LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
    Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
    Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
    Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130;
    Vista  la  delibera  n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e'
stato   adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina  degli
emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58/1998;
    Ritenuta   l'opportunita'   di   modificare   ed   integrare   le
disposizioni contenute nel predetto regolamento;
    Considerate  le  osservazioni  formulate  dagli enti ed organismi
consultatati ai fini della predisposizione della presente normativa;
                              Delibera:
    1.   Il   regolamento   di  attuazione  del  decreto  legislativo
24 febbraio  1998,  n. 58, concernente la disciplina degli emittenti,
approvato  con  delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e' modificato ed
integrato come segue:
      Nell'art.  1,  dopo  le  parole  "e'  adottato  ai  sensi" sono
inserite le parole "dell'art. 2428, comma 3, del codice civile,";
      Nell'art. 3, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera d):
        "d)   mercati  di  Stati  appartenenti  all'OCSE:  i  mercati
istituiti,  organizzati  e  disciplinati  da  disposizioni adottate o
approvate  dalle  autorita'  competenti  in base alle leggi in vigore
nello Stato appartenente all'OCSE in cui hanno sede.";
      Il comma 1, dell'art. 15 e' sostituito dal seguente:
        "1.  I  soggetti  indicati  nell'art.  95, comma 2, del testo
unico,  tra  il quindicesimo giorno precedente e il trentesimo giorno
successivo  al  periodo  di  adesione,  possono  effettuare per conto
proprio   operazioni  di  compravendita  degli  strumenti  finanziari
oggetto  della sollecitazione o ad essi collegati, quotati in Italia,
solo  sui  mercati regolamentati e di Stati appartenenti all'OCSE e a
condizione  che  tali  operazioni  non  siano  idonee  ad influenzare
sensibilmente la quotazione degli strumenti finanziari stessi.";
    L'art. 34 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 34.
                      Disposizioni transitorie
    1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR
italiani  in  corso  al  1o luglio  1999, gli offerenti pubblicano un
prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento entro
un  anno  da  tale  data  o  in occasione del primo aggiornamento che
comporta il deposito di un nuovo prospetto.
    2.  In sede di prima applicazione, nei prospetti relativi a quote
o  azioni di OICR aperti disciplinati nell'allegato 1B, ai fini delle
comparazioni con il parametro di riferimento, i rendimenti degli OICR
sono considerati a decorrere dal 1996.
    3.   Per   gli   OICR   la   cui  componente  obbligazionaria  e'
rappresentata  da  un  indice  "euro  e'  riportato,  per  il periodo
precedente  all'introduzione della moneta unica, un diverso parametro
di  riferimento  coerente con la politica di investimento adottata in
tale periodo".
    Il comma 1 dell'art. 35 e' sostituito dal seguente:
    "1. Nel presente Titolo si intendono per:
      a) "giorni : i giorni di apertura dei mercati regolamentati ;
      b) "soggetti interessati : l'offerente, l'emittente, i soggetti
ad  essi  legati  da  rapporti di controllo, le societa' sottoposte a
comune  controllo  o  collegate,  i  loro  amministratori,  sindaci e
direttori  generali,  i soci dell'offerente o dell'emittente aderenti
ad uno dei patti previsti dall'arti. 122 del testo unico;
      c) "societa'   quotata  :  la  societa'  emittente  con  azione
ordinarie quotate in un mercato regolamentato.".
    L'art. 37 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 37.
                     Comunicazione dell`offerta
    1.  Alla  comunicazione alla Consob prevista dall'art. 102, comma
1,  del  testo unico sono allegati il documento d'offerta e la scheda
di  adesione redatti, rispettivamente, secondo gli schemi in allegato
2A e 2B. Essa indica che:
      a) sono   state   contestualmente   presentate  alle  autorita'
competenti  le  richieste di autorizzazione necessarie per l'acquisto
delle partecipazioni;
      b) e'   stata   deliberata   la   convocazione   dell'assemblea
necessaria  per  l'eventuale  emissione  di  strumenti  finanziari da
offrire in corrispettivo.
    2.  Dell'intervenuta comunicazione e' data senza indugio notizia,
mediante un comunicato, al mercato e, contestualmente, all'emittente.
Il   comunicato  indica  gli  elementi  essenziali  dell'offerta,  le
finalita' dell'operazione, le garanzie che vi accedono e le eventuali
modalita'   di   finanziamento   previste,  le  eventuali  condizioni
dell'offerta,    le    partecipazioni    detenute    o   acquistabili
dall'offerente  o  da  soggetti  che agiscono di concerto con lui e i
nominativi  degli  eventuali  consulenti, Nel caso in cui l'emittente
sia una societa' quotata si applica l'art. 66, comma 3.".
