennaio   1999,   n.  15,  recante:
"Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni  dominanti  nel  settore  radiotelevisivo"  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 marzo  1999,  n.  78, in particolare
l'art. 2, comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 maggio  1999,  n. 191, recante:
"Attuazione  della  direttiva  95/47/CE  in  materia  di emissione di
segnali televisivi";
  Considerata  la  rapida  evoluzione  del  settore, che richiede una
normativa  minima  di  garanzia  per  gli utenti senza, nel contempo,
limitare lo sviluppo tecnologico;
  Considerato che la normativa europea ed in particolare la direttiva
95/47/CE  implica  che  un  decodificatore  unico per la ricezione di
tutte  le offerte degli operatori di televisione a pagamento comporta
la   scelta  per  essi  di  essere  compatibili  tramite  il  sistema
simulcrypt ovvero il sistema multicrypt;
  Considerato  che in un mercato in continua evoluzione e' compito di
tutte  le parti di fornire una corretta, il piu' possibile completa e
tempestiva  informazione  agli utenti che acquistano decodificatori o
si abbonano ai servizi di televisione digitale a pagamento;
  Considerato  che  la direttiva 95/47/CE garantisce la ricezione dei
programmi  in  chiaro  e  considerato  che,  dato l'elevato numero di
canali  digitali,  una  fruizione completa di tali programmi comporta
che  l'utente  abbia  a  disposizione un aiuto di base. Tale funzione
deve  essere  indipendente  dal sistema di accesso condizionato e dal
software   proprietario   ad  esso  connesso  e  deve  permettere  la
sintonizzazione  e  la  consultazione  della lista dei canali e degli
eventi.   Considerato,   inoltre,   che   gli  operatori  di  accesso
condizionato  devono  offrire,  a  condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie,  l'accesso  delle  emittenti  televisive  alla guida
elettronica  ai programmi se compatibile con la capacita' trasmissiva
e con il formato da essi stabilito;
  Considerato  che  la  moderna  televisione  digitale  non  si  basa
solamente sulle componenti audiovisive dell'informazione ma necessita
di  nuovi  supporti  multimediali  basati  sulla trasmissione e sulla
visualizzazione  di  dati.  Considerato  che  tali  informazioni, per
essere  decodificate e presentate all'utente, richiedono l'accesso ad
elementi di software residente o API che potrebbero essere totalmente
proprietarie in quanto legate all'operatore di accesso condizionato o
a fornitori ad esso collegati;
  Considerato  che una fruizione completa dei programmi in chiaro non
puo' prescindere dalla ricezione di tali nuovi supporti multimediali,
anche   interattivi,   e   considerato  che  se  ricevuti  attraverso
decodificatori  proprietari  che  non  ne  permettano l'utilizzo cio'
diminuirebbe il valore complessivo della programmazione;
  Considerato  che  la  possibilita' che tali funzioni software siano
effettivamente  accessibili  implica  che  gli  operatori  di accesso
condizionato   assistano,  a  condizioni,  eque,  ragionevoli  e  non
discriminatorie, le emittenti che ne facciano richiesta, fornendo, ad
esempio,  il  necessario  supporto tecnico ed i programmi di sviluppo
delle applicazioni;
  Considerato  che  l'Autorita'  alla luce dell'evoluzione del quadro
normativo si riserva, in futuro, di esaminare se i decodificatori con
software   proprietario   possano  comportare  una  restrizione  allo
sviluppo  di  un mercato delle applicazioni multimediali interattive,
ancorche' non strettamente riferite al mercato televisivo;
  Ritenuto,  comunque, che il quadro normativo e regolamentare dovra'
essere  periodicamente  aggiornato alla luce dell'evoluzione tecnica,
laddove  si  possano  prevedere  soluzioni per lo sviluppo di servizi
televisivi e multimediali basati su standard aperti ed in particolare
tenendo conto dei progressi in sede DVB in tale direzione. Cio' anche
alla  luce  del  processo  di  revisione  normativa  comunitaria come
evidenziato   dalla   comunicazione   della  Commissione  europea  al
Parlamento  europeo,  al Consiglio, al Comitato economico e sociale e
al  Comitato delle regioni, COM(1999) 539, "Verso un nuovo quadro per
l'infrastruttura   delle   comunicazioni  elettroniche  e  i  servizi
correlati. Esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni";
  Considerata  la  necessita'  di  avviare in tempi rapidi il mercato
