IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, concernente misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
  Visto, in particolare, l'art. 72, comma 11, della predetta legge n.
448  del  1998,  che  dispone  che  il  direttore generale, fino alla
realizzazione  nell'azienda di proprie strutture e spazi distinti per
l'esercizio   dell'attivita'   libero-professionale  intramuraria  in
regime  di  ricovero  ed  ambulatoriale,  e'  tenuto  ad  assumere le
specifiche   iniziative   per   reperire   fuori  dall'azienda  spazi
sostitutivi  in  strutture  non  accreditate  nonche'  ad autorizzare
l'utilizzazione   di  studi  professionali  privati  ed  altresi'  ad
attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste
d'attesa per le attivita' istituzionali;
  Visto  il  decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente
norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  come  modificato  dal citato decreto legislativo n. 229 del
1999,  che  definisce  le  caratteristiche  del  rapporto  di  lavoro
esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario;
  Considerato  che il richiamato art. 15-quinquies, nel confermare al
comma   2,   lettera   a),  il  diritto  all'esercizio  di  attivita'
libero-professionale    individuale   nell'ambito   delle   strutture
aziendali,  fa  salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72 della
legge n. 448 del 1998;
  Preso  atto che lo stesso art. 15-quinquies rimette alla disciplina
contrattuale  nazionale  la  definizione  del corretto ed equilibrato
rapporto  tra  attivita'  istituzionale  e  corrispondente  attivita'
libero-professionale  al  fine  anche  di  concorrere  alla riduzione
progressiva delle liste di attesa;
  Visto  l'art. 15-undecies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive  modifiche  e integrazioni che estende la disciplina della
dirigenza  sanitaria al personale degli enti ed istituti classificati
di  cui  all'art.  4,  comma  12, dello stesso decreto, nonche' degli
istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico di diritto
privato;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
della   dirigenza   medica,  veterinaria  e  sanitaria  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Vista  l'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano
intervenuta nella seduta del 16 marzo 2000;
  Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', nella seduta del 17 marzo 2000;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                      Oggetto del provvedimento
  1.  Il  presente atto di indirizzo e coordinamento fissa i principi
ed  i  criteri direttivi per le specifiche iniziative che i direttori
generali,  fino  alla  realizzazione  di  idonee  strutture  e  spazi
distinti  all'interno  delle  aziende,  sono  tenuti  ad assumere per
reperire  fuori  dall'azienda  spazi  sostitutivi  in  strutture  non
accreditate   nonche'   ad   autorizzare   l'utilizzazione  di  studi
professionali  privati,  ivi compresi quelli per i quali e' richiesta
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
  2. Il presente atto di indirizzo e coordinamento fissa, altresi', i
criteri  direttivi  per  l'attivazione  di misure atte a garantire la
progressiva riduzione delle liste di attesa.
  3.  Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento,
salvo  quelle  di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4, cessano di avere
efficacia   a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
disciplina  regionale  in  materia nonche', limitatamente al corretto
equilibrio  fra  attivita'  istituzionale  e corrispondente attivita'
libero-professionale,   dall'entrata   in   vigore  della  disciplina
contrattuale nazionale.
  4.  Le regioni definiscono le modalita' di consultazione preventiva
delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative della
dirigenza  medica,  veterinaria  e sanitaria prima di disciplinare le
materie del presente atto di indirizzo e coordinamento.