Regime  di  rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita'
medicinale  ZENAPAX,  autorizzata con procedura centralizzata europea
ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
      EU/1/99/098/001  Zenapax  -  1  flacone  5 ml  IV  -  5 mg/ml -
concentrato per soluzione per infusione;
      EU/1/99/098/002  Zenapax  -  3  flaconi  5 ml  IV  -  5 mg/ml -
concentrato per soluzione per infusione.
    Titolare  A.I.C.: Roche Registration Limited - 40 Broadwater road
- Welwin Garden City - Hertfordshire AL7 3AY.
                        IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento per la valutazione
                dei medicinali e la farmacovigilanza
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio 1993, e le
successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 26 febbraio 1999,
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano "Zenapax";
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione
della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319 CEE;
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita'  a  norma dell'art. 1,
comma 1,  lettera h),  della  legge  23 ottobre  1992,  n.  421", con
particolare riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione ai fini della rimborsabilita';
  Visto  l'art.  1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento  CEE  2309/93 sono cedute dal titolare all'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
  Visto  il  parere  espresso  nella  seduta del 7/8 marzo 2000 dalla
Commissione unica del farmaco;
  Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  "Zenapax"  debba venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla specialita' medicinale ZENAPAX nelle confezioni indicate viene
attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
    "Zenapax",  1 flacone 5 ml IV, 5 mg/ml, concentrato per soluzione
per  infusione,  A.I.C.  n. 034460016/E (in base 10), 10VNCJ (in base
32);
    "Zenapax",  3 flaconi 5 ml IV, 5 mg/ml, concentrato per soluzione
per  infusione,  A.I.C.  n.  034460028/E (in base 10) 10VNCW (in base
32).