IL RETTORE

  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  il  proprio  decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  120  del  25 maggio  1993,  con cui e' stato
emanato lo statuto generale dell'Universita' degli studi di Bologna e
successive modificazioni;
  Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua
l'organo  preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico
e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;
  Viste  le  deliberazioni  del  senato accademico e del consiglio di
amministrazione,  riuniti  in  seduta  congiunta  il  14 luglio 1998,
23 ottobre  1998  e  il  7 marzo  2000  con  cui sono state approvate
a maggioranza  assoluta dei componenti modifiche all'art. 38, commi 1
e  2 ed e' stata introdotta una disposizione transitoria sullo stesso
articolo;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  del 2 maggio 2000, da cui risulta che le
modifiche  citate  sono  esenti  da  rilievi  sia  di  merito  che di
legittimita';
  Ritenuto   che   si   sia   utilmente   compiuto   il  procedimento
amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si e'
detto;
  Quant'altro visto e considerato;

                              Decreta:

  Sono   emanate   le   seguenti   modifiche  allo  statuto  generale
dell'Universita' degli studi di Bologna:

                              Art. 38.
                        Consiglio studentesco

  I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  1.  "Il  consiglio studentesco e' un organo di rappresentanza degli
studenti  a  livello  di  Ateneo. Esso e' composto in pari numero dai
rappresentanti  delle  facolta',  ciascuno dei quali e' designato fra
gli  studenti  eletti nel corrispondente consiglio di facolta', e dai
rappresentanti  eletti  in  collegio  unico di Ateneo con candidature
individuali,  secondo  modalita'  definite  da  apposito  regolamento
approvato  dal  senato  accademico e consiglio di amministrazione. Il
regolamento  assicura  che del consiglio studentesco faccia parte una
rappresentanza degli studenti iscritti in sede decentrata.
  2.  "Il  Consiglio  studentesco  designa,  all'interno  dei  propri
componenti   eletti  direttamente  nel  collegio  unico  d'ateneo,  i
rappresentanti  degli  studenti nel senato accademico e nel consiglio
di  amministrazione  con le modalita' indicate negli articoli 36 e 37
del presente statuto. I citati rappresentanti durano in carica quanto
il consiglio studentesco medesimo. Le cariche di rappresentante degli
studenti  nel  senato  accademico  e nel consiglio di amministrazione
sono fra loro incompatibili."
  E' inserita la seguente disposizione transitoria:
  "I  -  Rappresentanti  degli  studenti  in  senato  accademico,  in
consiglio di amministrazione e in consiglio studentesco.
  Le  disposizioni di cui all'art. 36.1, lettera e), e all'art. 37.6,
lettera   h),  come  approvate  nella  seduta  congiunta  del  senato
accademico  e del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1998, e
quelle  di cui all'art. 38.1 come approvate nella seduta dello stesso
organo del 23 ottobre 1998, sono efficaci dalla data di emanazione in
subordine all'espletamento del connesso procedimento elettorale".
  Il  presente decreto e' inviato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Bologna, 2 maggio 2000
                                           Il rettore: Roversi Monaco