L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 19 aprile 2000;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo, l'Autorita');
  Visto,  in  particolare, l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 9, della
stessa  legge  n.  249/1997,  con  il  quale  il  Consiglio assume le
funzioni  e le competenze assegnate al garante per la radiodiffusione
e l'editoria;
  Visti,  altresi',  l'art.  1,  comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, e
comma  7  della stessa legge n. 249/1997, e l'art. 35 dell'allegato A
alla  delibera  n. 17 del 16 giugno 1998 dell'Autorita', ai sensi dei
quali il Consiglio, con riguardo al nuovo registro degli operatori di
comunicazione, adotta un apposito regolamento organizzativo e ne cura
la tenuta;
  Visto  l'art.  1,  comma  28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650,
concernente le comunicazioni di sistema che gli operatori dei settori
dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva
sono  tenuti  ad  effettuare  ogni anno in via generale e sistematica
(ora) all'Autorita';
  Visto,  altresi',  il  decreto del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria   dell'11   febbraio   1997,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
43  del  21  febbraio 1997, applicativo della predetta normativa, che
disciplina    contenuti,   modalita'   e   termini   delle   suddette
comunicazioni di sistema;
  Visto,  in  particolare,  che  il predetto provvedimento prevede in
allegato  appositi  moduli  e  quadri, diversi a seconda dei soggetti
considerati,  attraverso  cui adempiere agli obblighi di informativa,
da inoltrare entro il 31 luglio di ogni anno (ora) all'Autorita';
  Considerato  che  la normativa applicativa relativa all'informativa
di  sistema  degli  operatori  dell'editoria quotidiana e periodica e
della  emittenza  radiotelevisiva,  ferme  le  diverse finalita', non
potra'  che essere conformata anche a quanto previsto dal regolamento
per  1'organizzazione  e  la  tenuta  del registro degli operatori di
comunicazione;
  Considerato  che e' ormai imminente la comunicazione di sistema del
31  luglio  2000,  relativa  ai  dati  di  cui all'esercizio 1999, da
inviarsi dai soggetti tenutivi;
  Ritenuto  che,  in ogni caso, sulla base dell'esperienza acquisita,
per  rendere piu' efficace l'analisi dei dati ricevuti, il decreto 11
febbraio  1997 del Garante per la radiodiffusione e 1'editoria, anche
con  riguardo  a  taluni  modelli  e quadri allegativi, non possa non
essere,  per  quanto  in  misura  minima, immediatamente modificato e
integrato;
  Ritenuto,  peraltro, che, per i motivi suesposti, proprio in attesa
della  vigenza del nuovo regolamento per l'organizzazione e la tenuta
del  registro degli operatori di comunicazione, e' altresi' opportuno
semplificare  i contenuti e le modalita' della prossima comunicazione
relativa all'esercizio 1999, consentendo a tutti soggetti tenutivi di
utilizzare i moduli e quadri della serie ridotta, di cui all'allegato
del  decreto  11  febbraio  1997 del Garante per la radiodiffusione e
1'editoria,  come  in  parte  modificati  e  integrati dalla presente
delibera;
  Ritenuto,  infine, che e' necessario adeguare la stessa modulistica
del  decreto  11 febbraio  1997  alla normativa vigente in materia di
adozione dell'euro come moneta di conto;
  Udita la relazione del presidente;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1. Il  modello  A  e  relative  istruzioni,  allegato al decreto 11
febbraio  1997  del  Garante  per la radiodiffusione e l'editoria, e'
sostituito  da  quello  con  la  medesima  lettera di identificazione
allegato alla presente deliberazione.
  2. Tra il modello A e il modello B, allegati al decreto 11 febbraio
1997  del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, e' aggiunto un
nuovo modello A-bis allegato alla presente deliberazione.
  3. All'art.  18,  comma  1  e  2,  del decreto 11 febbraio 1997 del
Garante  per  la  radiodiffusione  e l'editoria le parole "modello A"
sono sostituite da "modello A-bis".
  4. Il  quadro  I1  e  relative  istruzioni,  allegato al decreto 11
febbraio  1997  del  Garante  per la radiodiffusione e 1'editoria, e'
sostituito   da   quello   con   la  medesima  lettera  e  numero  di
identificazione allegato alla presente deliberazione.
  5. I   quadri   Q1  e  relative  istruzioni  delle  serie  ridotta,
semplificata e base, allegati al decreto 11 febbraio 1997 del Garante
per la radiodiffusione e 1'editoria, sono sostituiti da quelli con la
medesima  lettera  e numero di identificazione allegati alla presente
deliberazione.
  6. Il modello S e relative istruzioni delle serie ridotta, allegato
al  decreto  11  febbraio  1997  del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria,  e'  sostituito  da  quello  con  la  medesima lettera di
identificazione allegato alla presente deliberazione.