Si  informa  che con regolamento (CE) n. 849/00 della Commissione
UE  del  27 aprile  2000, pubblicato nella GUCE n. L103 del 28 aprile
2000, sono state fissate le norme per la ridistribuzione nell'anno in
corso  dei  quantitativi  non  utilizzati dei contingenti relativi al
1999  di  cui  all'allegato  II  del regolamento (CE) n. 519/1994 del
Consiglio.
    L'ammontare  dei  contingenti da redistribuire e la quota massima
richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato.
    Le  domande di autorizzazione all'importazione devono pervenire a
questo Ministero entro le ore 15 del 26 maggio 2000.
    All'uopo  fara'  fede  il  timbro  di  ricevimento  apposto sulla
domanda  dal  competente  ufficio  (UASC)  sia  che le stesse vengano
presentate a mano sia che pervengano per via postale.
    Le istanze possono essere inoltrate anche via fax (065925556), in
tal  caso  dovranno  essere,  regolarizzate  entro il 3 giugno 2000 e
fara' fede il timbro di ricevimento apposto dall'UASC.
    La   Commissione   UE   comunichera'  successivamente  i  criteri
quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.
    Le  licenze  sono  improrogabilmente  valide  fino al 31 dicembre
2000.
Operatori tradizionali:
    Possono  partecipare alla ripartizione dei quantitativi riservati
agli  importatori  tradizionali  coloro i quali possano comprovare di
aver  effettuato  importazioni  nell'anno  civile  1997  o  1998.  Al
riguardo,  devono  dichiarare  nella  domanda la propria operativita'
pregressa riferita a tali anni nonche' allegare, ai sensi dell'art. 7
del  reg.  (CE)  n.  520/94 del Consiglio, la relativa documentazione
doganale  o  un giustificativo redatto e certificato dalle competenti
autorita' nazionali sulla base dei dati doganali di cui dispongono. I
richiedenti  gia'  titolari di una licenza di importazione rilasciata
per  l'anno  2000  per  i  prodotti  oggetto  della  domanda, possono
allegare a quest'ultima una copia della licenza precedente.
Altri importatori:
    Possono  partecipare alla ripartizione dei quantitativi riservati
agli  importatori  non tradizionali coloro che non hanno ottenuto per
il  1999 una licenza di importazione ai sensi del regolamento (CE) n.
2297/98  e/o  regolamento (CE) n. 1469/99, ovvero gli importatori che
l'hanno  ottenuta  purche' dimostrino di averne utilizzata almeno una
nella misura dell'80%.
    Si  sottolinea,  infine,  che, sia per gli operatori tradizionali
che  per  gli  altri  importatori,  nelle  domande dovra' figurare la
seguente   dichiarazione:   "Io   sottoscritto   certifico   che   le
informazioni  figuranti  nella presente domanda sono esatte e fornite
in  buona  fede,  che  sono  stabilito  nell'Unione  uropea  e che la
presente   domanda   e'  l'unica  presentata  da  me  o  a  mio  nome
relativamente  al  contingente applicabile alle merci descritte nella
presente  domanda.  Mi  impegno a restituire la licenza all'Autorita'
competente  per  il rilascio entro dieci giorni lavorativi successivi
alla data di scadenza".