Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
9  dicembre  1998,  n. 431, non puo' comunque essere inferiore a nove
mesi,  (( fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui al
medesimo articolo 6, comma 5. ))
  2. L'esecuzione  dei provvedimenti di rilascio gia' emessi ai sensi
dell'articolo  6,  comma  5,  della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e'
differita di nove mesi a partire dal 1o gennaio 2000.
  3. ((  Le  disposizioni  di  cui  ai  primo  periodo  del  comma  1
dell'articolo  7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano
)) nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi
indicate   deve   essere   effettuata   anche   con   riferimento  ai
provvedimenti  di  rilascio  emessi  in  data  anteriore  a quella di
entrata in vigore della medesima legge. (( Ai fini dell'esecuzione di
tali  provvedimenti  di rilascio, )) il locatore dell'immobile rende,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita
dichiarazione   ((  in  carta  libera,  ))  contenente  gli  elementi
conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata
all'intimato  e  consegnata  all'ufficiale  giudiziario,  il quale la
allega al precetto.
  4. I   contributi  integrativi  per  il  pagamento  dei  canoni  di
locazione,  a  valere  sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di
cui  all'articolo  11,  comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
sono   assegnati  prioritariamente  ai  conduttori  in  possesso  dei
requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del
medesimo   articolo  11,  nei  confronti  dei  quali  risulti  emesso
provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto, (( o
che procedano entro il 15 maggio 2000, )) a stipulare nuovo contratto
di  locazione ad uso abitativo con le modalita' previste dalla stessa
legge  9  dicembre  1998,  n. 431. A tale fine i comuni, acquisite le
risorse dalle regioni sulla base del segnalato fabbisogno finanziario
per  soddisfare  i  conduttori  in possesso dei richiamati requisiti,
provvedono  ad  assegnare  i  contributi  entro il termine di novanta
giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( Sono
fatte  salve  le  procedure  gia'  avviate  dalle  regioni  ai  sensi
dell'articolo  11  della  legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque
consentano  l'attribuzione  delle  risorse  ai  comuni  entro  il  30
giugno 2000. ))
  5. La  scadenza  dei  termini di centottanta giorni e di centoventi
giorni,   previsti   rispettivamente  dall'articolo 11,  comma  2,  e
dell'articolo  12,  comma  2,  della legge 30 aprile 1999, n. 136, e'
differita al (( 31 ottobre 2000. ))
                            Riferimenti normativi.
              - Il testo dell'art. 6, comma 5, della legge 9 dicembre
          1998,  n.  431  (Disciplina  delle locazioni e del rilascio
          degli immobili adibiti ad uso abitativo), e' il seguente:
              5.  Il differimento del termine delle esecuzioni di cui
          ai commi 3 e 4 puo' essere fissato fino a diciotto mesi nei
          casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di eta',
          abbia  cinque  o  piu'  figli  a carico, sia iscritto nelle
          liste   di   mobilita',   percepisca   un   trattamento  di
          disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente
          assegnatario  di alloggio di edilizia residenziale pubblica
          ovvero   di   ente   previdenziale   o   assicurativo,  sia
          prenotatario   di   alloggio   cooperativo   in   corso  di
          costruzione,  sia acquirente di un alloggio in costruzione,
          sia  proprietario  di  alloggio per il quale abbia iniziato
          azione  di  rilascio.  Il medesimo differimento del termine
          delle  esecuzioni  puo'  essere  fissato nei casi in cui il
          conduttore  o  uno  dei  componenti  il  nucleo  familiare,
          convivente  con  il  conduttore  da  almeno  sei  mesi, sia
          portatore di handicap o malato terminale".
              -  Il  testo  dell'art. 7 della citata legge 9 dicembre
          1998, n. 431, e' il seguente:
              "Art.  7  (Condizione  per  la  messa in esecuzione del
          provvedimento  di  rilascio dell'immobile). - 1. Condizione
          per  la  messa  in esecuzione del provvedimento di rilascio
          dell'immobile  locato  e' la dimostrazione che il contratto
          di  locazione  e' stato registrato, che l'immobile e' stato
          denunciato  ai  fini  dell'applicazione  dell'ICI  e che il
          reddito   derivante   dall'immobile   medesimo   e'   stato
          dichiarato  ai  fini  dell'applicazione  delle  imposte sui
          redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto
          di  cui  all'art. 480 del codice di procedura civile devono
          essere  indicati gli estremi di registrazione del contratto
          di  locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unita'
          immobiliare  alla  quale  il contratto si riferisce ai fini
          dell'applicazione   dell'ICI,   gli   estremi   dell'ultima
          dichiarazione  dei redditi nella quale il reddito derivante
          dal contratto e' stato dichiarato nonche' gli estremi delle
          ricevute   di   versamento   dell'ICI   relative   all'anno
          precedente a quello di competenza".
              - Il  testo  dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n.
