IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  regolamento  per l'amministrazione e per la contabilita'
generale  dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827,  ed,  in  particolare, l'art. 621 e seguenti in materia di conti
giudiziali degli agenti della riscossione;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante, tra l'altro, disposizioni in
materia  di  riscossione  unificata  ed,  in  particolare  l'art.  24
relativo alle modalita' di versamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n.
189 ed, in particolare, l'art. 2, che regolamenta termini e modalita'
di  versamento  alla  tesoreria  provinciale dello Stato da parte dei
concessionari della riscossione;
  Visto l'art. 4 del richiamato decreto presidenziale 18 maggio 1998,
n.   189,   secondo   il   quale   la  sezione  di  tesoreria  emette
quotidianamente  un'unica  quietanza  relativa  a  tutti i versamenti
effettuati  in  ciascuna  giornata  dalle banche e dai concessionari,
allegando  alla  quietanza  stessa  un  elenco  dei  versamenti della
giornata, distinto per soggetto versante;
  Visto  l'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che
conferisce  ad  un'apposita  struttura  di  gestione  il  compito  di
attribuire le somme agli enti destinatari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
di  quello  del lavoro e della previdenza sociale del 22 maggio 1998,
n.  183,  con  cui  e'  stata individuata la struttura di gestione ai
sensi del comma 3 dello stesso art. 22 del decreto legislativo n. 241
del 1997;
  Visto l'art. 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale
con   decreto   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, di concerto con il Ministro delle finanze,
sono  individuati  i  documenti  giustificativi  validi ai fini della
dimostrazione   nei   conti   giudiziali   delle  somme  versate  dai
concessionari in tesoreria;
  Ritenuto  che occorre provvedere in conformita' a quanto prescritto
dal citato art. 9;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I concessionari della riscossione che effettuano nella tesoreria
dello  Stato  i versamenti delle somme riscosse direttamente presso i
propri  sportelli  ovvero quelle accreditate dagli istituti delegati,
per  le  quali  sono  obbligati alla resa del conto giudiziale di cui
all'art.  621  del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, danno dimostrazione del discarico delle somme
riscosse  allegando  al  conto gli elenchi dei versamenti giornalieri
ricevuti  dal  Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate -
Direzione centrale per la riscossione.