LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto,  in  particolare  l'art.  6,  comma  2, del predetto decreto
legislativo n. 58 del 1998;
  Vista  la  delibera  n.  11522  del  1o luglio  1998  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con  la  quale e' stato adottato il
regolamento   concernente   la   disciplina  degli  intermediari,  in
attuazione del decreto legislativo n. 58/1998;
  Tenuto  conto  delle  modificazioni  ed  integrazioni  apportate al
regolamento  recante  norme  di attuazione del decreto legislativo n.
58/1998 e del decreto legislativo n. 213/1998, in materia di mercati,
adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998;
  Considerato   che   le  transazioni  aventi  ad  oggetto  strumenti
negoziati  nei mercati regolamentati, eseguite o fatte eseguire dagli
intermediari   autorizzati  nei  sistemi  di  scambi  organizzati  si
svolgono  in  condizioni di trasparenza e di tutela degli investitori
equivalenti  a  quelle  in cui si svolgono le negoziazioni eseguite o
fatte   eseguire   dagli   intermediari   autorizzati   nei   mercati
regolamentati fuori dell'orario ufficiale di negoziazione;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  modificare  ed  integrare il comma 4
dell'art.  32, il comma 4 dell'art. 43 ed il comma 4 dell'art. 54 del
regolamento n. 11522/1998;
  Vista  la lettera del 5 aprile 2000, con la quale la Banca d'Italia
ha  comunicato  il parere previsto dall'art. 6, comma 2, dello stesso
decreto legislativo n. 58 del 1998;
                              Delibera:
  I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, approvato
con  delibera  n. 11522 del 1o luglio 1998 e successive modificazioni
ed integrazioni, e' modificato ed integrato come segue.
  Il comma 4 dell'art. 32 e' cosi' sostituito:
  "4.  Le condizioni di cui al comma 3 si considerano soddisfatte nel
caso in cui la negoziazione sia eseguita:
    durante  l'orario  ufficiale  di  negoziazione, come definito dal
regolamento  previsto  dall'art.  25, comma 2, del testo unico, in un
mercato regolamentato;
    al  di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito
dal  regolamento  previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in
un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati.".
  Il comma 4 dell'art. 43 e' cosi' sostituito:
  "4.  Gli intermediari autorizzati esigono che le operazioni da essi
disposte  per  conto  degli  investitori siano eseguite alle migliori
condizioni  possibili  con  riferimento al momento, alla dimensione e
alla  natura  delle  operazioni  stesse  e  vigilano  affinche'  tali
condizioni   siano  effettivamente  conseguite.  Nell'individuare  le
migliori  condizioni  possibili  si  ha  riguardo  ai prezzi pagati o
ricevuti  e  agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente
dagli  investitori.  Le  condizioni  di  cui  al  presente  comma  si
considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite:
    durante  l'orario  ufficiale  di  negoziazione, come definito dal
regolamento  previsto  dall'art.  25, comma 2, del testo unico, in un
mercato regolamentato;
    al  di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito
dal  regolamento  previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in
un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati.".
  Il comma 4 dell'art. 54 e' cosi' sostituito:
  "4. Le societa' di gestione del risparmio e le SICAV esigono che le
operazioni  da  essi  disposte  per  conto  degli  OICR gestiti siano
eseguite  alle  migliori  condizioni  possibili  con  riferimento  al
momento,  alla  dimensione  e  alla  natura delle operazioni stesse e
vigilano  affinche'  tali condizioni siano effettivamente conseguite.
Nell'individuare  le  migliori condizioni possibili si ha riguardo ai
prezzi  pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o
indirettamente  dagli OICR. Le condizioni di cui al presente comma si
considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite:
    durante  l'orario  ufficiale  di  negoziazione, come definito dal
regolamento  previsto  dall'art.  25, comma 2, del testo unico, in un
mercato regolamentato;
    al  di fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, come definito
dal  regolamento  previsto dall'art. 25, comma 2, del testo unico, in
un mercato regolamentato o in un sistema di scambi organizzati.".
  II.  La presente delibera e' pubblicata nel bollettino della Consob
e  nella  Gazzetta Ufficiale, ed entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 20 aprile 2000
                                              Il presidente: Spaventa