IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo; Visto, in particolare, l'art. 72, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998, che dispone che il direttore generale, fino alla realizzazione nell'azienda di proprie strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, e' tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonche' ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati ed altresi' ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attivita' istituzionali; Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal citato decreto legislativo n. 229 del 1999, che definisce le caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti del ruolo sanitario; Considerato che il richiamato art. 15-quinquies, nel confermare al comma 2, lettera a), il diritto all'esercizio di attivita' libero-professionale individuale nell'ambito delle strutture aziendali, fa salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72 della legge n. 448 del 1998; Preso atto che lo stesso art. 15-quinquies rimette alla disciplina contrattuale nazionale la definizione del corretto ed equilibrato rapporto tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita' libero-professionale al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa; Visto l'art. 15-undecies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni che estende la disciplina della dirigenza sanitaria al personale degli enti ed istituti classificati di cui all'art. 4, comma 12, dello stesso decreto, nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano intervenuta nella seduta del 16 marzo 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', nella seduta del 17 marzo 2000; A d o t t a il seguente decreto: Art. 1. Oggetto del provvedimento 1. Il presente atto di indirizzo e coordinamento fissa i principi ed i criteri direttivi per le specifiche iniziative che i direttori generali, fino alla realizzazione di idonee strutture e spazi distinti all'interno delle aziende, sono tenuti ad assumere per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonche' ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali e' richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'. 2. Il presente atto di indirizzo e coordinamento fissa, altresi', i criteri direttivi per l'attivazione di misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa. 3. Le disposizioni del presente atto di indirizzo e coordinamento, salvo quelle di cui agli articoli 2, 3 e 4, cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale in materia nonche', limitatamente al corretto equilibrio fra attivita' istituzionale e corrispondente attivita' libero-professionale, dall'entrata in vigore della disciplina contrattuale nazionale. 4. Le regioni definiscono le modalita' di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria prima di disciplinare le materie del presente atto di indirizzo e coordinamento.