IL DIRETTORE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche in sanita' e assistenza sanitaria di competenza statale

  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera  senese  in  data  8 settembre  1999,  intesa ad ottenere
l'autorizzazione  all'espletamento  delle  attivita'  di trapianto di
rene e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita' in
data 7 febbraio 2000 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta di autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo  di  parti  di cadavere a scopo trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza  1o giugno  1999  del Ministro della sanita' che
dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni
ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
  Vista  l'ordinanza  31 gennaio  2000 del Ministro della sanita' che
proroga l'efficacia di cui sopra;
  Ritenuto,  in  conformita'  alle disposizioni recate dall'ordinanza
1o giugno   1999   del  Ministro  della  sanita'  prorogata  in  data
31 gennaio    2000,    di    limitare    la    validita'    temporale
dell'autorizzazione  fino  alle determinazioni che la regione Toscana
adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999,
n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  ospedaliera senese e' autorizzata all'espletamento delle
attivita'  di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere
a  scopo  terapeutico  prelevato  in Italia o importato gratuitamente
dall'estero;