IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il proprio decreto del 4 agosto 1998 pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998 con il quale si e' recepita nell'ordinamento interno la direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Vista la rettifica 98/14/CE della Commissione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L del 13 novembre 1999, n. 291; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1998 e' modificato come segue: a) il testo del paragrafo 6.6.1 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente: "6.6.1. combinazione/i pneumatico/ruota (Per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacita' di carico, il simbolo minimo della categoria di velocita'; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)"; b) la sesta definizione del tipo di autovettura indicata nel paragrafo 1, parte C dell'allegato II e' sostituita dalla seguente: "AF veicolo multiuso"; c) La formula indicata al punto 2 , paragrafo 1, parte C dell'allegato II e' sostituita dalla seguente: "P- (M+N x 68) 4 N x 68". d) il testo del paragrafo 6.6.1. dell'allegato III e' sostituito dal seguente: "6.6.1. combinazione/i pneumatico/ruota (Per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacita' di carico, il simbolo minimo della categoria di velocita'; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)"; e) l'esempio di terza omologazione riportato al paragrafo 4 dell'allegato VII e' sostituito dal seguente: "e 2*71/320*88/194*0003*00"; f) l'esempio di numero di omologazione riportato al paragrafo 6 dell'allegato VII e' sostituito dal seguente: "e 11*92/53*0004"; g) il testo della nota (2) al paragrafo 38 dell'allegato IX e' sostituito dal seguente: "(2) indicare soltanto il colore o i colori di base come segue: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone, nero".