    Al comma 2 dell'art. 38 e' aggiunta la seguente frase: "Copia del
documento e' trasmessa alla Consob su supporto informatico";
    Il  secondo  periodo  del  comma 2 dell'art. 39 e' sostituito dal
seguente:  "Esso,  integrato con le eventuali richieste della Consob,
e'  reso  noto  al  mercato  entro  il  primo  giorno  del periodo di
adesione.";
    L'art. 40 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 40.
                      Svolgimento dell'offerta
    1.   L'efficacia   dell'offerta  non  puo'  essere  sottoposta  a
condizioni   il   cui   verificarsi   dipende   dalla  mera  volonta'
dell'offerente.
    2. Il periodo di adesione e' concordato tra un minimo di quindici
e  un massimo di trentacinque giorni, con la societa' di gestione del
mercato  o,  nel  caso  di  strumenti  finanziari non quotati, con la
Consob.  La Consob, sentiti l'offerente e la societa' di gestione del
mercato,  puo',  con  provvedimento  motivato da esigenze di corretto
svolgimento dell'offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la
durata fino a un massimo di quarantacinque giorni.
    3. Il periodo di adesione non puo' avere inizio:
      a) prima che siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del
documento  d'offerta,  salvo  che  tale  documento  comprenda gia' il
comunicato dell'emittente;
      b) se  non  e' stata rilasciata l'autorizzazione prevista dalla
normativa  di settore per l'acquisto di partecipazioni al capitale di
banche  o  di  intermediari  autorizzati  alla prestazione di servizi
d'investimento;
      c) se  non  e'  stata  assunta  la  delibera di emissione degli
strumenti finanziari offerti in scambio.
    4.  La  notizia  delle  intervenute autorizzazioni previste dalle
normative di settore, dell'adozione della delibera di emissione degli
strumenti  finanziari  offerti  in  scambio,  della  sua  intervenuta
iscrizione  nel  registro  delle imprese e dell'inizio del periodo di
adesione   e'  immediatamente  comunicata  al  mercato  se  non  gia'
contenuta nel documento d'offerta.
    5.  Nel  caso  di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'art.
104  del testo unico da tenersi negli ultimi dieci giorni del periodo
di  adesione,  il  periodo  di  adesione stesso e' prorogato di dieci
giorni.
    6.   L'adesione   all'offerta  avviene  presso  l'offerente,  gli
intermediari  incaricati e i depositari abilitati alla prestazione di
servizi  di  investimento,  tramite  sottoscrizione  della  scheda di
adesione.
    7.  Nelle  offerte  totalitarie  su  strumenti finanziari quotati
promosse  da  chi  detiene  la maggioranza assoluta di tali strumenti
finanziari   le   adesioni   possono   essere  raccolte  sul  mercato
regolamentato  secondo  modalita'  da  concordare  con la societa' di
gestione  del mercato. La procedura e' utilizzabile anche nel caso di
offerte promosse dall'emittente su propri strumenti finanziari.";
    Nel  comma  1  dell'art.  41  le  parole:  "Durante il periodo di
offerta"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "Durante  il  periodo
intercorrente fra la data della comunicazione prevista dall'art. 102,
comma  1,  del  testo  unico  e la data indicata per il pagamento del
corrispettivo";
    Il comma 1 dell'art. 42 e' sostituito dal seguente:
      "1. L'offerente e gli altri soggetti interessati si attengono a
principi  di  correttezza e di parita' di trattamento dei destinatari
dell'offerta, compiono tempestivamente le attivita' e gli adempimenti
connessi  allo  svolgimento dell'offerta, non eseguono operazioni sul
mercato volte a influenzare le adesioni all'offerta e si astengono da
comportamenti  e  da accordi diretti ad alterare situazioni rilevanti
per i presupposti dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria.";
    Nel  comma  4  dell'art.  44  le  parole:  "La durata delle" sono
sostituite dalle seguenti: "Il periodo di adesione alle";
    Nel  comma  5  dell'art.  44  le  parole:  "di durata delle" sono
sostituite  da  "del periodo di adesione alle" e le parole "la durata
delle stesse e' prorogata" sono sostituite da "il periodo di adesione
alle stesse e' prorogato";
    Nel  comma 4 dell'art. 50 le parole: "entro quindici giorni dalla
conclusione  del  periodo"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "entro
quindici giorni dal pagamento del corrispettivo";
    La  lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  67 e' sostituita dalla
seguente:
      "b)  modalita'  di  comunicazione  al  mercato  da  parte delle
societa'  quotate  e  di  informazione del pubblico diverse da quelle
indicate, rispettivamente, all'art. 35, comma 2, e all'art. 66, comma
1,  purche'  idonee  a  garantire un uguale grado di diffusione delle
informazioni.";
    L'art. 81 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 81.
