IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"; Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive"; Vista la direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del 30 giugno 1997; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 1o dicembre 1998, n. 78, concernente "Regolamento per rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78; Vista la deliberazione del 14 luglio 1999, n. 105, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1999, con la quale l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato l'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva; Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale"; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 23 febbraio 2000 n. 95/00/CONS, di integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000; Vista la deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 29 marzo 2000 n. 177/00/CONS, concernente la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale; Adotta il seguente disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri. Art. 1. Modalita' e condizioni di presentazione delle domande 1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione privata televisiva in ambito locale mediante l'uso di frequenze terrestri, deve essere inviata a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - Viale America, 201 - 00144 Roma, entro il 30 giugno 2000, ovvero consegnata a mano entro la medesima data. Dell'avvenuta consegna a mano il Ministero e' tenuto a rilasciare apposita ricevuta. Per le domande inviate a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione. 2. Possono presentare domanda per ottenere la concessione di cui al comma 1 i soggetti indicati nell'art. 6, commi 3 e 4, del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva mediante l'uso di frequenze terrestri, di seguito indicato come "regolamento", che si trovino nelle condizioni dallo stesso previste. I soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto previsto dal predetto art. 6, commi 3 e 4, del regolamento non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione. 3. La domanda di concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, puo' essere presentata per bacini regionali e/o provinciali, come indicati all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni del 23 febbraio 2000 n. 95/00/CONS, di integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva. I soggetti che richiedono la concessione per uno o piu' bacini regionali possono chiedere, in subordine, la concessione per uno o piu' bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o piu' bacini provinciali di altre regioni limitrofe. Le emittenti televisive a carattere comunitario di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), del regolamento possono presentare domanda di concessione esclusivamente per bacini provinciali. 4. La domanda deve essere presentata singolarmente per ciascun bacino regionale o provinciale, con l'indicazione di quelle eventualmente presentate per altri bacini regionali e/o provinciali, anche in via subordinata. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti domande per piu' bacini regionali, deve essere indicato l'ordine di priorita' dei bacini regionali per i quali intende ottenere le concessioni. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti domande per piu' tipologie (informativa, commerciale, monotematica locale sociale) deve essere altresi' indicato l'ordine di priorita' previsto dall'art. 8, comma 5, del regolamento. La domanda deve essere in regola con le norme sul bollo ed essere corredata dalla documentazione prevista per la radiodiffusione televisiva in ambito locale dall'art. 8 del regolamento, riepilogata secondo gli allegati 1 (emittente informativa, commerciale, monotematica locale sociale) e 2 (emittente comunitaria) al presente disciplinare. Nel caso in cui un medesimo soggetto presenti piu' domande di concessione la documentazione richiesta deve essere presentata una volta sola in originale e in copia nelle ulteriori domande. I dati contenuti nella domanda di concessione e nella documentazione allegata devono essere riepilogati, a cura del richiedente, secondo l'apposito modello cartaceo indicato nei sopra citati allegati 1 e 2, nonche', a facolta' del richiedente, su supporto magnetico secondo gli allegati 3 (emittente informativa, commerciale, monotematica locale sociale) e 4 (emittente comunitaria). Ciascuna domanda deve essere trasmessa o consegnata in busta recante all'esterno l'indicazione della denominazione dell'emittente e il relativo indirizzo, la tipologia prescelta e il bacino a cui la stessa si riferisce. Le pagine della domanda devono essere numerate sequenzialmente e firmate a margine; la domanda deve riportare la seguente dichiarazione: la presente domanda contiene n. .... pagine, numerate da pagina 1 a pagina .... 5. Ai fini di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente disciplinare, i soggetti concessionari o legittimamente operanti all'atto di presentazione della domanda che richiedono le concessioni per piu' bacini regionali devono dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno della regione/delle regioni in cui operano, specificando se la copertura della regione e' totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite. 6. A ciascuna domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento del contributo per spese di istruttoria stabilito dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, nella misura di: lire dieci milioni per bacino regionale; lire un milione per bacino provinciale; lire cinquecentomila per domanda di concessione a carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto presenti piu' domande di concessione in ambiti locali, il predetto contributo e' ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento. Ai fini del contributo le domande presentate per i bacini di Trento e di Bolzano sono considerate domande per bacino provinciale. Il predetto contributo deve essere versato in favore del Ministero delle comunicazioni sul c/c postale n. 11040012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, ed e' condizione di procedibilita' della domanda di concessione.