IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 1,
comma 10;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a. Garboli-Rep-Impresa generale
costruzioni  ora  Garboli  Conicos  S.p.a.,  tendente  ad ottenere la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 14 aprile 2000 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con il decreto ministeriale datato 14 aprile
2000,  e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Garboli-Rep-Impresa  generale costruzioni ora Garboli Conicos
S.p.a., con sede in Roma, unita' di:
    Catania  -  MCTC  (NID  9819CT0038),  per  un massimo di 2 unita'
lavorative;
    Cesena  -  MCTC  (Forli')  (NID  9808FO0007), per un massimo di 1
unita' lavorativa;
    Chieti  -  MCTC  (NID  9813CH0021),  per  un  massimo di 1 unita'
lavorativa;
    Cosenza  -  Rai  c/terzi  (NID  9818CS0019),  per un massimo di 1
unita' lavorativa;
    Firenze  -  MCTC  (NID  9809F10029),  per  un massimo di 1 unita'
lavorativa;
    Genova  -  Palazzo  Ducale  (NID 9804GE0034), per un massimo di 1
unita' lavorativa;
    Grottaglie (Taranto) (NID 9816TA0039), per un massimo di 1 unita'
lavorativa;
    Massa  - MCTC (Massa Carrara) (NID 9809MS0007), per un massimo di
1 unita' lavorativa;
    Milano  uffici  e  Mazzo  di Rho (Milano) NID 9803MI0179), per un
massimo di 23 unita' lavorative;
    Napoli  MCTC  II  (NID  9815NA0065),  per  un massimo di 5 unita'
lavorative;
    Palermo (NID 9819PA0036), per un massimo di 1 unita' lavorative;
    Palomonte  (Salerno) (NID 9815SA0026), per un massimo di 1 unita'
lavorativa;
    Pomigliano  d'Arco (Napoli) (NID 9815NA0065), per un massimo di 1
unita' lavorativa;
    Ponticelli   -  urbanizzazione-viabilita'-alloggi  (Napoli)  (NID
9815NA0065), per un massimo di 5 unita' lavorative;
    Prato  -  PO  MCTC  (NID  9809PO0003), per un massimo di 2 unita'
lavorative;
    Roma  -  uffici  di  sede  (NID 9812RM0104), per un massimo di 27
unita' lavorative;
    Roma  est  -  MCTC  (NID  9812RM0104), per un massimo di 2 unita'
lavorative;
    Roma  -  Acilia ATAC (NID 9812RM0104), per un massimo di 3 unita'
lavorative;
    Roma  -  Autostrade  (NID 9812RM0104), per un massimo di 1 unita'
lavorativa;
    Roma  -  Banca  di  Roma  (NID  9812RM0104), per un massimo di 10
unita' lavorative;
    Roma  -  Fiumicino  (Roma) (NID 9812RM0104), per un massimo di 20
unita' lavorative;
    Roma  -  Magazzino  (NID  9812RM0104), per un massimo di 2 unita'
lavorative;
    Roma  -  Massimo  (NID  9812RM0104),  per  un massimo di 2 unita'
lavorative;
    Roma  -  Pietralata (NID 9812RM0104), per un massimo di 13 unita'
lavorative;
    Roma - varie c/terzi (NID 9812RM0104), per un massimo di 5 unita'
lavorative;
    Roma - via di Brava (NID 9812RM0104), per un massimo di 10 unita'
lavorative;
    Roma  -  Villa  Borghese  (NID  9812RM0104), per un massimo di 10
unita' lavorative;
    Roma  -  uffici  PT c/terzi (NID 9812RM0104), per un massimo di 1
unita' lavorative;
    Salerno  -  MCTC  (NID  9815SA0026),  per  un massimo di 1 unita'
lavorativa;
    Taranto  -  Ilva  (NID  9816TA0039),  per un massimo di 17 unita'
lavorative;
    Venezia  -  MCTC  (NID  9906VE0002),  per  un massimo di 1 unita'
lavorativa,
per il periodo dal 30 ottobre 1998 al 29 aprile 1999.
  Istanza  aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza 30
ottobre 1998.
  Art. 1, comma 10.
  L'Istituto  nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 aprile 2000
                                         Il direttore generale: Daddi