                        Relazione semestrale
    1.  Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo
semestre  dell'esercizio,  mettono a disposizione del pubblico, nella
sede  sociale  e  presso  la  societa'  di  gestione  del mercato, la
relazione  semestrale  corredata  delle  eventuali  osservazioni  del
collegio  sindacale,  e,  ove  redatta,  la  relazione  contenente il
giudizio della societa' di revisione.
    2. La relazione semestrale e' costituita:
      per  gli  emittenti  non  tenuti  alla  redazione  del bilancio
consolidato,   da  prospetti  contabili  e  da  note  esplicative  ed
integrative;
      per   gli   emittenti   tenuti   alla  redazione  del  bilancio
consolidato,  dai prospetti contabili della societa' capogruppo e dai
prospetti   contabili   e   dalle  note  esplicative  ed  integrative
consolidate  di gruppo. Sono altresi' predisposte le note relative ai
prospetti contabili della capogruppo qualora siano indispensabili per
una corretta informazione del pubblico.
    3.  I  prospetti contabili sono redatti in conformita' alle norme
che disciplinano il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato.
    4.  Gli  emittenti  tenuti  a  redigere  il bilancio ai sensi del
codice civile o del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 possono
indicare  nello  stato  patrimoniale le sole voci precedute da numeri
romani  e nel conto economico le sole voci precedute da numeri arabi.
Gli  emittenti  tenuti  a  redigere  il bilancio ai sensi del decreto
legislativo   26 maggio  1997,  n.  173  possono  utilizzare  per  la
redazione  dei prospetti contabili gli schemi di stato patrimoniale e
di  conto  economico  previsti  dall'ISVAP ai fini delle segnalazioni
semestrali di vigilanza.
    5. Le societa' finanziarie tenute a redigere il bilancio ai sensi
del  codice  civile,  la  cui  attivita'  consista  in  via esclusiva
nell'assunzione  di  partecipazioni  in  societa' esercenti attivita'
diverse  da  quella  creditizia  o finanziaria, che inseriscono nella
relazione  sulla  gestione al bilancio d'esercizio il conto economico
riclassificato  indicato  dalla  Consob  con  apposito provvedimento,
dovranno  utilizzare  nella  relazione  semestrale  il predetto conto
economico,  in  luogo  di  quello  previsto dall'art. 2425 del codice
civile.
    6.  La  Consob  puo'  autorizzare  singoli emittenti a presentare
alcuni  dati dei prospetti contabili sotto forma di quantita' stimate
in  casi  eccezionali  e comunque a condizione che le relative azioni
non  siano  ammesse alla quotazione nelle borse di altri Stati membri
dell'Unione  europea;  in  tale  ipotesi  gli  emittenti  precisano i
criteri adottati per la stima.
    7.  Il  risultato  di  periodo puo' essere indicato al lordo o al
netto  delle  imposte,  nonche'  delle  rettifiche  ed accantonamenti
derivanti  esclusivamente dall'applicazione di norme tributarie. Sono
indicati  gli  acconti  sui  dividendi corrisposti ovvero deliberati,
esponendo in tal caso il risultato al netto delle imposte.
    8. Accanto ad ogni dato in cifre dei prospetti contabili figurano
quello  del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e quello
di chiusura dell'esercizio medesimo.
    9.  Le  note  esplicative  ed  integrative sono redatte secondo i
criteri indicati nell'Allegato 3 C-bis e, in ogni caso:
      contengono  ogni  informazione  significativa  che  consenta di
giudicare  l'evoluzione  dell'attivita'  e  il  risultato economico e
indicano i fattori particolari che hanno influito su tale attivita' e
su tale risultato;
      consentono   un   raffronto   con   il  corrispondente  periodo
dell'esercizio precedente;
      indicano  i  fatti  di  rilievo  intervenuti  dopo  la fine del
semestre  e  la prevedibile evoluzione dell'attivita' per l'esercizio
in corso.
    10.  I dati in cifre sono espressi in milioni o miliardi di lire,
ovvero in migliaia o milioni di euro.";
    Nell'articolo  108,  comma  2,  la  parola  "trimestralmente"  e'
sostituita con "semestralmente";
    Dopo l'ar. 155 e' inserito il seguente:
                            "Art. 155-bis
                        Relazione semestrale
    1.  In  deroga  all'art.  81  comma 8, nella relazione semestrale
dell'esercizio  2000  gli  emittenti  azioni  tenuti  a  redigere  il
bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n.  173  possono  omettere  nei  prospetti contabili di gruppo i dati
relativi al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
    2.  A  decorrere  dal  1o gennaio  2002,  l'art. 81, comma 10, e'
modificato come segue:
      "I  dati  in cifre sono espressi in migliaia o milioni di euro.