della  televisione  digitale terrestre e considerata la previsione di
irradiare  i  canali  digitali  terrestri  sia nella banda VHF sia in
quella  UHF  nell'ottica  di  un  efficiente  uso  dello  spettro,  e
considerato   che   e'  necessario  garantire  la  migliore  qualita'
possibile  a  costi  ragionevoli  a  tutti  gli  utenti. Considerato,
inoltre,  che  il  processo  di  pianificazione ed assegnazione delle
frequenze  da  destinare  alla  radiodiffusione  numerica puo' essere
notevolmente  semplificato  da  un  decodificatore  che  permetta  la
risintonizzazione automatica dei canali e la ricezione dei canali UHF
e VHF secondo la canalizzazione italiana ed europea;
  Vista  la  decisione  assunta  dal  Consiglio  nella  riunione  del
20 luglio  1999,  con  la  quale  e'  stato  approvato  lo  schema di
provvedimento  concernente  "la  determinazione  degli  standard  dei
decodificatori  e  le norme per la ricezione dei programmi televisivi
ad accesso condizionato";
  Considerato  che  il  menzionato  schema  di provvedimento e' stato
notificato  alla  Commissione  europea  secondo le modalita' previste
dalla  direttiva  98/34/CE  ed  alla  luce  della comunicazione della
Commissione  europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico  e  sociale  e  al  Comitato delle regioni "Lo sviluppo del
mercato  della  televisione  digitale  nell'Unione europea" COM(1999)
540;
  Tenuto  conto  del  parere  del  Ministero  delle comunicazioni del
23 novembre 1999;
  Tenuto  conto  del parere circostanziato espresso dalla Commissione
europea  ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE,
pervenuto in data 14 dicembre 1999;
  Considerato  il  favorevole  accoglimento della Commissione europea
della   risposta   italiana  al  sopracitato  parere  circostanziato,
comunicato  dalla  Commissione  europea con nota pervenuta in data 29
marzo 2000;
  Udita  la  relazione  del  commissario ing. Mario Lari, relatore ai
sensi   dell'art.   32,   comma   1,   del   regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    "Autorita'":  l'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249;
    "accesso   condizionato":   sistema  tecnico  in  base  al  quale
l'accesso  in  forma  intelligibile  al  servizio  sia  subordinato a
preventiva autorizzazione individuale;
    "DVB":  acronimo  di  diffusione  numerica  di segnali televisivi
(digital video broadcasting) utilizzato nella serie di norme tecniche
che  includono l'impiego dell'algoritmo MPEG-2 elaborate dal comitato
tecnico   congiunto   (JTC)   UER/ETSI/CENELEC   (Unione  europea  di
radiodiffusione/Istituto    europeo    di   standardizzazione   nelle
telecomunicazioni/Comitato europeo per la normalizzazione nel settore
elettrico);
    "decodificatore":  apparecchiatura  per  la  ricezione di segnali
numerici  televisivi  e  sonori  e  per dati, in chiaro o codificati,
diffusi  via  cavo, via satellite o mediante sistemi radio terrestri,
anche denominata set-top-box;
    "guida  elettronica  ai  programmi":  supporto  multimediale  che
consente  all'utente  la  consultazione, la selezione e la conoscenza
della  programmazione  su base periodica, inclusiva di dettagli sugli
eventi trasmessi;
    "API":  Application  Programme  Interface,  elementi  di software
residente  che  permettono  di  accedere  alle  funzioni  di base del
decodificatore  al  fine  di gestire programmi applicativi scritti da
terze parti come, ad esempio, la guida elettronica ai programmi;
    "SI":  Service  Information,  informazioni  sulle  emittenti ed i
programmi trasmesse contemporaneamente ai contenuti;
    "Simulcrypt":  possibilita'  per  le  emittenti di trasmettere un
programma  criptato con molteplicita' di chiavi di accesso relative a
differenti sistemi di accesso condizionato;
    "Multicrypt":   possibilita'  per  il  ricevitore  di  accettare,
tramite  un  alloggiamento  (slot) normalizzato, chiamato interfaccia
comune, l'inserimento di moduli che decodificano chiavi di sistemi di
accesso condizionato differenti;
    "standard    aperto":   standard   definito   da   un   organismo
internazionale di normalizzazione riconosciuto;
    "parti":  le  emittenti  televisive, gli operatori di servizio di
accesso condizionato, i costruttori di decodificatori, i distributori
di   servizi  o  apparati,  i  detentori  di  diritti  di  proprieta'
industriale relativi ai sistemi di accesso condizionato.