A  seguito  dell'emanazione  della  legge  12 marzo 1996, n. 169,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 76
del  30 marzo  1996,  che  ha  autorizzato la ratifica del protocollo
relativo   alla   intesa   di   Madrid  concernete  la  registrazione
internazionale  dei  marchi,  firmato  a Madrid il 27 giugno 1989, in
data 17 gennaio 2000.
    All'atto  della  ratifica  sono  state  formulate  dall'Italia le
seguenti dichiarazioni:
      "Conformemente  all'art. 5.2 d) del protocollo di Madrid (1989)
si  dichiara  che ai sensi dell'art. 5.2 b) del protocollo il periodo
di  tempo  previsto  dall'art.  5.2  a)  del  protocollo  stesso  per
l'esercizio  del  diritto  di  notificare un rifiuto di protezione e'
prolungato  a  diciotto mesi, e che conformemente all'art. 5.2 c) del
protocollo   qualora   un   rifiuto   di   protezione   derivasse  da
un'opposizione alla concessione della protezione, questo rifiuto puo'
essere notificato dopo l'esaurimento del periodo di diciotto mesi".
      "Conformemente  all'art. 8.7 a) del protocollo di Madrid (1989)
si dichiara che per ogni registrazione internazionale o rinnovo della
stessa  nella  quale  e'  designata l'Italia secondo l'art. 3-ter del
protocollo,  l'Italia  vuole  ricevere,  in  luogo  di  una parte dei
proventi  derivanti dai emolumenti complementari e supplementari, una
tassa individuale".
    Ai  sensi  dell'art.  14,  (4), b, l'atto sunnominato entrera' in
vigore il 17 aprile 2000.