";
    Nell'art. 156, comma 1, e' inserita la seguente lettera 1-bis):
      "1-bis)  la  delibera  Consob  n. 8195 del 30 giugno 1994, come
successivamente   modificata   dalla  delibera  Consob  n.  9389  del
1o agosto  1995 e dalla delibera Consob n. 11661 del 20 ottobre 1998,
a decorrere dal termine indicato nell'art. 157, comma 4;";
    Nell'art. 157 e' aggiunto il seguente comma 4:
      "4.  Le  disposizioni  dei  commi  da  2  a  10 dell'art. 81 si
applicano alle relazioni concernenti il primo semestre dell'esercizio
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1999.";
    Nell'Allegato 1B - Parte Prima: Tipologie di strumenti finanziari
ed  emittenti  e rinvio agli schemi, dopo il punto XIV e' inserito il
seguente:
      "XV-   STRUMENTI   FINANZIARI   RIVENIENTI   DA  OPERAZIONI  DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
    1.  Il  prospetto  deve  contenere tutte le informazioni previste
nello  schema  XVIII,  anche  nell'ipotesi in cui i dati e le notizie
abbiano  contenuto  negativo. Peraltro, potranno essere omesse, se di
contenuto  negativo  le  informazioni  contrassegnate da un asterisco
(*).  Ove  nel prospetto tutti i conti annuali o infra-annuali, anche
riclassificati,  siano  riportati  in  lire, dovranno comunque essere
forniti  nelle  appendici  anche  gli  schemi  contabili  in euro. La
dichiarazione  di responsabilita' deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante  di  coloro  che in qualita' di offerente, emittente e
responsabile  del collocamento intendono effettuare la sollecitazione
all'investimento,  nonche'  dal garante e dal presidente del collegio
sindacale dell'offerente e dell'emittente.
    2.  Il  prospetto si riferisce ad operazioni di cartolarizzazione
di  crediti. Per operazioni di cartolarizzazione di attivita' diverse
dai  crediti  lo  schema  deve  essere  opportunamente  modificato ed
integrato.  Peraltro,  stante  la  complessita'  delle  operazioni di
cartolarizzazione  (che,  ad  es.,  possono  anche riguardare crediti
futuri)  il  prospetto  informativo  dovra' contenere le integrazioni
necessarie  al  fine  di consentire al sottoscrittore l'apprezzamento
dell'operazione  proposta.  Al  riguardo,  si  invita a consultare la
Consob con congruo anticipo.
    3.  Nel  caso  in cui gli strumenti finanziari siano assistiti da
garanzia,  devono  essere  fornite  adeguate informazioni relative al
garante.".
    Nell'Allegato  1B  - Parte Terza: Schemi di prospetto e' inserito
l'Allegato Schema XVIII (Allegato n. 1);
    La  parte seconda: Schemi di documento d'offerta dell'Allegato 2A
e' sostituita dall'Allegato n. 2;
    Nell'Allegato  3:  Informazione societaria e' inserito l'Allegato
3C-bis:  Note  esplicative  e  integrative della relazione semestrale
(Allegato n. 3);
    Nel  paragrafo  1.1,  quarta  riga,  dell'Allegato  3F  le parole
"strumenti  finanziari"  sono  sostituite  con  "strumenti finanziari
quotati o non quotati";
    Nell'Allegato  3E:  Contenuto  dei  verbali  delle  assemblee, la
lettera a) del paragrafo 1 e' sostituita dalla seguente:
      "a)  l'elenco  nominativo  dei  partecipanti  in  proprio o per
delega,  specificando  il numero delle azioni depositate. Dall'elenco
deve  comunque  risultare  il  socio  delegante,  in  caso di delega,
nonche'  i  soggetti  votanti  in  qualita' di creditori pignoratizi,
riportatori  e  usufruttuari.  Nel  caso  di  societa' cooperative e'
altresi'  specificato  il  numero  dei  partecipanti  in proprio, per
delega  o  in  rappresentanza  di  figli minori, che risultino essere
dipendenti  della societa' o di societa' del gruppo con l'indicazione
del numero complessivo delle azioni da questi depositate;".
    II.  La  presente  delibera  e'  pubblicata  nel bollettino della
Consob  e  nella  Gazzetta  Ufficiale. Essa entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      Roma, 6 aprile 2000
                                             p. Il presidente: Cardia