IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Vista  la  legge  6 agosto 1990, n. 223, concernente la "Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
  Visto   il   decreto-legge   27 agosto   1993,   n.   323,  recante
"Provvedimenti  urgenti  in  materia radiotelevisiva" convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Visto   il   decreto-legge   23 ottobre   1996,   n.  545,  recante
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva",   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
23 dicembre 1996, n. 650;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997, n. 249, concernente "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche' norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive";
  Vista   la   direttiva  n.  89/552/CEE  del  3 ottobre  1989,  come
modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente "Piano nazionale di
assegnazione  delle  frequenze  per  la  radiodiffusione televisiva",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  1o dicembre  1998, n. 78, concernente "Regolamento per
rilascio  delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata
su  frequenze  terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1998;
  Visto   il   decreto-legge   30 gennaio   1999,   n.   15,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni  dominanti  nel  settore  radiotelevisivo", convertito, con
modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
  Vista la deliberazione del 14 luglio 1999, n. 105, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  192  del  17 agosto  1999,  con  la  quale
l'Autorita'   per   le  garanzie  nelle  comunicazioni  ha  approvato
l'integrazione  del  piano  nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva;
  Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14 gennaio   2000,   n.  5,  recante
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale";
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni del 23 febbraio 2000 n. 95/00/CONS, di integrazione del
piano    nazionale   di   assegnazione   delle   frequenze   per   la
radiodiffusione  televisiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58
del 10 marzo 2000;
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  del  29 marzo  2000  n.  177/00/CONS,  concernente  la
proposta  di  disciplinare  per  il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione  televisiva  privata su frequenze terrestri in ambito
locale;
                               Adotta
il  seguente  disciplinare  per  il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione  televisiva  privata  in  ambito  locale su frequenze
terrestri.
                               Art. 1.
        Modalita' e condizioni di presentazione delle domande
  1. La  domanda  per  ottenere la concessione per la radiodiffusione
privata  televisiva  in  ambito  locale  mediante  l'uso di frequenze
terrestri, deve essere inviata a mezzo raccomandata a.r. al Ministero
delle  comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le
autorizzazioni  - Viale America, 201 - 00144 Roma, entro il 30 giugno
2000,  ovvero consegnata a mano entro la medesima data. Dell'avvenuta
consegna  a  mano  il  Ministero  e'  tenuto  a  rilasciare  apposita
ricevuta.  Per  le  domande  inviate  a mezzo raccomandata fa fede il
timbro postale di spedizione.
  2. Possono presentare domanda per ottenere la concessione di cui al
comma 1 i soggetti indicati nell'art. 6, commi 3 e 4, del regolamento
per  il  rilascio  delle  concessioni  per la radiodiffusione privata
televisiva mediante l'uso di frequenze terrestri, di seguito indicato
come  "regolamento",  che  si  trovino  nelle condizioni dallo stesso
previste.  I soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in
vigore  della  legge  31 luglio  1997,  n. 249, possono modificare la
propria natura giuridica per adeguarsi a quanto previsto dal predetto
art.  6,  commi  3  e  4, del regolamento non oltre il termine finale
previsto per il rilascio della concessione.
  3. La  domanda  di  concessione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge    18 novembre    1999,   n.   433,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  14 gennaio  2000,  n.  5,  puo'  essere
presentata  per  bacini  regionali  e/o  provinciali,  come  indicati
all'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per le garanzie
nelle   comunicazioni   del   23 febbraio   2000  n.  95/00/CONS,  di
integrazione  del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la   radiodiffusione   televisiva.   I  soggetti  che  richiedono  la
concessione  per  uno  o  piu'  bacini regionali possono chiedere, in
subordine,  la  concessione  per  uno o piu' bacini provinciali nelle
stesse  regioni  ovvero  per  uno  o piu' bacini provinciali di altre
regioni limitrofe. Le emittenti televisive a carattere comunitario di
cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  f),  del  regolamento  possono
presentare   domanda   di   concessione   esclusivamente  per  bacini
provinciali.
