Nell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, nella parte in cui e' stato sostituito il comma 9 dell'art. 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, alla pag. 5, seconda colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto: "9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso e' punito con l'arresto fino a rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.", leggasi: "9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinque milioni.".