IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  12, comma 5, del predetto decreto
legislativo  n.  241  del  1997,  in  base  al  quale con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  possono essere modificati,
tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti
e   dei   responsabili   d'imposta  o  delle  esigenze  organizzative
dell'amministrazione,  i  termini  riguardanti  gli adempimenti degli
stessi  soggetti,  relativi  a imposte e contributi dovuti in base al
citato  decreto  legislativo  n.  241  del  1997 e che, con lo stesso
decreto, puo' essere stabilito che non si fa luogo alla maggiorazione
a  titolo  di  interesse  corrispettivo  in  caso di differimento del
pagamento per un periodo non superiore ai primi venti giorni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  e  successive  modificazioni,  con il quale e' stato emanato il
regolamento   recante   le   modalita'  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto;
  Visto   il  decreto  31 luglio  1998  e  successive  modificazioni,
concernente  le  modalita'  tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti;
  Visto  il  decreto  13 marzo 2000 di approvazione del modello UNICO
2000   -   Societa'   di   persone   ed  equiparate,  concernente  la
dichiarazione  da  presentare  nell'anno 2000 da parte delle societa'
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate;
  Visto  il  decreto  13 marzo 2000 di approvazione del modello UNICO
2000   -  Societa'  di  capitali,  enti  commerciali  ed  equiparati,
concernente  la  dichiarazione  da presentare nell'anno 2000 da parte
delle  societa'  ed  enti  commerciali residenti nel territorio dello
Stato e dei soggetti non residenti equiparati;
  Visto  il  decreto  13 marzo 2000 di approvazione del modello UNICO
2000   -   Enti   non   commerciali  ed  equiparati,  concernente  la
dichiarazione  da  presentare  nell'anno 2000 da parte degli enti non
commerciali  residenti  nel territorio dello Stato e dei soggetti non
residenti equiparati;
  Visto  il  decreto  16 marzo 2000 di approvazione del modello UNICO
2000  -  Persone  fisiche, concernente la dichiarazione da presentare
nell'anno 2000 da parte delle persone fisiche;
  Visto  il  decreto 17 marzo 2000, di approvazione dei modelli UNICO
2000  -  quadri IQ, concernente la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per l'anno 1999;
  Visti  i  decreti 17 marzo 2000 con i quali sono stati approvati 18
modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore  relativi alle attivita'
economiche   del   commercio,  31  modelli  relativi  alle  attivita'
economiche  delle  manifatture  e  30 modelli relativi alle attivita'
economiche dei servizi, da utilizzare per il periodo d'imposta 1999;
  Visto  il decreto 29 marzo 2000 con il quale sono state determinate
le  modalita'  tecniche  per  la trasmissione telematica via Internet
delle  dichiarazioni  e per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei
pagamenti  di  tributi,  contributi  e  premi  di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  Considerato  che  l'ampliamento del numero dei soggetti interessati
alla  trasmissione  telematica delle dichiarazioni, conseguente anche
alla  determinazione  delle  modalita'  tecniche per la presentazione
delle  dichiarazioni mediante il servizio telematico Internet nonche'
l'introduzione   dei  nuovi  studi  di  settore,  impegnano  in  modo
particolare   dal   punto   di   vista   organizzativo,   gli  ordini
professionali,   i  produttori  di  software  e  gli  intermediari  e
richiedono   piu'   ampi  termini  per  effettuare  correttamente  le
operazioni   connesse   alla   presentazione  delle  dichiarazioni  e
all'effettuazione dei versamenti;
  Considerato  che  il differimento dei termini di presentazione e di
effettuazione  dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni si rende
opportuno  al  fine  di evitare che la sovrapposizione di adempimenti
con   la   medesima   scadenza   crei   un'eccessiva   concentrazione
nell'afflusso  dei  dati  al sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria,   con   conseguenti   difficolta'   nel  rispetto  degli
adempimenti    connessi   all'invio   telematico   da   parte   degli
intermediari,  nella  garanzia  che  i flussi di gettito rispettino i
tempi richiesti dalle esigenze contabili dello Stato;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Termini    per   la   presentazione   delle   dichiarazioni   e   per
               l'effettuazione dei relativi versamenti

  1.  Per  l'anno  2000,  le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  compresa  quella unificata,
delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art.
6  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  redatte  su  stampati  conformi  ai modelli approvati nell'anno
2000,  sono  presentate dal 1o maggio al 31 luglio 2000. I versamenti
risultanti  dalle  predette  dichiarazioni,  compresi quelli relativi
alle   dichiarazioni   presentate   direttamente  all'amministrazione
finanziaria mediante procedure telematiche, sono effettuati:
    a) dal 1o maggio al 20 giugno 2000, senza alcuna maggiorazione;
    b) dal  21 giugno  al  20 luglio  2000, maggiorando  le  somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
  2.  Per  l'anno  2000,  le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  compresa  quella unificata,
delle  societa'  di  capitali,  enti commerciali ed equiparati, degli
enti  non  commerciali  ed  equiparati,  nonche' degli altri soggetti
diversi  da quelli indicati nel comma 1, redatte su stampati conformi
ai  modelli  approvati nell'anno 2000, i cui termini di presentazione
scadono  fino  al  20 luglio 2000, sono presentate entro il 20 luglio
2000.  Entro  la  stessa data sono effettuati i versamenti risultanti
dalle   predette   dichiarazioni,   compresi   quelli  relativi  alle
dichiarazioni presentate direttamente all'amministrazione finanziaria
mediante  procedure telematiche, con applicazione della maggiorazione
dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, a decorrere
dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario
termine di versamento.