IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891;
  Visto l'art. 2, della predetta legge che al comma 1, prevede che il
tasso   di  ammortamento  annuo  sia  comprensivo  del  corrispettivo
spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987,
concernente l'aprovazione dello schema generale di convenzione tra la
cassa   depositi  e  prestiti  e  gli  istituti  di  credito  per  la
concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986,
n. 891;
  Considerato  che  in  detto  schema di convenzione, all'art. 12, e'
stabilito  un  compenso  semestrale  pari a 0,40 punti per ogni cento
lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla
cassa  depositi  e  prestiti  agli  istituti di credito per i compiti
svolti;
  Visto  l'art.  2  del  decreto  del  Ministro del tesoro in data 23
settembre 1989, modificativo delle convenzioni stipulate tra la cassa
depositi e prestiti e gli istituti di credito;
  Visto  l'art.  3 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che al comma 2
prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  siano  stabiliti  annualmente  i  tassi da
applicare  alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui previsti
dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;
  Visto che a decorrere dal 1o gennaio 1999, ai sensi dell'art. 7-bis
della  legge 18 dicembre 1986, n. 891, come introdotto dalla legge 30
aprile 1999, n. 136, le attivita' e passivita' del fondo speciale con
gestione autonoma sono trasferite alla cassa depositi e prestiti;
  Visto  che nella determinazione dei suddetti tassi, anche in deroga
ai  limiti indicati dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1986, n. 891,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
tiene  conto  dell'avoluzione  del  tasso  ufficiale  di riferimento,
garantendo comunque l'equilibrio economico della gestione;
  Visto  che  i  predetti  tassi  non  potranno comunque superare, di
norma, di piu' di un punto il tasso ufficiale di riferimento;
  Considerato  che  il  tasso ufficiale di riferimento, in attuazione
della  delibera  del consiglio direttivo della BCE del 16 marzo 2000,
e'  stato  fissato con provvedimento della Banca d'Italia al 3,50 per
cento;
  Tenuto  conto  che la cassa depositi e prestiti, per la concessione
dei  mutui di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, ha
effettuato la provvista finanziaria ad un tasso del 4,35 per cento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere dal 1o gennaio 2000 il tasso di interesse da applicare
per  il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, comma 1 e comma
3,  all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3 della legge 18 dicembre
1986, n. 891, e' rideterminato nella misura del 4,50 per cento.