  4. La  domanda  deve  essere  presentata  singolarmente per ciascun
bacino   regionale   o   provinciale,  con  l'indicazione  di  quelle
eventualmente  presentate per altri bacini regionali e/o provinciali,
anche  in  via  subordinata.  Nel  caso  in  cui il medesimo soggetto
presenti  domande  per  piu'  bacini  regionali, deve essere indicato
l'ordine  di  priorita'  dei  bacini  regionali  per  i quali intende
ottenere  le  concessioni.  Nel  caso  in  cui  il  medesimo soggetto
presenti   domande  per  piu'  tipologie  (informativa,  commerciale,
monotematica  locale  sociale) deve essere altresi' indicato l'ordine
di  priorita'  previsto  dall'art.  8,  comma 5,  del regolamento. La
domanda  deve  essere  in  regola  con  le  norme sul bollo ed essere
corredata   dalla  documentazione  prevista  per  la  radiodiffusione
televisiva  in ambito locale dall'art. 8 del regolamento, riepilogata
secondo   gli   allegati   1   (emittente  informativa,  commerciale,
monotematica  locale sociale) e 2 (emittente comunitaria) al presente
disciplinare.  Nel  caso  in  cui  un medesimo soggetto presenti piu'
domande  di  concessione  la  documentazione  richiesta  deve  essere
presentata  una  volta  sola  in originale e in copia nelle ulteriori
domande.  I  dati  contenuti  nella  domanda  di  concessione e nella
documentazione   allegata  devono  essere  riepilogati,  a  cura  del
richiedente,  secondo  l'apposito modello cartaceo indicato nei sopra
citati  allegati  1  e  2,  nonche',  a  facolta' del richiedente, su
supporto  magnetico  secondo  gli  allegati 3 (emittente informativa,
commerciale,    monotematica   locale   sociale)   e   4   (emittente
comunitaria).  Ciascuna domanda deve essere trasmessa o consegnata in
busta   recante   all'esterno   l'indicazione   della   denominazione
dell'emittente  e  il relativo indirizzo, la tipologia prescelta e il
bacino  a  cui la stessa si riferisce. Le pagine della domanda devono
essere  numerate sequenzialmente e firmate a margine; la domanda deve
riportare  la seguente dichiarazione: la presente domanda contiene n.
.... pagine, numerate da pagina 1 a pagina ....
  5. Ai  fini  di  quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente
disciplinare,  i  soggetti  concessionari  o  legittimamente operanti
all'atto di presentazione della domanda che richiedono le concessioni
per   piu'   bacini  regionali  devono  dichiarare  i  capoluoghi  di
provincia,   le   province,   i   comuni  serviti  all'interno  della
regione/delle  regioni  in  cui operano, specificando se la copertura
della regione e' totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando
le  aree  del  capoluogo  di provincia, della provincia o del comune,
servite.
  6. A  ciascuna  domanda  deve  essere  allegata  l'attestazione del
pagamento del contributo per spese di istruttoria stabilito dall'art.
2,  comma  5, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 14 gennaio 2000, n. 5, nella misura
di:
    lire dieci milioni per bacino regionale;
    lire un milione per bacino provinciale;
    lire  cinquecentomila  per  domanda  di  concessione  a carattere
comunitario.
  Qualora  il  medesimo soggetto presenti piu' domande di concessione
in ambiti locali, il predetto contributo e' ridotto, per ogni domanda
successiva   alla  prima,  del  cinquanta  per  cento.  Ai  fini  del
contributo  le domande presentate per i bacini di Trento e di Bolzano
sono considerate domande per bacino provinciale.
  Il  predetto contributo deve essere versato in favore del Ministero
delle  comunicazioni  sul  c/c  postale  n.  11040012, intestato alla
Tesoreria  provinciale  dello  Stato  di Viterbo, ed e' condizione di
procedibilita' della domanda di concessione.