          127,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale  17  maggio 1997,  n.  113 (Misure urgenti per lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo), e' il seguente:
              "Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni
          sostitutive   e   di   semplificazione   delle  domande  di
          ammissione agli impieghi). - 1. I dati relativi al cognome,
          nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e
          residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso
          di   validita',  hanno  lo  stesso  valore  probatorio  dei
          corrispondenti   certificati.   E'   fatto   divieto   alle
          amministrazioni  pubbliche  ed  ai  gestori  o esercenti di
          pubblici   servizi,   nel   caso   in  cui  all'atto  della
          presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
          documento  di  riconoscimento,  di  richiedere  certificati
          attestanti   stati  o  fatti  contenuti  nel  documento  di
          ricoscimento  esibito.  E',  comunque,  fatta  salva per le
          amministrazioni  pubbliche  ed i gestori e gli esercenti di
          pubblici  servizi  la facolta' di verificare, nel corso del
          procedimento,   la   veridicita'  dei  dati  contenuti  nel
          documento di identita'. Nel caso in cui i dati attestati in
          documenti  di  riconoscimento  abbiano  subi'to  variazioni
          dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il
          documento  ai  fini  del  presente  comma,  si applicano le
          sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale.
              2. L'art.  3,  primo comma, della legge 4 gennaio 1968,
          n.  15,  e'  sostituito  dal seguente: "I regolamenti delle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali
          fatti,  stati  e  qualita' personali, oltre quelli indicati
          nell'art.   2,   e'  ammessa,  in  luogo  della  prescritta
          documentazione,  una dichiarazione sostitutiva sottoscritta
          dall'interessato.  In  tali  casi  la  documentazione sara'
          successivamente   esibita   dall'interessato,  a  richiesta
          dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento
          a  lui  favorevole.  Qualora  l'interessato  non produca la
          documentazione  nel  termine  di quindici giorni o nel piu'
          ampio    termine    concesso    dall'amministrazione,    il
          provvedimento non e' emesso.
              3. L'art.  3, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica  25 gennaio  1994,  n.  130,  e'  sostituito dal
          seguente:  "1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma
          1    dell'art.    2   possono   essere   presentate   anche
          contestualmente    all'istanza    e    sono    sottoscritte
          dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
              4. Nei  casi  in cui le norme di legge o di regolamenti
          prevedono  che  in  luogo  della  produzione di certificati
          possa  essere  presentata una dichiarazione sostitutiva, la
          mancata  accettazione  della  stessa costituisce violazione
          dei doveri di ufficio.
              5. E'  fatto  divieto alle pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,   n.   29,   di   richiedere  l'autenticazione  della
          sottoscrizione   delle  domande  per  la  partecipazione  a
          selezioni  per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
          a qualsiasi titolo nonche' ad esami per il conseguimento di
          abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
              6. La  partecipazione  ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione.
              7. Sono aboliti i titoli prefrenziali relativi all'eta'
          e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti
          dalle  leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi
          pubblici.  Se due o piu' candidati ottengono, a conclusione
          delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di
          esame,  pari  punteggio,  e'  preferito  il  candidato piu'
          giovane di eta'.
              8. Alla  lettera  e) del primo comma dell'art. 12 della
          legge  20 dicembre  1961,  n. 1345, e' aggiunto, infine, il
          seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la
          partecipazione  di personale dotato anche di laurea diversa
          adeguando  le  prove  d'esame  e riservano in ogni caso una
          percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a
          concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche
          o statistiche e attuariali.
              9. All'art.  4  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e'
          aggiunto,   in   fine,   il   seguente  comma:  "Quando  la
          dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' e' resa
          ad   imprese   di   gestione   di   servizi   pubblici   la
          sottoscrizione   e'  autenticata,  con  l'osservanza  delle
          modalita'  di  cui  all'art. 20, dal funzionario incaricato
          dal rappresentante legale dell'impresa stessa.
              10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto
          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il
          secondo  comma  dell'art.  2 della legge 4 gennaio 1968, n.
          15,  nonche'  ogni  altra  disposizione in contrasto con il
          divieto di cui al comma 5.
              11. La  sottoscrizione  di  istanze  da  produrre  agli
          organi   dell'amministrazione   pubblica  o  ai  gestori  o
          esercenti   di   pubblici   servizi   non  e'  soggetta  ad
          autenticazione  ove  sia apposta in presenza del dipendente
          addetto  ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
          fotostatica,  ancorche' non autenticata, di un documento di
          identita'  del  sottoscrittore.  La  copia  fotostatica del
          documento  e'  inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia
          fotostatica  del  documento  di  identita'  possono  essere
          inviate   per   via   telematica;   nei   procedimenti   di
          aggiudicazione  di  contratti  pubblici,  detta facolta' e'
          consentita  nei  limiti  stabiliti  dal  regolamento di cui
          all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - La legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina
          delle  locazioni  e  del rilascio degli immobili adibiti ad
          uso  abitativo",  e'  pubblicata  nel supplemento ordinario
          della Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1998, n. 292.
