IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita'; Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino ai 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti, e sino ai 31 dicembre 1995 alle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di cinquanta addetti, nonche' alle agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di cinquanta addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennita' di mobilita' alle suddette imprese; Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con piu' di cinquanta addetti, di cui ai gia' richiamati articoli 7, comma 7 e art. 5, comma 3, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui; Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui ha previsto che l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita', prorogato sino al 31 dicembre 1997 dal citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza; Visto il combinato disposto dell'art. 4, commi 15 e 36 del sopra richiamato decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha prorogato, sino ai 31 dicembre 1996, l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'art. 2, comma 22, della richiamata legge n. 549/1995, per le imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di cinquanta addetti; Visto il piu' volte citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilita' nei limiti delle risorse preordinate; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 4 luglio 1996 con il quale e' stata ripartita, per gli anni 1996 e 1997, la disponibilita' finanziaria, prevista dal citato art. 2, comma 22, in lire 15 miliardi per il trattamento di mobilita' e lire 25 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonche' sono stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti; Visto l'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998 e che dispone che i relativi trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', comprensivi della contribuzione figurativa, possono essere erogati nel limite di spesa corrispondente al gettito contributivo, derivante dall'applicazione della norma in questione; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 10 giugno 1998 con il quale e' stato fissato per l'anno 1998 il limite di spesa per l'applicazione del citato art. 59, comma 59, in lire 35 miliardi e 200 milioni per il trattamento di mobilita' e lire 20 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonche' sono stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti; Visto l'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 che dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro datato 27 luglio 1999, con il quale e' stato fissato, per l'anno 1999, il limite di spesa per l'applicazione del citato art. 81, comma 3, in lire 40 miliardi per il trattamento di mobilita' e lire 20 miliardi per il trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto l'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2000 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilita', di cui al predetto art. 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi, a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Ritenuta l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti a fronte dei limiti finanziari posti; Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti, dal quale si rileva un netto aumento del ricorso all'istituto della mobilita' rispetto a quello della CIGS; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa riportate, in considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilita' riscontrato negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 81, comma 3, della legge n. 448/1998 nonche' all'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il limite di spesa per l'anno 2000 e' fissato in complessivi lire 50 miliardi, cosi' ripartiti: lire 40 miliardi per il trattamento di mobilita'; lire 10 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.