IL DIRIGENTE GENERALE
              del Dipartimento dei trasporti terrestri
  Vista  la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la
ristrutturazione      dell'autotrasporto      e      lo      sviluppo
dell'intermodalita';
  Visti  in  particolare  gli  articoli  2  e 5 della suddetta legge,
recanti  rispettivamente  disposizioni  in  materia  di  investimenti
innovativi  e  formazione  professionale e disposizioni in materia di
interventi  e  agevolazioni  per  il trasporto combinato ferroviario,
marittimo e per vie navigabili interne;
  Visto  il decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche
alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
  Vista  la legge 18 febbraio 2000 di conversione, con modificazioni,
del suddetto decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484;
  Visti i decreti dirigenziali in data 7 luglio 1999, attuativi delle
disposizioni  concernenti  i  suddetti  articoli 2 e 5 della legge n.
454/1997;
  Ritenuta  la  necessita'  di adeguare il testo dei suddetti decreti
alle  esigenze derivanti dalle modificazioni apportate dalla suddetta
legge 18 febbraio 2000, n. 27;
  Visto  il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni
ed integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  dirigenziale  7 luglio 1999, n. 65, concernente la
concessione  di  incentivi  per  gli  investimenti  innovativi  e  la
formazione ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454,
cosi' modificato:
    art.  2,  comma  1,  lettera  a): "Acquisizione di programmi e di
apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attivita'
di  formazione  di  cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della
legge  23 dicembre  1997,  n.  454, cosi' come modificata dalla legge
18 febbraio 2000, n. 27";
    art. 5, comma 2: "Le imprese che si avvalgono dei benefici di cui
al  presente  decreto non possono fruire di quelli previsti dall'art.
4,  comma 4 della legge 23 dicembre 1997, cosi' come modificata dalla
legge 18 febbraio 2000, n. 27";
    art.  6,  commi  1,  2  e  3:  "... legge n. 454/1997, cosi' come
modificata dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27 ...";
    art. 6, comma 5: abrogato;
    art. 7, comma 1: "... da riversare ai soggetti di cui all'art. 10
della  legge  stessa,  cosi'  come modificato dalla legge 18 febbraio
2000, n. 27 ...".