L'ISPETTORE GENERALE CAPO per la repressione delle frodi

  Vista  la  legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente le disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 1995-97.
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, contenente le disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che nel prevedere
la  collaborazione  dei  consorzi di tutela nella vigilanza, tutela e
salvaguardia della DOP, della IGP o dell'attestazione di specificita'
da  abusi,  atti  di concorrenza sleale e contraffazioni, nonche' uso
improprio  delle  denominazioni  tutelate,  statuisce che le suddette
funzioni  debbano essere espletate secondo le direttive impartite dal
Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Visti i decreti 12 aprile 2000 emanati dal Ministro delle politiche
agricole  e  forestali in attuazione del disposto dell'art. 14, comma
17,  della  citata  legge  n. 526/1999, relativamente ai requisiti di
rappresentativita'  dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e ai
criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  consorzi  di tutela della DOP e IGP, riconosciuti con decreto
del Ministero delle politiche agricole e forestali o gia' autorizzati
dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi del predetto
Ministero  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e salvaguardia delle
DOP e IGP.
  2. Le attivita' di cui al comma 1 consistono:
    a) nella  verifica  che  le  produzioni tutelate per le quali sia
completata  l'attivita'  di certificazione da parte dell'organismo di
controllo   autorizzato   rispondano   ai   requisiti   previsti  dai
disciplinari;   nel  caso  in  cui  non  sussistano  tali  requisiti,
l'attivita'   ispettiva   puo'  essere  estesa  anche  alle  fasi  di
produzione della materia prima, trasformazione e confezionamento;
    b) nella   vigilanza   sui   prodotti  similari  che,  con  false
indicazioni   sull'origine,  la  specie,  la  natura  e  le  qualita'
specifiche  dei  prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei
consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP nazionali;
    c) nella verifica della rispondenza tra la quantita' dei prodotti
tutelati  sottoposti  al  controllo delle autorita' pubbliche e degli
organismi privati, all'uopo incaricati e quella immessa sul mercato.
  3.  Per  i  prodotti  di cui al comma 2, lettera b), si intendono i
prodotti   commercializzati   sia   sul   territorio   nazionale  che
all'estero.
  4.  Gli agenti vigilatori dei consorzi di tutela della DOP e IGP in
nessun  modo possono effettuare attivita' di verifica sugli organismi
di  controllo,  ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle
produzioni.