IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, il quale, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, ha rideterminato, a decorrere dal 1o novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise su alcuni oli minerali; Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 383 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote di accisa indicate nel comma 1 dello stesso decreto-legge sono variate in aumento o in diminuzione, tenendo conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto; Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1999, 23 febbraio 2000 e 17 marzo 2000 con i quali le aliquote di accisa sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, sono state ridotte fino al 30 aprile 2000; Considerato che il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio relativi al primo quadrimestre 2000 consente di prorogare fino al 31 maggio 2000 le aliquote delle accise su alcuni oli minerali, stabilite dal decreto ministeriale 17 marzo 2000; Decreta: Art. 1. 1. Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono prorogate fino al 31 maggio 2000 nella misura fissata dal decreto ministeriale 17 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2000. 2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 207 miliardi circa per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.