IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383,
convertito con modificazioni nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, il
quale,   al   fine   di   compensare   le  variazioni  dell'incidenza
dell'imposta  sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi
internazionali  del  petrolio,  ha  rideterminato,  a  decorrere  dal
1o novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise
su alcuni oli minerali;
  Visto  l'art.  1,  comma  2,  del medesimo decreto-legge n. 383 del
1999,  il  quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica,  e  con  il  Ministro  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  le  aliquote  di accisa indicate nel
comma  1  dello  stesso  decreto-legge  sono  variate in aumento o in
diminuzione,  tenuto  conto  dell'andamento dei prezzi internazionali
del  petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza
dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visti  i  decreti ministeriali 29 dicembre 1999, 23 febbraio 2000 e
17 marzo  2000  con  i quali le aliquote di accisa sugli oli minerali
indicati  nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n.
383, sono state ridotte fino al 30 aprile 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 aprile  2000  con  il quale le
aliquote  di  accisa  fissate  nel decreto ministeriale 17 marzo 2000
sono state prorogate fino al 31 maggio 2000;
  Considerato che il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto
derivante  dall'andamento  dei  prezzi  internazionali  del  petrolio
relativi  ai  primi  cinque mesi dell'anno 2000 consente di prorogare
fino  al  30 giugno  2000  le  aliquote  delle  accise  su alcuni oli
minerali, stabilite dal decreto ministeriale 17 marzo 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art.
1,  comma  1,  del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  28 dicembre  1999,  n.  496,  sono
prorogate  fino  al  30 giugno  2000 nella misura fissata dal decreto
ministeriale 17 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69
del 23 marzo 2000.
  2.  Alle  minori  entrate  derivanti  dalle  disposizioni di cui al
presente  articolo,  valutate  in  lire 219 miliardi circa per l'anno
2000,  si  provvede con quota parte del maggior gettito conseguito in
relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.