IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme
in materia di cassa integrazione e mobilita';
  Visto  l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
che  ha esteso, sino ai 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e
di  trasporto  che  occupino  piu'  di  cinquanta  addetti, e sino ai
31 dicembre  1995  alle  imprese  esercenti attivita' commerciale che
occupino  piu' di cinquanta addetti, nonche' alle agenzie di viaggi e
turismo,  compresi  gli  operatori  turistici,  che  occupino piu' di
cinquanta  addetti  e  alle  imprese di vigilanza, le disposizioni in
materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;
  Visto  l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1994, n. 451,
che  ha  esteso  la  disciplina in materia di indennita' di mobilita'
alle suddette imprese;
  Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
ha   prorogato   al   31 dicembre   1997   l'accesso  ai  trattamenti
straordinari  di integrazione salariale e di mobilita' a favore delle
imprese  esercenti  attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e
turismo e degli operatori turistici con piu' di cinquanta addetti, di
cui  ai  gia'  richiamati  articoli 7, comma 7 e art. 5, comma 3, nei
limiti di una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui;
  Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
nella   parte  in  cui  ha  previsto  che  l'accesso  ai  trattamenti
straordinari di integrazione salariale e di mobilita', prorogato sino
al  31 dicembre  1997  dal  citato  art.  2,  comma  22,  della legge
28 dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza;
  Visto  il  combinato  disposto dell'art. 4, commi 15 e 36 del sopra
richiamato  decreto-legge  1 ottobre  1996,  n.  510, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  28 novembre  1996,  n.  608,  che  ha
prorogato,   sino  ai  31 dicembre  1996,  l'accesso  ai  trattamenti
straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'art.
2,  comma  22,  della richiamata legge n. 549/1995, per le imprese di
spedizione e di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti;
  Visto   il  piu'  volte  citato  art.  2,  comma  22,  della  legge
28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui dispone che, con decreto
del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il  Ministro  del  tesoro,  sono  definiti  i  criteri concessivi dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita' nei limiti delle
risorse preordinate;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di  concerto  con  il Ministro del tesoro datato 4 luglio 1996 con il
quale e' stata ripartita, per gli anni 1996 e 1997, la disponibilita'
finanziaria,  prevista  dal  citato  art.  2,  comma  22,  in lire 15
miliardi  per  il  trattamento  di mobilita' e lire 25 miliardi per i
trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale,  nonche' sono
stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti;
  Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai
sensi  del  quale  le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della
legge   n.   549/1995  continuano  a  trovare  applicazione  fino  al
31 dicembre  1998  e  che  dispone  che  i  relativi  trattamenti  di
integrazione    salariale   e   di   mobilita',   comprensivi   della
contribuzione  figurativa, possono essere erogati nel limite di spesa
corrispondente  al  gettito contributivo, derivante dall'applicazione
della norma in questione;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di  concerto  con il Ministro del tesoro datato 10 giugno 1998 con il
quale  e'  stato  fissato  per  l'anno  1998  il  limite di spesa per
l'applicazione  del  citato  art. 59, comma 59, in lire 35 miliardi e
200  milioni per il trattamento di mobilita' e lire 20 miliardi per i
trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale,  nonche' sono
stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti;
  Visto  l'art.  81,  comma 3, della legge n. 448/1998 che dispone la
proroga,  fino  al  31 dicembre  1999,  del  trattamento previsto dal
sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di  concerto con il Ministro del tesoro datato 27 luglio 1999, con il
quale  e'  stato  fissato,  per  l'anno  1999, il limite di spesa per
l'applicazione  del  citato art. 81, comma 3, in lire 40 miliardi per
il  trattamento  di  mobilita'  e lire 20 miliardi per il trattamento
straordinario di integrazione salariale;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  che  ha  disposto  la  proroga sino al 31 dicembre 2000 dei
trattamenti  di  cassa  integrazione straordinaria e di mobilita', di
cui  al  predetto  art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  nel  limite  di  lire  50  miliardi,  a carico del fondo di cui
all'art.  1,  comma  7,  del  decreto-legge  20 maggio  1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Ritenuta  l'esigenza  di individuare i criteri concessivi dei sopra
richiamati trattamenti a fronte dei limiti finanziari posti;
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni
precedenti,  dal  quale  si  rileva  un  netto  aumento  del  ricorso
all'istituto della mobilita' rispetto a quello della CIGS;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per   le  motivazioni  in  premessa  riportate,  in  considerazione
dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario
e  del  trattamento  di  mobilita' riscontrato negli anni 1996, 1997,
1998  e 1999, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cui all'art.
2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 59, comma
59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 81, comma 3, della
legge  n.  448/1998  nonche'  all'art. 62, comma 1, lettera g), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, il limite di spesa per l'anno 2000 e'
fissato in complessivi lire 50 miliardi, cosi' ripartiti:
    lire 40 miliardi per il trattamento di mobilita';
    lire  10  miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione
salariale.