L'ISPETTORE GENERALE CAPO per la repressione delle frodi Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1995-97. Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che nel prevedere la collaborazione dei consorzi di tutela nella vigilanza, tutela e salvaguardia della DOP, della IGP o dell'attestazione di specificita' da abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni, nonche' uso improprio delle denominazioni tutelate, statuisce che le suddette funzioni debbano essere espletate secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali; Visti i decreti 12 aprile 2000 emanati dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione del disposto dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativamente ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP e ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi; Decreta: Art. 1. 1. I consorzi di tutela della DOP e IGP, riconosciuti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali o gia' autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi del predetto Ministero nell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP. 2. Le attivita' di cui al comma 1 consistono: a) nella verifica che le produzioni tutelate per le quali sia completata l'attivita' di certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari; nel caso in cui non sussistano tali requisiti, l'attivita' ispettiva puo' essere estesa anche alle fasi di produzione della materia prima, trasformazione e confezionamento; b) nella vigilanza sui prodotti similari che, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualita' specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP nazionali; c) nella verifica della rispondenza tra la quantita' dei prodotti tutelati sottoposti al controllo delle autorita' pubbliche e degli organismi privati, all'uopo incaricati e quella immessa sul mercato. 3. Per i prodotti di cui al comma 2, lettera b), si intendono i prodotti commercializzati sia sul territorio nazionale che all'estero. 4. Gli agenti vigilatori dei consorzi di tutela della DOP e IGP in nessun modo possono effettuare attivita' di verifica sugli organismi di controllo, ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni.