IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, il quale stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 86/457 del 15 settembre 1986; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante disposizioni per l'attuazione della citata direttiva CEE n. 86/457/1986; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che l'importo delle borse di studio sia pari a quello previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, in attuazione della direttiva CEE n. 82/76/1982 concernente gli specializzandi; Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; Viste le proprie delibere in data 5 agosto 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 1997) ed in data 6 agosto 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999) con le quali sono state accantonate quote del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - rispettivamente per gli anni 1997 e 1999, che si richiamavano integralmente; Vista la proposta del Ministro della sanita' in data data 28 gennaio 2000, con la quale si evidenzia, tra l'altro, che l'importo annuo delle borse di studio, come stabilito dal citato decreto n. 257/1991, e' stato incrementato dell'aliquota IRAP del 6,6%; Considerato che le eccedenze di fondi dovute a variazioni negative del numero dei tirocinanti, accertate in fase di rendicontazione, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 luglio 1995 vengono compensate in sede di successivi riparti del Fondo sanitario; Considerato che le somme utilizzate per le spese di organizzazione non sono soggette alla suddetta compensazione; Considerato che in relazione ai dati comunicati dalle regioni al Ministro della sanita' in ordine alle compensazioni da effettuare nei bienni precedenti risultano da assegnare L. 22.305.648.000 (euro 11.519.905,80) per il 1997 e L. 60.161.877.000 (euro 31.071.016,44) per il 1999; Considerato che la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 gennaio 2000 aveva espresso l'intesa sulla proposta formulata dal Ministro della sanita'; Delibera: Sono assegnate alle regioni le somme, rispettivamente di L. 22.305.648.000 (euro 11.519.905,80) a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1997 e di L. 60.161.877.000 (euro 31.071.016,44) sul Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1999, per la formazione specifica in medicina generale del Servizio sanitario nazionale, come risulta dalle tabelle A e B che costituiscono parte integrante della presente delibera. Roma, 15 febbraio 2000 Il Presidente delegato: Amato Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2000 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 11