IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

  Visti  gli  articoli  16,  17 e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica   24 maggio  1988,  n.  236,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 152
del 30 giugno 1988;
  Vista  la  motivata richiesta avanzata dalla regione Sicilia per la
determinazione  del  valore  massimo ammissibile di superamento della
concentrazione  massima  ammissibile  di  50  mg/l  per  il parametro
magnesio;
  Sentito  il  Consiglio  superiore di sanita' che si e' espresso, in
data  15 dicembre  1999,  con  parere  favorevole alla fissazione del
valore massimo ammissibile, per il predetto parametro magnesio, a 200
mg/l per un ulteriore periodo di tre anni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  deroghe  ai  requisiti di qualita' delle acque destinate al
consumo  umano  che  possono essere disposte dalla regione Sicilia ai
sensi  degli  articoli  17  e  18  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  24 maggio  1988,  n.  236, non possono superare il valore
massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2.