              - Il  testo  dell'art.  11  della  sopracitata  legge 9
          maggio 1998, n. 431, e' il seguente:
              "Art.  11  (Fondo  nazionale). - 1. Presso il Ministero
          dei  lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il
          sostegno  all'accesso  alle abitazioni in locazione, la cui
          dotazione  annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  3,  lettera  d),  della legge
          5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
              2. Per  ottenere  i  contributi  di  cui  al  comma 1 i
          conduttori    devono    dichiarare    sotto    la   propria
          responsabilita'  che  il  contratto  di  locazione e' stato
          registrato.
              3. Le  somme  assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
          utilizzate  per  la  concessione,  ai  conduttori  aventi i
          requistri  minimi  individuati  con  le modalita' di cui al
          comma  4,  di  contributi  integrativi per il pagamento dei
          canoni  di  locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
          di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le
          disponibilita'  del  Fondo  lo consentano, per sostenere le
          iniziative   intraprese  dai  comuni  anche  attraverso  la
          costituzione  di  agenzie  o  istituti  per  la locazione o
          attraverso  attivita'  di  promozione  in  convenzione  con
          cooperative  edilizie  per la locazione, tese a favorire la
          mobilita'   nel   settore  della  locazione  attraverso  il
          reperimento  di  alloggi  da  concedere  in  locazione  per
          periodi determinati.
              4. Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  definisce,  con proprio decreto, i
          requisiti  minimi  necessari per beneficiare dei contributi
          integrativi   di  cui  al  comma  3  e  i  criteri  per  la
          determinazione   dell'entita'   dei  contributi  stessi  in
          relazione  al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
          medesimo del canone di locazione.
              5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
          ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano.  La  ripartizione  e' effettuata ogni anno, su
          proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previo
          intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  anche  in  rapporto  alla quota di risorse messe a
          disposizione  dalle  singole regioni e province autonome ai
          sensi del comma 6.
              6. Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano   possono   concorrere   al   finanziamento   degli
          interventi  di  cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
          nei rispettivi bilanci.
              7. Le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano  provvedono  alla  ripartizione  fra i comuni delle
          risorse  di  cui  al  comma  6  nonche'  di  quelle ad esse
          attribuite  ai  sensi  del comma 5, sulla base di parametri
          che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere
          con  proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
          cui al comma 3.
              8. I  comuni  definiscono  l'entita'  e le modalita' di
          erogazione  dei  contributi di cui al comma 3, individuando
          con  appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
          possono  beneficiarne,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei
          requisiti minimi di cui al comma 4.
              9. Per  gli  anni  1999,  2000  e  2001,  ai fini della
          concessione  dei  contributi integrativi di cui al comma 3,
          e'  assegnata  al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
          per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
          cui  alla  legge  14  febbraio  1963,  n. 60, relative alle
          annualita'  1996,  1997  e  1998.  Tali disponibilita' sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  ad apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero   dei   lavori  pubblici.  Le  predette  risorse,
          accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non
          sono   trasferite   ai   sensi  dell'art.  61  del  decreto
          legislativo   31  marzo  1998,  n.  112,  e  restano  nella
          disponibilita'  della sezione autonoma della Cassa depositi
          e prestiti per il predetto versamento.
              10. Il  Ministero  dei  lavori  pubblici provvedera', a
          valere  sulle  risorse  del  Fondo  di  cui  al comma 1, ad
          effettuare  il  versamento  all'entrata  del bilancio dello
          Stato   nell'anno   2003  delle  somme  accorrenti  per  la
          copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
          esercizio,  dall'applicazione  dell'art. 8, commi da 1 a 4,
          pari  a  lire  67,5  miliardi,  intendendosi ridotta per un
          importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
          medesimo  determinata  ai  sensi  del  comma 1 del presente
          articolo.
              11. Le  disponibilita'  del Fondo sociale, istituito ai
          sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della programmazione economica al Fondo di cui
          al comma 1.
              - Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile
          1999,  n.  136  (Norme  per  il  sostegno  ed  il  rilancio
          dell'edilizia  residenziale  pubblica  e  per interventi in
          materia di opere a carattere ambientale), e' il seguente:
              2.  In  ogni  caso  gli  accordi di programma di cui al
          comma  1,  non  ratificati  entro  centottanta giorni dalla
          comunicazione  del  segretario  generale  del CER di cui al
          medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento".
              - Il  testo  dell'art.  12,  comma 2, della sopracitata
          legge 30 aprile 1999, n. 136, e' il seguente:
              2.  I programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13
          maggio  1991,  n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   12   luglio   1991,  n.  203,  comunque  ammessi  a
          finanziamento,   per   i   quali  non  e'  sottoscritta  la
          convenzione  urbanistica  con  il  comune  entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, sono esclusi dal finanziamento".