IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma 4,  dell'art.  6,  del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza della societa' S.p.a. S.I.T.I. - Societa' impianti
termoelettrici  industriali  inoltrata  presso  il competente ufficio
regionale  del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo
dello  stesso,  in data 17 febbraio 2000, che unitamente al contratto
di  solidarieta' per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  4  gennaio 2000
stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 12 gennaio 2000,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come   previsto   dal  Contratto  collettivo  nazionale  del  settore
metalmeccanico  applicato a 27.50 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero  massimo di lavoratori pari a 20 unita' su un organico
complessivo di 255 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la riduzione, o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per il periodo dal 12 gennaio 2000 all'11 gennaio
2001,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. S.I.T.I.
Societa'  impianti  termoelettrici  Industriali,  con  sede in Marano
Ticino  (Novara),  unita' di Marano Ticino (Novara) (NID 0001000002),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce,  per  12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da  40 ore settimanali a 27.50 ore medie settimanali nei confronti di
un  numero  massimo  di  lavoratori  pari a 20 unita', su un organico
complessivo di 255 unita'.