IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile
2000,  con  il quale il sen. Agazio Loiero e' stato nominato Ministro
senza portafoglio;
  Visto  il  proprio  decreto in data 27 aprile 2000, con il quale al
predetto ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
gli affari regionali, a decorrere dal 26 aprile 2000;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile
2000   con  il  quale  il  dott.  Vannino  Chiti  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                               Decreta:
                                Art. 1.
  A  decorrere  dal 26 aprile 2000, il Ministro senza portafoglio per
gli  affari regionali sen. Agazio Loiero e' delegato ad esercitare le
funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative,
anche  normative,  di  esercizio  coordinato  e coerente dei poteri e
rimedi  previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e
verifica,  nonche'  ogni  altra  funzione  attribuita  dalle  vigenti
disposizioni  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e fatte salve
le  competenze del Ministro dell'interno, relativamente alle seguenti
materie:
    a) coordinamento  dell'azione  di  Governo in materia di rapporti
con il sistema delle autonomie;
    b)    promozione  della  collaborazione  tra  Stato,  regioni  ed
autonomie  locali;  promozione del coordinamento dei rapporti diretti
tra   le  regioni  e  le  istituzioni  comunitarie,  fatte  salve  le
competenze del Ministro per le politiche comunitarie;
    c) promozione  delle iniziative per l'ordinato rapporto tra Stato
e sistema autonomistico ed esercizio coordinato e coerente dei poteri
e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza;
    d) esame  delle  leggi  regionali  e  delle  province autonome di
Trento  e  Bolzano  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 127 della
Costituzione,  nonche'  conflitti di attribuzione tra Stato e regioni
ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione;
    e) azione  del  Governo  inerente ai rapporti con le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  anche  relativamente  ai
rapporti  tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'  il particolare
procedimento  per  le impugnative delle leggi regionali e provinciali
conseguenti  all'applicazione  dell'art. 97 dello statuto speciale di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
    f) elaborazione   di   provvedimenti   di   natura  normativa  ed
amministrativa  concernenti  le  regioni  e  le  province autonome di
Trento  e  Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli
statuti;
    g) problemi  delle  minoranze  linguistiche  e  dei  territori di
confine;
    h) compimento  di atti dovuti in sostituzione di organi regionali
inadempienti  nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di
obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione
con i Ministri competenti per settore;
    i) attivita' dei commissariati di Governo nelle regioni a statuto
ordinario  e  nelle  province  autonome  di Trento e Bolzano, nonche'
delle  corrispondenti  rappresentanze  dello  Stato  nelle  regioni a
statuto   speciale,   sotto   i   profili  organizzativo,  logistico,
funzionale  e  di programmazione finanziaria; nomina dei presidenti e
degli  altri  componenti delle commissioni statali di controllo sulle
amministrazioni   regionali,   previo   concerto   con   il  Ministro
dell'interno;   costituzione   e   nomina  del  comitato  tecnico  di
coordinamento  delle  attivita'  delle  commissioni  stesse,  di  cui
all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40,
cosi'  come  modificato  dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
479;
    j)   competenze  relative  alle  Conferenze  di  cui  al  decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, fermo restando, per assicurare
continuita'  all'organo,  quanto  previsto  dall'art. 8, comma 2, del
citato decreto per la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
    k)  rapporti  con  i  comitati  interministeriali e con gli altri
organi   collegiali  istituiti  presso  amministrazioni  statali,  le
determinazioni  dei  quali  incidano  su  competenze delle autonomie,
verificandone  e  promuovendone  l'attuazione  coordinata da parte di
amministrazioni  statali,  enti  pubblici e societa' a partecipazione
pubblica; partecipazione alla "Conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni,  le province autonome e il Consiglio generale degli italiani
all'estero"  con  riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma
6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle
linee  programmatiche  per  la  realizzazione  delle  politiche delle
regioni per le comunita' italiane all'estero;
    l) definizione di questioni concernenti l'attivita' delle regioni
di rilievo internazionale e comunitario;
    m) atti  relativi  alle  funzioni  di  indirizzo  e coordinamento
dell'attivita'   amministrativa   nelle  regioni,  ove  sia  previsto
l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    n) azioni   governative   dirette   alla   salvaguardia  ed  alla
valorizzazione   delle   zone   montane  di  cui  all'art.  44  della
Costituzione, qualificabili come interventi speciali per la montagna,
di  natura  territoriale,  economica,  sociale  e culturale, ai sensi
dell'art.  1  della  legge  31 gennaio  1994,  n. 97, da promuovere e
coordinare   anche  in  base  ai  lavori  dell'Osservatorio  all'uopo
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1999;
    o) ogni altra attribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in
materia di rapporti con il sistema delle autonomie.